CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 03-05-2024 N. 12007

ABSTRACT

Quale SANZIONE CIVILE deve essere utilizzata nel periodo SETTEMBRE 2005 – MAGGIO 2008 quando c’è stata la MANIPOLAZIONE DELL’EURIBOR come accertato dalla decisione della Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 nel caso AT39914?

Nel rinviare all’articolo IL MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DELL’EURIBOR NEL PERIODO SETTEMBRE 2005 – MAGGIO 2008, all’articolo l’EURIBOR: L’UNICA QUOTAZIONE UFFICIALE È QUELLA BASE 360 e all’articolo L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO, la SANZIONE CIVILE da utilizzare per calcolare gli interessi corrispettivi relativi al periodo contestato deve essere valutata ex art. 1374 c.c. perché sussiste l’art. 127 del TUB.

Per trovare un parametro sostitutivo equo ex art. 1374 c.c. occorre considerare sia che i valori giornalieri dell’EURIBOR BASE 360 sono i tassi medi prevalenti sul mercato interbancario europeo delle riserve delle banche negoziate con maturità da una settimana a 12 mesi sia che la Banca Centrale Europea (BCE) influenza con la propria politica monetaria questi specifici tassi. Infatti, la BCE interviene sul mercato della liquidità sia attraverso le cosiddette operazioni di mercato aperto sia con la definizione di alcuni tassi di riferimento che la stessa Banca Centrale Europea applica ad alcune specifiche operazioni in cui ha come controparte le banche, cioè le STANDING FACILITIES.Alla luce di queste considerazioni, il parametro equo ex artt. 1349 e 1374 c.c. da utilizzare in sostituzione dei valori delle quotazioni giornaliere dell’EURIBOR BASE 360 sulle diverse durate per il periodo tra settembre 2005 e maggio 2008 è il Main Refinancing Operations (MRO). Questo tasso deve essere usato sia nel caso che l’MRO sia evidenziato espressamente nel contratto come alternativa al valore dell’EURIBOR se quest’ultimo per qualsiasi motivo non sia più quotato, sia nel caso che l’MRO non sia previsto espressamente nel regolamento contrattuale perché nello stesso non c’è nessuna alternativa, sia nel caso di sostituzione di un altro parametro collegato a questi dati manipolati. L’equità del Main Refinancing Operations (MRO) è evidente perché è un tasso ufficiale della Banca Centrale Europea e, quindi, non manipolabile dalle banche, è strettamente collegato all’EURIBOR e spesso è utilizzato dagli intermediari come parametro principale da aggiungere al valore dello SPREAD per precisare il TASSO ANNUO come dà indicazioni espresse della Banca d’Italia nell’ottica della “Trasparenza & Correttezza” contrattuale negli anni 20082009 e 2015.

Secondo l’orientamento che considera che la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, la tutela accordata dall’ordinamento non può limitarsi all’AZIONE RISARCITORIA come ha stabilito la CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 20-09-2021 N. 2783dovendosi invece riconoscere l’AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO fondata sulla nullità della clausola del tasso corrispettivo del contratto medesimo come hanno stabilito anche il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 04-09-2019 N. 565, il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 24-03-2020 N. 216, il TRIBUNALE DI ANCONA, SENTENZA DEL 18-08-2020 N. 1056 e la CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SENTENZA DEL 08-09-2022 N. 260. Queste ultime sentenze hanno decretato che gli interessi corrispettivi relativi al periodo contestato devono essere calcolati sulla base del TASSO LEGALE VIGENTE tempo per tempo vigente ex art. 1284 c.c..

Secondo l’orientamento che NON considera che la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, vi può essere solo l’annullabilità del contratto ai sensi dell’art. 1439, comma 2, c.c.. In altre parole, la manipolazione dell’Euribor può determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, ovvero quale fatto produttivo di danni oggetto di AZIONE RISARCITORIA.

ARTICOLO

TRUFFA CONTRATTUALE (EURIBOR)

Conforme ai principi di diritto stabiliti dalla CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 30-12-2021 N. 41994 è la CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 13-12-2023 N. 34889 che, in merito ad un “contratto di LEASING FINANZIARIO dell’11.10.2006 e al successivo atto di variazione del 26.9.08, si è pronunciata a favore della nullità del tasso del finanziamento definito sulla base dell’EURIBOR oggetto di manipolazione perché la decisione della Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 nel caso AT39914 deve “considerarsi prova privilegiata (Cass. 31/08/2021, n. 23655Cass. 05/07/2019, n. 18176Cass. n. 13846 del 22/05/2019, n. 13846Cass. 28/05/2014, n. 11904Cass. 22/05/2013, n. 12551Cass. 09/05/2012, n. 7039Cass. 18/08/2011, n. 17362) a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato il BANCO BPM S.P.A., giacché raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810).”

