ABSTRACT
L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice
Obbligatorietà del Regime Semplice
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZE ARTICOLO 821, COMMA 3, C.C. e all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA, nelle motivazioni della sentenza della Cassazione Civile del 30/07/2024 n. 21344 si legge a proposito del comma 2 dell’art. 120 TUB rubricato “Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi” sostituito dall’articolo 1, comma 629, della Legge 27/12/2013, n. 147 che“ … (…) … Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è escluso l’effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi (art. 821, comma 3, c.c.) … (…) … L’idea, poi, che la norma novellata nel 2013 vietasse ogni forma di ANATOCISMO è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari: la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura, da cui si originò il testo normativo che qui viene in discorso, venne illustrato muovendo dalla presa d’atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell’intendimento di “mettere la parola fine” a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi … (…) …”.
Nel rinviare al VOLUME II delle pubblicazioni sotto evidenziate, si ricorda che la normativa SPECIALE del CREDITO FONDIARIO in vigore fino al 31/12/1993, quella del TUB vigente nel periodo dal 01/01/1994 al 31/12/2013 e quella SECONDARIA della Delibera del CICR 2000 in vigore dal 22/04/2000 al 30/09/2015 non ha derogato all’implicito divieto di ANATOCISMO di tipo “GENETICO” ex art. 821, comma 3, c.c. per i FINANZIAMENTI RATEALI che matematicamente prevedono una composizione degli INTERESSI CORRISPETTIVI sugli INTERESSI CORRISPETTIVI senza che vi sia la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” e, cioè, NON è mai stato autorizzato da questa legislazione l’uso del REGIME COMPOSTO in deroga al divieto ex art. 821, comma 3, c.c..
ARTICOLO
Nel rinviare al VOLUME II delle pubblicazioni sotto evidenziate, nel 2013 il comma 2 dell’art. 120 TUB rubricato “Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi” è stato sostituito dall’articolo 1, comma 629, della Legge 27/12/2013, n. 147. La nuova formulazione in vigore dallo 01/01/2014 al 14/04/2016 prevede che “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” [1]. Nella norma non vi è nessun riferimento espresso alla circostanza che gli INTERESSI CORRISPETTIVI si trasformano in “sorte capitale” se non corrisposti all’intermediario come, invece, è previsto esplicitamente nell’art. 120, comma 2, del TUB in vigore dal 15/04/2016 dove si legge che “la somma addebitata è considerata sorte capitale” mentre è espressamente previsto che la “sorte capitale” non comprende gli interessi periodicamente capitalizzati. Conseguentemente, dato che l’intenzione del legislatore emergente dall’esame dei lavori parlamentari è quella di stabilire “l’improduttività degli interessi composti” onde “mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore” [2], l’espressione “capitalizzazione” deve essere interpretata come sinonimo di “conteggio o contabilizzazione” [3]. Dopo l’intervento sull’art. 120 del TUB da parte della Legge 27/12/2013, n. 147, la giurisprudenza maggioritaria ha affermato che la norma esclude “inequivocabilmente la possibilità di praticare ulteriormente l’anatocismo bancario” perché tale norma è “immediatamente precettiva (o, secondo l’anglismo utilizzato dalla resistente, self executing), ancorché il CICR (che ne è stato incaricato) non abbia ancora provveduto a precisare modalità di contabilità bancaria destinati a dare attuazione al principio imperativamente espresso. Proprio la non essenzialità di ulteriore specificazione del chiaro principio di cui sopra (divieto di anatocismo bancario) impone di ritenere la norma de qua in vigore dall’1.1.2014”[4]. L’immediata precettività della norma è confermata sia dal fatto che solo in data 25/08/2015 la Banca d’Italia ha aperto pubblica consultazione per specificare i criteri di contabilità bancaria per ottemperare al principio imperativo di divieto di ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” espresso dall’art. 120, comma 2, del TUB in vigore dallo 01/01/2014 al 14/04/2016 [5] sia dalla circostanza che nel Documento per la consultazione pubblicato vi è un’importante precisazione sull’art. 3 della Proposta di Delibera CICR del 2015 rubricato “Regime degli interessi” che sancisce che “1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, gli interessi maturati non possono produrre interessi”. La puntualizzazione dell’Istituto di Vigilanza evidenzia che “La norma – di portata generale in quanto applicabile a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti – pone la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici” [6].
