Criteri di valutazione ai fini usura della clausola di salvaguardia
In primis, si evidenziano le seguenti considerazioni sulla c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:
- La disciplina giuridica e la giurisprudenza sull’USURARIETÀ del contratto ritiene rilevante esclusivamente la data dell’ORIGINARIA PATTUIZIONE e, quindi, la verifica dell’USURARIETÀ del contratto a tempo determinato di FINANZIAMENTO RATEALE deve essere effettuata solo precisando l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO con i dati dell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO. Conseguentemente, se la CONVENZIONE ORIGINARIA prevede la c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che stabilisce che nella FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO vi sia la riconduzione in maniera automatica del valore del TASSO CORRISPETTIVO VARIABILE o del TASSO MORATORIO VARIABILE superiore al valore percentuale dei vari TSU VIGENTI alla data del pagamento delle rate, tale clausola, se ritenuta lecita, può eventualmente valere solo per la verifica dell’irrilevante c.d. USURARIETÀ “SOPRAVVENUTA”. In altre parole, una c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che si attiva nella FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, se ritenuta lecita, non può impedire il concretizzarsi dell’USURARIETÀ del contratto se l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO supera, con i dati dell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO, la percentuale del TSU VIGENTE alla data della CONVENZIONE ORIGINARIA.
- In considerazione che È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA, l’utilizzo del quantitativo dell’ANATOCISMO TRUFFALDINO per la determinazione dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO ai fini della verifica dell’USURARIETÀ alla data dell’ORIGINARIA PATTUIZIONE (si rinvia alle varie sentenze della RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE che hanno sancito questo utilizzo, in particolare quella del Dott. Provenzano illustrata nell’articolo TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 26-10-2023 N. 642 del 27 ottobre 2023) rende inequivocabilmente nulla per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. qualsiasi tipo di c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che regola l’applicazione sia della clausola del TASSO CORRISPETTIVO sia della clausola del TASSO MORATORIO. Infatti, nel rinviare all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020 e all’articolo IL SISTEMA FRANCESE DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001 del 06 maggio 2020, la previsione di qualsiasi tipo di c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA nell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. la volontà dolosa dei Bancari latu sensu di nascondere la commissione sia del reato-mezzo di TRUFFA sia del reato-fine di USURA. In altre parole, la previsione di qualsiasi tipo di c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA nell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO accerta “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. la responsabilità penale dell’intermediario per il reato di AUTORICICLAGGIO per NON aver adottato le misure idonee organizzative per impedire l’uso del truffaldino REGIME COMPOSTO e, quindi, per NON aver evitato la commissione sia del reato-mezzo di TRUFFA sia del reato-fine di USURA.
- La previsione di un codicillo pattizio che stabilisce l’applicazione in caso di inadempimento di INTERESSI MORATORI e di eventuali ONERI ASSIMILABILI, pur avendo l’intrinseca finalità di forfettaria ed anticipata liquidazione del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione pecuniaria, assume di fatto, nell’ottica del creditore, una finalità di corrispettivo della concessione del credito. Infatti, come argomentato nell’articolo CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 18-09-2020 N. 19597, l’esistenza di reali INTERESSI CORRISPETTIVI “mascherati” da INTERESSI MORATORI e da ONERI ASSIMILABILI fa si che la clausola contrattuale che stabilisce espressamente il pagamento della MORA ed eventualmente di tali COSTI si pone concretamente in diretta connessione con l’obbligazione principale di corresponsione degli INTERESSI CORRISPETTIVI e, quindi, vi è un’ulteriore prova dell’obbiettivo di commettere il reato di TRUFFA CONTRATTUALE “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p.. Inoltre, il principio di diritto sancito dalla Cassazione è incontestabile nel caso dell’ordinaria verifica dell’USURARIETÀ c.d. “ORIGINARIA” del contratto: infatti, in virtù che l’art. 1815, comma 2, c.c. è una disposizione di rango imperativo, non è ammissibile che alla data della sottoscrizione della convenzione vi sia una specifica clausola che determina in modo diverso dalla legge gli effetti civilistici e penalistici della commissione del reato-fine di USURA.
Fatta questa premessa, l’ordinanza della Cassazione del 15/05/2023 n. 13144 stabilisce che la c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA della norma contrattuale che disciplina l’applicazione del TASSO MORATORIO NON è valida se alla data della conclusione del contratto l’aliquota del TASSO DI MORA è superiore alla percentuale del TSU.
In particolare, nella fattispecie concreta il contratto prevedeva che il TASSO DI MORA alla sua stipula del 04/10/2006 era del 12,41% frutto della somma algebrica fra il parametro dell’Euribor a tre mesi base 365 del 3,41% e lo spread del 9,00% e, quindi, tale aliquota era superiore alla percentuale del TSU del 8,97%. Conseguentemente, per l’ordinanza della Cassazione del 15/05/2023 n. 13144 la decisione della Corte di Appello di Milano del 29/01/2021 n. 1991 che sancisce che “l’articolo 11 delle Condizioni generali del contratto … (…) “riconducendo la misura degli interessi moratori entro la soglia dell’usura“, esclude ab origine “la nullità della relativa pattuizione“, rendendo così la clausola valida; il che sarebbe stato affermato pure da Cass. 26286/2019” è da cassare perché “2.2 L’articolo 1, comma 1, D.L. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001 e invocato nel presente motivo, stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vangano convenuti interessi usurari è nulla; e il riferimento, ictu oculi, è alla sua originaria pattuizione che la inserisce, appunto ab origine, nel sinallagma contrattuale, dal momento che la natura variabile di un elemento presente nella clausola non può privare di effetto il suo stato al momento della stipulazione, così rendendolo, per di più, un dato indeterminabile: la variabilità non può che essere, al contrario, una caratteristica ontologica che si concretizza e perciò genera effetto solo posteriormente alla stipula. Ne consegue che una CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso – caratterizzato dal suo movimento fisiologico – che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce, in sostanza, da ultimo – confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente – Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA nel mantenimento della “eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora” entro il tasso soglia, vale a dire “vigila” e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un’eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell’elemento contrattuale di natura “fluttuante”.
In altre parole, per l’ordinanza della Cassazione del 15/05/2023 n. 13144 “2.3 Diversamente opinando si giungerebbe ad affermare che l’applicazione dell’articolo 1, primo comma, possa essere “disattivata” dalla CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella “DI SALVAGUARDIA” invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l’applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa – ovvero per come è stata stipulata ab origine -, bensì dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso. Il che non è certo sostenibile, dal momento che si è dinanzi, ictu oculi, a una norma imperativa, in quanto il suo contenuto determina quel che è nullo, ovvero affetto da un vizio di radicale illegittimità. 2.4 Né può reputarsi che la CLAUSOLA statuente gli INTERESSI MORATORI non possa interpretarsi separatamente dalla CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, poiché in tal modo si creerebbe un ulteriore meccanismo di disapplicazione della suddetta norma, quasi fosse meramente dispositiva. La CLAUSOLA determinante il TASSO DEGLI INTERESSI al momento della stipula ha un autonomo scopo e pertanto, se confligge con la norma sopra citata, è – autonomamente quindi da ogni altra clausola – nulla, la CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA essendo a sua volta una clausola distinta, per cui non può investirla di alcun proprio effetto ab origine (“alla data della stipulazione”)”.
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 18-10-2024 n. 27106
CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 29-01-2021 n. 1991
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PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”