Criteri di valutazione ai fini usura della clausola di salvaguardia
In primis, si evidenziano le seguenti considerazioni sulla c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:
- La disciplina giuridica e la giurisprudenza sull’USURARIETÀ del contratto ritiene rilevante esclusivamente la data dell’ORIGINARIA PATTUIZIONE e, quindi, la verifica dell’USURARIETÀ del contratto a tempo determinato di FINANZIAMENTO RATEALE deve essere effettuata solo precisando l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO con i dati dell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO. Conseguentemente, se la CONVENZIONE ORIGINARIA prevede la c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che stabilisce che nella FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO vi sia la riconduzione in maniera automatica del valore del TASSO CORRISPETTIVO VARIABILE o del TASSO MORATORIO VARIABILE superiore al valore percentuale dei vari TSU VIGENTI alla data del pagamento delle rate, tale clausola, se ritenuta lecita, può eventualmente valere solo per la verifica dell’irrilevante c.d. USURARIETÀ “SOPRAVVENUTA”. In altre parole, una c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che si attiva nella FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, se ritenuta lecita, non può impedire il concretizzarsi dell’USURARIETÀ del contratto se l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO supera, con i dati dell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO, la percentuale del TSU VIGENTE alla data della CONVENZIONE ORIGINARIA.
- In considerazione che È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA, l’utilizzo del quantitativo dell’ANATOCISMO TRUFFALDINO per la determinazione dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO ai fini della verifica dell’USURARIETÀ alla data dell’ORIGINARIA PATTUIZIONE (si rinvia alle varie sentenze della RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE che hanno sancito questo utilizzo, in particolare quella del Dott. Provenzano illustrata nell’articolo TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 26-10-2023 N. 642 del 27 ottobre 2023) rende inequivocabilmente nulla per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. qualsiasi tipo di c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che regola l’applicazione sia della clausola del TASSO CORRISPETTIVO sia della clausola del TASSO MORATORIO. Infatti, nel rinviare all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020 e all’articolo IL SISTEMA FRANCESE DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001 del 06 maggio 2020, la previsione di qualsiasi tipo di c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA nell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. la volontà dolosa dei Bancari latu sensu di nascondere la commissione sia del reato-mezzo di TRUFFA sia del reato-fine di USURA. In altre parole, la previsione di qualsiasi tipo di c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA nell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO accerta “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. la responsabilità penale dell’intermediario per il reato di AUTORICICLAGGIO per NON aver adottato le misure idonee organizzative per impedire l’uso del truffaldino REGIME COMPOSTO e, quindi, per NON aver evitato la commissione sia del reato-mezzo di TRUFFA sia del reato-fine di USURA.
- La previsione di un codicillo pattizio che stabilisce l’applicazione in caso di inadempimento di INTERESSI MORATORI e di eventuali ONERI ASSIMILABILI, pur avendo l’intrinseca finalità di forfettaria ed anticipata liquidazione del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione pecuniaria, assume di fatto, nell’ottica del creditore, una finalità di corrispettivo della concessione del credito. Infatti, come argomentato nell’articolo CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 18-09-2020 N. 19597, l’esistenza di reali INTERESSI CORRISPETTIVI “mascherati” da INTERESSI MORATORI e da ONERI ASSIMILABILI fa si che la clausola contrattuale che stabilisce espressamente il pagamento della MORA ed eventualmente di tali COSTI si pone concretamente in diretta connessione con l’obbligazione principale di corresponsione degli INTERESSI CORRISPETTIVI e, quindi, vi è un’ulteriore prova dell’obbiettivo di commettere il reato di TRUFFA CONTRATTUALE “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p.. Inoltre, il principio di diritto sancito dalla Cassazione è incontestabile nel caso dell’ordinaria verifica dell’USURARIETÀ c.d. “ORIGINARIA” del contratto: infatti, in virtù che l’art. 1815, comma 2, c.c. è una disposizione di rango imperativo, non è ammissibile che alla data della sottoscrizione della convenzione vi sia una specifica clausola che determina in modo diverso dalla legge gli effetti civilistici e penalistici della commissione del reato-fine di USURA.
Fatta questa premessa, l’ordinanza della Cassazione del 15/05/2023 n. 13144 stabilisce che la c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA della norma contrattuale che disciplina l’applicazione sia del TASSO MORATORIO è valida. Si legge nelle motivazioni il seguente principio di diritto: “In tema di LEASING IMMOBILIARE, l’inserimento di una CLAUSOLA “DI SALVAGUARDIA”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di MORA dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cd. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di leasing, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto“.