Conseguentemente, pur in assenza di una abrogazione esplicita da parte della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Delibera del CICR del 09 febbraio 2000 n. 224000 in vigore dal 22/04/2000 al 30/09/2015 deve ritenersi inefficace a far data dal 01/01/2014 e non più applicabile ai contratti di esercizio del credito nuovi e in corso dopo questa data. L’interpretazione di inefficacia delle disposizioni contenute nella delibera è confermata dalla circostanza che la Banca d’Italia, con il Provvedimento B.I. del 15/07/2015 n. 87795 (in GU del 29/07/15 n. 174) in vigore dal 01/10/2015 al 31/10/2016 in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, con decorrenza dallo 01/10/2015 ha eliminato il riferimento tra le “fonti normative” della Delibera CICR del 2000 in vigore dal 22/04/2000 al 30/09/2015 indipendentemente dall’emanazione di una delibera sostitutiva ex art. 120, comma 2, del TUB in vigore dallo 01/01/2014 al 14/04/2016.
L’abrogazione implicita della Delibera CICR del 2000 a far data dal 01/01/2014 ha dei riflessi anche sulla disciplina applicabile per il conteggio degli INTERESSI DI MORA sulla QUOTA INTERESSE CORRISPETTIVO “NON PAGATA” della rata non effettivamente rimborsata di QUALSIASI TIPO DI FINANZIAMENTO RATEALE: ai contratti nuovi e in corso dallo 01/01/2014 al 14/04/2016, si applica nuovamente la disciplina codicistica in precedenza descritta dell’ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” ex art. 1283 c.c.. Non solo, in questa direzione è altresì l’art. 2, comma 3, della Proposta di Delibera CICR del 2015 che prevede che “Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile”: la Banca d’Italia nel Documento per la consultazione, da una parte, precisa che non risulta applicabile agli INTERESSI DI MORA [7] l’art. 120, comma 2, del TUB in vigore dallo 01/01/2014 al 14/04/2016 e, dall’altra, propone di non regolare più espressamente tale conteggio perché ritiene che tutto sia già specificato nel Codice Civile.
In conclusione, il legislatore nel 2013 ha escluso espressamente con l’art. 120, comma 2, del TUB in vigore dal 01/01/2014 al 14/04/2016 le ulteriori deroghe al divieto di ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” previste dalla Delibera del CICR del 09 febbraio 2000 n. 224000 in merito alla determinazione degli INTERESSI CORRISPETTIVI sugli INTERESSI CORRISPETTIVI “nelle operazioni in conto corrente”, esclusione confermata dalla Banca d’Italia nel Documento per la consultazione anche se nella sua Proposta di Delibera CICR del 2015 si prevedono all’art. 4 rubricato “Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito” criteri di contabilità bancaria per consentire in maniera non automatica un ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” ANNUALE [8] su INTERESSI CORRISPETTIVI matematicamente scaduti ma non effettivamente rimborsati che, con l’addebito sul conto, diventano “sorte capitale”. Inoltre, si può affermare inequivocabilmente che l’art. 120, comma 2, del TUB in vigore dal 01/01/2014 al 14/04/2016 non ha derogato all’implicito divieto di ANATOCISMO di tipo “GENETICO” ex art. 821, comma 3, c.c. per i FINANZIAMENTI RATEALI che matematicamente prevedono una composizione degli INTERESSI CORRISPETTIVI sugli INTERESSI CORRISPETTIVI senza che vi sia la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” e, cioè, NON ha autorizzato l’uso del REGIME COMPOSTO in deroga al divieto ex art. 821, comma 3, c.c.. Infine, la nuova formulazione in vigore dallo 01/01/2014 al 14/04/2016 “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria … (…) …” diverge da quella in vigore dal 19/10/1999 al 31/12/2013 “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria … (…) …”: conseguentemente, da una parte, la disposizione non si pone più come LEX SPECIALIS rispetto all’art. 1283 c.c. e, dall’altra, il CICR, essendo chiamato a definire i criteri e le modalità per la produzione di interessi e non più di interessi sugli interessi, non avrebbe potuto derogare di propria iniziativa l’art. 821, comma 3 c.c. se avesse emanato la delibera nel periodo dallo 01/01/2014 al 14/04/2016.
Nonostante questo quadro normativo, il Banco di Credito P. Azzoaglio Spa, la Cassa di Risparmio di Fossano Spa, la Cassa di Risparmio di Savigliano Spa, la Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna s.c., la Banca di Credito Cooperativo di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori s.c.r.l, la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura s.c., la Banca del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi s.c., la Cassa Rurale e Artigiana di Boves s.c. e BPER Banca Spa hanno attuato, successivamente al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della nuova versione dell’art. 120, comma 2, TUB, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell’ambito dei contratti di CONTO CORRENTE con l’applicazione di interessi ANATOCISTICI.
La sentenza della Cassazione Civile del 30/07/2024 n. 21344, ha in sintesi stabilito il seguente principio di diritto: “in tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”. Conseguentemente, gli Ermellini hanno escluso che le banche oggetto del ricorso potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, indipendentemente dall’intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare.
Per la sentenza della Cassazione Civile del 30/07/2024 n. 21344, non vi è spazio a dubbi interpretativi, poiché è sufficiente guardare al dato letterale della norma (si rinvia all’articolo INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI).
