L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice
Obbligatorietà del Regime Semplice
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice
Nel rinviare agli articoli SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 e EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, il Dott. Provenzano nella sentenza del 09/10/2023 n. 588 ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni.
Si legge: “… (…) … La letteratura scientifica ha chiarito che la soluzione dell’equilibrio in t0 e quella dell’equilibrio in tm risultano algebricamente entrambe corrette, garantendo, l’una come l’altra, il rispetto della condizione di chiusura del piano. In una prospettiva essenzialmente matematico finanziaria, taluni studiosi hanno mostrato adesione alla soluzione consistente nell’EQUILIBRIO FINANZIARIO AL TEMPO FINALE (TM), altri prediligono quella rappresentata dall’EQUILIBRIO FINANZIARIO AL TEMPO INIZIALE (T0). TALE ULTIMA SOLUZIONE PARE A QUESTO GIUDICANTE QUELLA CUI OCCORRE AVERE RIGUARDO, AI FINI DELLA DECISIONE, IN QUANTO CONFORME ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA, dovendo l’interprete accedere, evidentemente, a quella giuridicamente orientata (senza necessità di addentrarsi nel merito analitico involgente la valutazione della maggior coerenza dell’una o dell’altra opzione rispetto ai principi ed alla logica propri della scienza matematico-finanziaria).
Ciò che rileva, sotto il profilo giuridico, è che tale ultima soluzione è l’unica in grado di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità diretta della produzione degli interessi rispetto sia al capitale prestato che alla durata della sua detenzione da parte dell’accipiens (riveniente nel combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) E CIÒ NON SOLTANTO NEI MOMENTI INIZIALE E FINALE, MA ANCHE IN QUALSIVOGLIA FASE INTERMEDIA DELLO SVILUPPO DEL PIANO; caratteristica che deve necessariamente sussistere, ove si consideri che la produzione degli interessi secondo il richiamato criterio di proporzionalità (conforme al regime lineare), in forza di quella medesima disciplina codicistica, avviene quotidianamente (“giorno per giorno”), di modo che il quantitativo degli interessi maturati alla scadenza di qualunque rata, anche intermedia (così come in qualsivoglia giorno incluso nel periodo di pertinenza), deve risultare esattamente corrispondente a quello dovuto in applicazione di detto principio. Il rispetto della regola in questione assume particolare rilievo qualora la fase esecutiva delle obbligazioni (restitutoria e remuneratoria) derivanti dal finanziamento non si concluda secondo il naturale (originariamente previsto) iter delineato dal piano di ammortamento, vale a dire in riferimento alle ipotesi (comunque legittime) nelle quali il mutuatario eserciti la facoltà di ESTINZIONE ANTICIPATA o si verifichi la SURROGA di altro istituto bancario a quello originario (operazione implicante anch’essa l’estinzione del piano prima della sua naturale scadenza).
Più precisamente, in tale contesto, fermo restando che qualsivoglia prestito a rimborso graduale può essere decomposto in una serie di prestiti elementari (ovvero con rimborso e contestuale pagamento degli interessi ad una determinata scadenza e in un’unica soluzione), ove si ricorra al REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE CON EQUILIBRIO FINANZIARIO INIZIALE, essendo le quote interesse dell’ammortamento calcolate moltiplicando il tasso di interesse (periodale) non sul “debito residuo” (come accade ricorrendo al regime composto), ma sempre e soltanto sul capitale (residuo), è dato riscontrare assenza di interessi composti (in chiave matematico-finanziaria), o, se si preferisce, assenza di anatocismo (in chiave giuridica), risultando quindi in tal caso preclusa (in radice) la possibilità che vengano generati interessi (secondari) calcolati su interessi (primari) già maturati e contabilizzati nei periodi precedenti; di modo che, in definitiva, gli interessi prodotti si configurano sempre, in ogni istante temporale, direttamente proporzionali sia al capitale che al tempo. Diversamente, la soluzione consistente nell’elaborare il piano in regime semplice con impostazione dell’EQUILIBRIO FINANZIARIO AL TEMPO FINALE (TM), pur garantendo che gli interessi complessivi a scadenza siano direttamente proporzionali al tempo e al capitale (ciò, beninteso, esclusivamente in tale scenario, vale a dire ove il piano sia portato a compimento), qualora l’operatore abbia la possibilità di chiudere l’operazione anticipatamente, non offrirebbe la stessa garanzia di diretta proporzionalità degli interessi nelle FASI TEMPORALI INTERMEDIE.
E’ appena il caso di precisare, al riguardo, che la facoltà di ESTINZIONE ANTICIPATA del mutuo costituisce facoltà appannaggio del mutuatario, specie con riguardo ai finanziamenti erogati al consumatore, in forza dell’art. 125 sexies T.U.B.; previsione, questa, da ritenersi applicabile al caso in questione, in difetto di specificazione nel testo contrattuale (prodotto a corredo della citazione, sub doc. 1) che l’immobile per il quale venne stipulato il mutuo avesse correlazione di sorta con l’attività di “arredatrice” che la P……. dichiarò di svolgere e tenuto conto, altresì, che la destinazione della somma erogata venne esplicitamente individuata in funzione di “reintegro spese immobile di proprietà”, locuzione che non pare possa considerarsi riconducibile all’ipotetica qualifica di “professionista” dell’accipiens.
Pare ragionevole ritenere che, a fronte di una facoltà legittima, quale quella rappresentata dall’ESTINZIONE ANTICIPATA (trattandosi di diritto potestativo del mutuatario), il piano conforme a legge non possa che essere aderente alla richiamata disciplina di riferimento (ex artt. 821 comma 3, 1284 comma 1 e 125 sexies c.p.c.), quale che sia la concreta evoluzione del rapporto; non potendosi configurare piani di ammortamento alternativi a seconda dello scenario venutosi di fatto a determinare. In altri termini, il contratto di mutuo è unico e resta pur sempre lo stesso, sia che il piano venga portato a compimento, sia che il mutuatario eserciti il diritto di ESTINZIONE ANTICIPATA, sia che, a fronte dell’inadempimento di quest’ultimo (nella misura emersa all’esito del giudizio), lo stesso risulti decaduto dal beneficio del termine e sia quindi tenuto a far fronte alle obbligazioni restitutoria e remuneratoria in un’unica soluzione … (…) …”
Nel rinviare nuovamente agli articoli SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 e EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, si ringrazia il Dott. Provenzano per aver citato i nostri libri.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”