In particolare, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione del 15/05/2023 n. 13144 che “il tenore letterale di tale CLAUSOLA, specificamente riprodotto in ricorso (cfr. pag. 16), risulta essere il seguente: “Qualora, alla data di stipulazione del presente contratto, il risultato di tale calcolo (Euribor 3 mesi, divisore 365, più nove punti) risultasse maggiore del cosiddetto “tasso soglia” vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell’Euribor 3 mesi, divisore 365, quale pubblicato da “Il Sole 24 Ore” man mano in vigore, maggiorato della differenza fra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l’Euribor 3 mesi, divisore 365, pubblicato alla data medesima da “Il Sole 24 Ore”, con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all’intero) inferiore”. 2.7.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, come già condivisibilmente osservato da Cass. n. 26286 del 2019 (resa con riferimento ad un contratto di MUTUO FONDIARIO, ma i cui principi sono agevolmente applicabili anche nell’odierna fattispecie, in cui si è al cospetto di un contratto di Leasing Immobiliare, posto che a quest’ultimo, nelle varie forme, sono coessenziali finalità di finanziamento, espressamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto. Cfr. Cass. n. 15200 del 2018; Cass. n. 30520 del 2019) … (…) … la CLAUSOLA non presenta profili di contrarietà a norme imperative. Anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” ponga le banche al riparo dall’applicazione della “sanzione” prevista dall’art. 1815 c.c., comma 2, per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d’ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto. Non vale in contrario quanto ritenuto in altra occasione da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640109), poiché quella pronuncia ha ad oggetto una ben diversa clausola, che prevedeva l’applicazione del principio solve et repete agli interessi che eventualmente fossero successivamente risultati usurari“.
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE, SENTENZA DEL 22-06-2016 n. 12965 per la completa motivazione, in questa sede si sintetizzano i principi di diritto CONTRARI previsti per la c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA della norma contrattuale che disciplina l’applicazione del TASSO CORRISPETTIVO evidenziati nella sentenza che prevedono:
a) La nullità delle clausole che comportano l’USURARIETÀ del contratto, nullità che può essere “rilevabile anche di ufficio”;
b) La nullità per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. della c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che astrattamente riconduce in maniera automatica il valore del TASSO CORRISPETTIVO superiore al TSU al valore dello stesso, nullità sussistente anche nel caso di una clausola che preveda espressamente il diritto all’astratta restituzione del “supero” al finanziato;
c) L’applicabilità dell’art. 1815, comma 2, c.c. a “tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione” e, quindi, pure a tutti i finanziamenti rateali diversi dal mutuo ordinario.
Pertanto, dato che i principi di diritto della CASSAZIONE, SENTENZA DEL 22-06-2016 n. 12965 concernono la nullità della c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA prevista espressamente nella norma contrattuale che regola l’applicazione del TASSO CORRISPETTIVO, cioè quella che disciplina il rapporto fisiologico fra le parti, analogamente deve dichiararsi la nullità ex art. 1344 c.c. della c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA quando la stessa è contenuta nella norma contrattuale che regola l’applicazione del TASSO MORATORIO, cioè quella che disciplina il rapporto patologico fra i contraenti.
Infatti, la previsione di un codicillo pattizio che stabilisce l’applicazione in caso di inadempimento di INTERESSI MORATORI e di eventuali ONERI ASSIMILABILI, pur avendo l’intrinseca finalità di forfettaria ed anticipata liquidazione del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione pecuniaria, assume di fatto, nell’ottica del creditore, una finalità di corrispettivo della concessione del credito. Non solo, come argomentato nell’articolo CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 18-09-2020 N. 19597, l’esistenza di reali INTERESSI CORRISPETTIVI “mascherati” da INTERESSI MORATORI e da ONERI ASSIMILABILI fa si che la clausola contrattuale che stabilisce espressamente il pagamento della MORA ed eventualmente di tali COSTI si pone concretamente in diretta connessione con l’obbligazione principale di corresponsione degli INTERESSI CORRISPETTIVI e, quindi, vi è un’ulteriore prova dell’obbiettivo di commettere il reato di TRUFFA CONTRATTUALE “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p.. Inoltre, il principio di diritto sancito dalla Cassazione è incontestabile nel caso dell’ordinaria verifica dell’USURARIETÀ c.d. “ORIGINARIA” del contratto: infatti, in virtù che l’art. 1815, comma 2, c.c. è una disposizione di rango imperativo, non è ammissibile che alla data della sottoscrizione della convenzione vi sia una specifica clausola che determina in modo diverso dalla legge gli effetti civilistici e penalistici della commissione del reato-fine di USURA.
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PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”