Mentre, infatti, nella norma del 1999 era previsto che il CICR stabilisse modalità e criteri per “la produzione di interessi sugli interessi” maturati nelle operazioni eseguite nell’esercizio dell’attività bancaria, la L. 147/2013 aveva invece previsto che il CICR fissasse modalità e criteri “per la produzione di interessi” sulle dette operazioni: tale norma non contiene più, dunque, per la sentenza della Cassazione Civile del 30/07/2024 n. 21344, l’esplicito riferimento agli interessi anatocistici.
Inoltre, la lett. b) del secondo comma dell’art. 120, precisa che il CICR debba comunque prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Per la sentenza della Cassazione Civile del 30/07/2024 n. 21344, nonostante il dettato normativo sia impreciso – poiché il riferimento agli interessi periodicamente capitalizzati sembra presumere l’applicazione, agli interessi stessi, di ulteriori interessi – tuttavia non pare possibile giungere ad una diversa interpretazione da quella secondo cui la disposizione pone il divieto di anatocismo: tale interpretazione è peraltro coerente con i lavori parlamentari, in cui si dava espressamente conto dell’intendimento di mettere la parola fine a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi.
In definitiva, secondo la sentenza della Cassazione Civile del 30/07/2024 n. 21344, la versione del 2013 non è altro che l’anticipazione del precetto, più puntuale, della successiva versione dell’art. 120, comma 2, introdotta dalla L. 49/2016, per cui gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori e vanno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
[1] Questa modifica dell’art. 120 del TUB è stata oggetto di un ulteriore tentativo di cambiamento con l’art. 31 del D.L. 24/06/2014 n. 91 ma, in sede di conversione del D.L. Competitività, si optato per la non effettuazione di alcuna correzione. L’art. 31 prevedeva: “1. Il comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre”. 2. Fino all’entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma del Testo Unico Bancario come modificato dall’art. 25 del Dlgs. 342/99)”, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo. 3. La periodicità di cui al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
[2] Cfr. Relazione alla proposta di legge n. 1661/2013.
[3] Nel Documento per la consultazione della Proposta di Delibera CICR del 2015, la Banca d’Italia a commento dell’art. 3 (Regime degli interessi) conferma questa interpretazione dell’art. 120, comma 2, del TUB in vigore in vigore dallo 01/01/2014 al 14/04/2016 stabilendo che “l’espressione capitalizzazione possa essere interpretata come sinonimo di conteggio o contabilizzazione” alla luce della circostanza che “Questa lettura della disposizione, peraltro, risulta confermata dalle prima pronunzie rese in materia: cfr., in proposito, le ordinanze del Tribunale di Milano del 25 marzo e del 3 aprile 2015”.
[4] Ci si riferisce all’ordinanza dello 08/08/2015 del Tribunale di Milano, Sezione Feriale, nel reclamo di INTESA SANPAOLO SPA all’ordinanza del Tribunale diMilano del 01/07/2015. Del medesimo sentore le ordinanze dello stesso Tribunale del 25/03/2015 e del 03/04/2015 e l’ordinanza della Corte d’Appello di Genova del 11/03/2014. Dall’altro lato, altri giudici hanno ritenuto che la norma non poteva essere considerata operativa prima della delibera del CICR (Tribunale di Torino: ordinanza 16/06/2015).
[5] La pubblica consultazione è stata aperta sino al 23/10/2015 ed era lecito attendersi l’adozione del testo definitivo della Delibera CICR entro fine del 2015 perché l’art. 5 della proposta prevede che “1. La presente delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016. 2. I contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 120 del TUB e alla presente delibera, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l’applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l’adeguamento del contratto entro il 31 dicembre 2015. 3. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni della presente delibera sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente”. L’istituto di Vigilanza non ha, però, rispettato la tempistica del 31/12/2015 e questa circostanza è stata “bacchettata” dalla Commissione Finanze della Camera con la Risoluzione in commissione 7-00853 presentata da Ruocco Carla il 24/11/2015, seduta n. 528.
[6] Il Documento per la consultazione precisa poi che “La formulazione è frutto di una interpretazione “teleologica” della lettera dell’art. 120, co. 2, TUB: nella sua formulazione letterale, infatti, la disposizione, da un lato contiene riferimenti letterali alla capitalizzazione periodica degli interessi ma, dall’altro lato, vieta la produzione di ulteriori interessi da parte degli interessi capitalizzati, nonostante l’effetto della capitalizzazione sia proprio quello di passare gli interessi a sorte capitale e, dunque, far sì che la somma (dovuta per interessi e) passata a sorte capitale produca interessi. In coerenza con la già ricordata intenzione del legislatore (quale emerge anche dai lavori parlamentari), si è ritenuto dunque che l’espressione “capitalizzazione” possa essere interpretata come sinonimo di “conteggio o contabilizzazione” e che il nuovo art. 120, co. 2, intenda vietare la produzione di interessi anatocistici, non consentendo mai la capitalizzazione degli interessi nelle operazioni da esso disciplinate, diversamente da quanto stabilito dal codice civile (art. 1283). Questa lettura della disposizione, peraltro, risulta confermata dalle prima pronunzie rese in materia: cfr., in proposito, le ordinanze del Tribunale di Milano del 25 marzo e del 3 aprile 2015”. Banca d’Italia in questo documento ricorda che la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici per tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti risiede nella Relazione alla proposta di legge n. 1661/2013: “l’intenzione del legislatore, quale emerge dall’esame dei lavori parlamentari, era quella di stabilire “l’improduttività degli interessi composti”, onde “mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore”.