Conseguentemente, la CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 13-12-2023 N. 34889 ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 775 del 08/03/2022 che ha ritenuto “genericamente enunciata la censura di violazione della normativa antitrust” perchè “la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso EURIBOR non implica la sussistenza di un’intesa vietata dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e perché il BANCO BPM non aveva partecipato ad un’intesa manipolativa della concorrenza“.

In una simile ipotesi, posto che considerato che la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, la tutela accordata dall’ordinamento non può quindi limitarsi all’AZIONE RISARCITORIA come ha stabilito la CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 20-09-2021 N. 2783dovendosi invece riconoscere l’AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO fondata sulla nullità della clausola del tasso corrispettivo del contratto medesimo come hanno stabilito anche il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 04-09-2019 N. 565, il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 24-03-2020 N. 216, il TRIBUNALE DI ANCONA, SENTENZA DEL 18-08-2020 N. 1056 e la CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SENTENZA DEL 08-09-2022 N. 260. Queste ultime sentenze hanno decretato che gli interessi corrispettivi relativi al periodo contestato devono essere calcolati sulla base del TASSO LEGALE VIGENTE tempo per tempo vigente ex art. 1284 c.c..

La sentenza della Cassazione del 03/05/2024 n. 12007 frena sulla possibilità di ritenere nulle tout court le clausole contrattuali dei mutui agganciati ai tassi Euribor a fronte della MANIPOLAZIONE DELL’EURIBOR come accertato dalla decisione della Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 nel caso AT39914.

Se l’istituto non è coinvolto o comunque “consapevole” la clausola NON è nulla, ma essa può ritenersi viziata da parziale nullità se si prova che l’alterazione del parametro ha effettivamente inciso nello specifico rapporto contrattuale.

In tal caso se NON sia possibile ricostruirne il valore “genuino” del tasso, cioè depurato dell’abusiva alterazione, le conseguenze andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento.

In “considerazione del rilievo, sia giuridico che sociale” della questione, la sentenza della Cassazione del 03/05/2024 n. 12007 torna a pronunciarsi correggendo in parte l’unico precedente sul punto, la CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 13-12-2023 N. 34889 secondo cui invece sarebbe in ogni caso ravvisabile una nullità direttamente derivante dalla natura del singolo contratto stipulato con riferimento all’Euribor, quale «contratto “a valle” dell’intesa restrittiva della concorrenza», cioè quale “applicazione” di quell’intesa.

In altre parole, per la sentenza della Cassazione del 03/05/2024 n. 12007 i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 del TFUE.

Conseguentemente, per la sentenza della Cassazione del 03/05/2024 n. 12007, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse; in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali AZIONI RISARCITORIE nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento.

MUTUO CONDIZIONATO

La sentenza della Cassazione del 03/05/2024 n. 12007 ha stabilito che il contratto di mutuo che non preveda la consegna immediata della somma data a mutuo, subordinandola all’adempimento di tutta una serie di condizioni a carico del mutuatario (es. iscrizione ipotecaria, rilascio polizza assicurativa, etc.), ovvero stabilendo la consegna della somma (intesa come conseguimento di disponibilità giuridica) ma la restituzione della stessa dal mutuatario alla banca attraverso la costituzione di un deposito cauzionale (o di un vincolo similare) a garanzia dell’adempimento di una serie di condizioni previste dal contratto sempre a carico del mutuatario con il successivo svincolo di tale deposito soltanto all’esito dell’adempimento di dette condizioni, non è un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cpc e, dunque, non è idoneo a sorreggere una azione esecutiva, se oltre al primo atto di mutuo non è stato sottoscritto dalle parti un successivo atto di erogazione e quietanza sempre nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.

In sostanza, il solo atto di mutuo che non preveda il rilascio immediato di quietanza o che, pur contemplando la quietanza immediata, preveda la restituzione temporanea della somma erogata dal mutuatario alla Banca, non è idoneo a sostenere un pignoramento immobiliare se questo atto non è integrato da un altro atto notarile contenente la erogazione definitiva.

Pertanto, per la sentenza della Cassazione del 03/05/2024 n. 12007, che ha confermato il medesimo principio già in precedenza affermato più velatamente da altre sentenze della Suprema Corte, tutte le esecuzioni immobiliari che si fondano su un contratto di questo tipo non sono legittime e, dunque, possono essere sospese ed anche annullate.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”