ABSTRACT
Criteri di valutazione ai fini usura delle categorie usurarie: Mutui Edilizi a stato avanzamento lavori (SAL)
Nel rinviare all’articolo MUTUI EDILIZI A STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL): AI FINI DELLA VERIFICA DELL’USURARIETÀ SONO DA CONSIDERARE “ALTRI FINANZIAMENTI (CAT. 10 B.I.)” O “MUTUI CON GARANZIA REALE (CAT. 7 B.I.)”? e all’articolo CASSAZIONE, SENTENZA DEL 06-09-2019 N. 22380, la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 07/06/2024 n. 806 conferma la sentenza del Tribunale di Massa del 22/07/2019 n. 479 che ai fini della verifica dell’usurarietà di un mutuo a STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) ha stabilito che la percentuale del TEG FINANZIAMENTO deve essere confrontata con l’aliquota del TSU della “CATEGORIA 7” dei “mutui con garanzia reale” e non con l’aliquota del TSU della “CATEGORIA 10” degli “Altri finanziamenti” prevista dalla Banca d’Italia nelle varie ISTRUZIONI USURA che si sono succedute nel tempo.
CORTE D’APPELLO DI GENOVA, SENTENZA DEL 07-06-2024 N. 806
TRIBUNALE CIVILE DI MASSA, SENTENZA DEL 22-07-2019 N. 479
ARTICOLO
Preliminarmente si ricorda che nelle ISTRUZIONI USURA vigenti dal 01/04/2017 si legge che la “Cat. 10. Altri finanziamenti” ha “carattere residuale” e “vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i prestiti vitalizi ipotecari, i finanziamenti concessi ai debitori ceduti sotto forma di dilazione di pagamento, i finanziamenti per leasing in construendo e quelli relativi a immobili “in attesa di locazione”, i mutui che prevedono l’erogazione “a stato avanzamento lavori”, nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito). Deve essere fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle “famiglie consumatrici” e alle “unità produttive private” (cfr. successivo punto B3)”.
Nella nota 9 della “Cat. 10. Altri finanziamenti” delle ISTRUZIONI USURA vigenti dal 01/04/2017 si legge che “Per i mutui a SAL la segnalazione è dovuta solo all’atto della stipula e non per l’erogazione delle singole tranches e per le successive operazioni di frazionamento con accollo, se le condizioni economiche sono già previste nel contratto iniziale“. Inoltre si legge nel paragrafo “B4. Classi di importo” che “I mutui che prevedono l’erogazione “a stato avanzamento lavori” e le operazioni di leasing in construendo vanno segnalati nella classe d’importo corrispondente al totale del finanziamento accordato“.
Si ricorda inoltre che, per la sentenza della Corte di Cassazione Penale del 23/11/2011 n. 46669, la CONSUMAZIONE del delitto di USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. o nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. si concretizza sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo se la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA dei finanziamenti rateali è effettuata con l’impiego dei leciti ONERI e delle lecite SPESE che NON sono stati espressamente inclusi dalla Banca d’Italia nell’elenco delle varie ISTRUZIONI USURA che si sono succedute nel tempo perché sussiste comunque l’art. 644, comma 4, c.p. che stabilisce che“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle COMMISSIONI, REMUNERAZIONI a qualsiasi titolo e delle SPESE, escluse quelle per IMPOSTE e TASSE, collegate alla erogazione del credito”.
Conseguentemente, si possono fare le seguenti considerazioni:
- Per la Banca d’Italia il TEG FINANZIAMENTO deve essere determinato solo “all’atto della stipula” per il “totale del finanziamento accordato“ salvo il caso che nell’atto finale di determinazione del piano di ammortamento, di frazionamento e svincolo ipotecario VENGONO MODIFICATE “le condizioni economiche … (…) … previste nel contratto iniziale“. In questo caso, la Banca d’Italia prevede una nuova segnalazione e, quindi, deve essere calcolato un nuovo TEG FINANZIAMENTO.
- Seguendo i principi di diritto della sentenza della Corte di Cassazione Penale del 23/11/2011 n. 46669, se l’interprete confronta il TEG FINANZIAMENTO di un mutuo a SAL con il TSU della “CATEGORIA 7” dei “mutui con garanzia reale”, la CONSUMAZIONE del delitto di USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. o nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. si concretizza sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo.
La sentenza della Corte d’Appello di Genova del 07/06/2024 n. 806 confermando la sentenza del Tribunale di Massa del 22/07/2019 n. 479 ha richiamato espressamente i principi di diritto espressi dalla CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 06-09-2019 N. 22380 stabilendo che “… (…) … la denominazione attribuita dalle parti contraenti al contratto stipulato con atto pubblico (“Contratto di mutuo fondiario”); le caratteristiche del contratto citato corrispondono agli elementi caratterizzanti il mutuo: elargizione di somme, restituzione delle predette a mezzo rate comprensive di capitale ed interessi, durata superiore a cinque anni, garanzia ipotecaria … (…) … Il contratto citato del 30/3/2011 costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti; il fatto che, dopo il versamento della prima tranche di € 800.000,00 venissero elargite ulteriori somme ad avanzamento dei lavori di ristrutturazione non trasforma il contratto di mutuo in tanti singoli contratti corrispondenti ai relativi pagamenti da parte della Banca, come sostenuto dall’appellante, in quanto la pattuizione è unica, riconducibile alla sottoscrizione del contratto del 30/3/2011 ( v. sulla questione Cassazione 34116/2023 … (…) …”.