[7] Il Documento per la consultazione precisa che “L’art. 120, co. 2, TUB disciplina gli “interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”, ma non specifica se detti interessi siano solo quelli aventi funzione di remunerazione del capitale (INTERESSI CORRISPETTIVI) o anche quelli con finalità risarcitoria (INTERESSI MORATORI). Alcune considerazioni depongono nel senso di riferire la disposizione ai soli interessi corrispettivi: 1) sul piano giuridico formale, manca una deroga esplicita al principio generale in base al quale è dovuto un risarcimento a fronte di un inadempimento (art. 1218 cod. civ.); 2) nel merito, il divieto di interessi di mora farebbe sì che, in caso di inadempimento, gli unici rimedi a disposizione del creditore sarebbero la domanda giudiziale o – dandosene le condizioni – il recesso; in entrambi i casi si tratterebbe di conseguenze sproporzionate che risolverebbero una disposizione nata a tutela del cliente in una che lo danneggia, costringendolo a subire le conseguenze (anche economiche) di un giudizio o a vedersi revocata la linea di fido, anche a fronte di un inadempimento transitorio”.
[8] L’art. 4 della Proposta di Delibera CICR del 2015 ha dettato le soluzioni tecniche per un ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” ANNUALE non automatico per i “Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito” in contrasto con le disposizioni speciali dell’art. 120 TUB in vigore dal 01/01/2014 al 14/04/2016. Si legge: “1. Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito. 2. Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre. 3. Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo. 4. Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto inviato ai sensi dell’articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale.5. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.6. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi”. Nella Relazione sull’analisi d’impatto pubblicata dalla Banca d’Italia si motiva che la definizione di una periodicità obbligatoria su base annuale consegue un “grado di trasparenza delle condizioni economiche più elevato, poiché il TASSO EFFETTIVO corrisponderebbe al TASSO NOMINALE ANNUO. I benefici di un’accresciuta trasparenza sono molteplici: essa comporta una maggiore comparabilità delle offerte per i clienti e stimola la concorrenza tra intermediari, con i conseguenti vantaggi per il sistema finanziario nel suo complesso. Benefici possono essere identificati anche a favore degli intermediari. Nella misura in cui una maggiore trasparenza aumenta il grado di fiducia che la clientela ripone nel settore, le relazioni tra banca e cliente diventano più stabili anche in periodi di congiuntura negativa e aumenta la probabilità che nuovi soggetti diventino fruitori dei servizi proposti” e che la definizione di un periodo minimo di tempo di 60 giorni al cui decorso corrisponde l’esigibilità degli interessi, ferma restando la possibilità di definire in via contrattuale un termine diverso se più favorevole per il cliente, “equivale a contemperare le esigenze delle parti creditrice e debitrice …(…)… La fissazione di un termine è, da un lato, utile in termini di certezza e trasparenza per il debitore e, dall’altro, fornirebbe agli intermediari ulteriori elementi di valutazione sull’evoluzione del merito di credito del debitore stesso e sulla sua capacità di rispettare i termini di pagamento (si aggiungerebbero a quelli derivanti dalla dinamica di movimentazione del conto e di ripianamento del fido utilizzato)”. L’art. 4 della Proposta di Delibera CICR del 2015 è in linea con il Provvedimento B.I. del 15/07/2015 n. 87795 (in GU del 29/07/15 n. 174) in vigore dal 01/10/2015 al 31/10/2016 dove la Banca d’Italia ha modificato le disposizioni in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” con decorrenza dallo 01/10/2015. Infatti, si sottolinea che l’Istituto di Vigilanza ha “eliminato” dal testo delle disposizioni di trasparenza da una parte, il riferimento, prima riportato nei fogli informativi, in base al quale le banche erano tenute in relazione ad operazioni di raccolta o di finanziamento che “preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi” ad indicare “il valore del tasso, rapportato su base annua, (…) indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” e, dall’altra, il riferimento, prima riportato nel prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori, alla “capitalizzazione” degli interessi, ove prima era richiesta di indicarne la “periodicità”.