Il Dott. Provenzano nella sentenza del Tribunale di Massa del 22/07/2019 n. 479 ha stabilito che nella fattispecie concreta oggetto del giudizio la percentuale del TEG FINANZIAMENTO deve essere confrontata con l’aliquota del TSU della “CATEGORIA 7” dei “mutui con garanzia reale” e non con l’aliquota del TSU della “CATEGORIA 10” degli “Altri finanziamenti” prevista dalla Banca d’Italia nelle varie ISTRUZIONI USURA che si sono succedute nel tempo.
Si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Massa del 22/07/2019 n. 479 che “… (…) … A norma di legge, il credito fondiario è definito alla stregua di un credito “avente ad oggetto la concessione da parte di banche di finanziamenti a medio e lungo termini garantiti da ipoteca di primo grado su immobili” (art. 38, comma 1 T.U.B.), essendo, peraltro, l’ammontare massimo di tali finanziamenti determinato dalla Banca d’Italia, in conformità alle delibere del C.I.C.R., “in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi”. Nel caso in questione, in particolare, risulta essere stata pattuita la corresponsione della somma residua oggetto di finanziamento (€ 800.000,00) “… in una o più soluzioni mediante versamenti rateali”, attraverso la stipulazione di “atti pubblici di quietanza”, “allorché il fabbricato in corso di costruzione/ristrutturazione, per lo stato di avanzamento lavori eseguiti, costituisca idonea garanzia”, essendo stato altresì previsto che “le spese per eventuali accertamenti dello stato dei lavori” sarebbero state “ad esclusivo carico della Parte mutuataria” (cfr. art. 1.1 del contratto di mutuo, prodotto a corredo della citazione sub doc. 2). Risulta essere stata pertanto espressamente concordata la facoltà di progressiva verifica dell’effettività e della consistenza delle opere quale presupposto degli atti di erogazione corrispondenti ai vari stati di avanzamento. Del resto, se è vero che al momento della prima erogazione (contestuale alla sottoscrizione del contratto di mutuo del 30.03.2011) i lavori non erano ancora iniziati, è anche vero che l’immobile in essere in quel momento era comunque costituito da “un fabbricato ad uso civile abitazione posto al piano terra e primo”, sito in Comune di Montignoso, oltre che dal terreno sul quale esso insisteva, compendio oggetto dell’atto di compravendita stipulato in pari data dalla stessa xxxx s.r.l. (dimesso a corredo della citazione sub doc. 1); di tal che, l’immobile ipotecato aveva comunque a quel tempo un certo valore, evidentemente valutato dalla banca mutuataria idonea e congrua garanzia rispetto all’ammontare della somma di denaro nell’occasione erogata (pari ad € 800.000,00) ed essendo i successivi versamenti di denaro condizionati dal positivo esito della verifica dei vari stati di avanzamento lavori. Ciò considerato, in definitiva, deve escludersi che il maggior tasso previsto per gli “altri finanziamenti” trovi effettiva giustificazione in un ipotetico maggior rischio cui avrebbe dovuto nella fattispecie far fronte la banca mutuante rispetto ad un mutuo ordinario. A sostegno dell’opzione interpretativa in esame, appare inoltre significativo che le parti abbiano concordato un tasso annuo effettivo globale (così come calcolato dal C.T.U., secondo quanto dianzi indicato) prossimo al tasso-soglia dei mutui ipotecari (4,2%) e di molto inferiore rispetto a quella propria degli “altri finanziamenti”, oltre al fondamentale rilievo, già posto in luce, per cui la garanzia ipotecaria è stata concessa in concomitanza con la prima e più consistente erogazione di denaro avvenuta contestualmente alla stipulazione del mutuo (erogazione evidentemente valutata dai contraenti proporzionata al valore dell’immobile già a quel tempo ipotecato, come già chiarito). La definizione di mutui collocati nella categoria 7) di cui alle istruzioni per rilevazione dei tassi effettivi globali medi diramate dalla Banca d’Italia, del resto, delinea caratteristiche perfettamente speculari al contratto oggetto di lite, costituite dalla durata ultraquinquennale del piano di restituzione del capitale finanziato, dalla effettiva concessione di garanzia ipotecaria e dalla previsione di un rimborso attraverso il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi. In tale contesto argomentativo non è neppure pertinente ai fini della classificazione dell’operazione finanziaria in questione il richiamo alle citate istruzioni della Banca d’Italia, poiché, ad una più attenta lettura, si evince che nella categoria “altri finanziamenti” sono collocati sic et simpliciter i mutui che prevedono l’erogazione a stato di avanzamento lavori, senza alcuna specificazione dell’ulteriore connotato rappresentato dalla garanzia ipotecaria. L’allineamento ai mutui chirografari, desumibile dalla definizione della stessa categoria “altri finanziamenti”, lascia dunque ragionevolmente intendere che siano stati considerati come “altri finanziamenti” i mutui a S.A.L. soltanto qualora non adeguatamente garantiti da ipoteca su beni già esistenti, il cui valore è di per sè in grado di supportare la prima erogazione (cfr. Trib. Cosenza, G.I.P., 21.12.2018); condizione che nel caso in questione, invece, risulta innegabilmente ricorrere, per quanto sin qui chiarito. Ne deriva che non può che essere disattesa la richiesta della banca convenuta, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, volta a dare ingresso a supplemento di C.T.U. teso a “verificare l’usura avendo riguardo al tasso soglia rilevato per gli altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”… (…) …”.