
ABSTRACT
Dato che nell’ordinanza della Cassazione Civile del 19/03/2025 n. 7382 si legge “… (…) … si osserva che la Corte territoriale – come detto – ha rilevato che il petitum risultava del tutto omesso con conseguente vizio dell’editio actionis essendosi l’appellante limitato a richiedere CTU contabile nonché l’accoglimento dei motivi di impugnazione senza che dette richieste fossero corredate da ALCUN CONCRETO RIFERIMENTO ai rapporti contrattuali oggetto di causa, bensì solo da DISSERTAZIONI ASTRATTE – dedotte attraverso una PERIZIA DI PARTE DEL TUTTO TEORICA – su CAPITALIZZAZIONE e USURARIETÀ degli interessi, e senza che, quindi, potesse comprendersi in quale modo l’eventuale loro accoglimento avrebbe potuto effettivamente riflettersi sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio. Rispetto a detta argomentazione il ricorrente non indica in questa sede – com’era necessario ex art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c. – né i passaggi della sentenza impugnata che intende censurare, né le ragioni per cui essi dovrebbero essere cassati, sicché va ribadito che l’odierna istante contrappone un motivo di censura che è privo di specificità e autosufficienza … (…) …”, per poter evidenziare sia lamanipolazione della verità matematicasia le conseguentiincongruenti interpretazioni giuridicheespresse nellemotivazionidell’ordinanza che obiter dictum fa rinvio ai principi di diritto espressi dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130, si utilizza sia il regolamento contrattuale dell’atto di mutuo ipotecario del 10/05/2005 sia le prime 4 quietanze delle rate pagate dal cliente il 10/06/2005, il 10/07/2005, il 10/08/2005 e il 10/09/2005 di questo mutuo a TASSO VARIABILE.
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 19-03-2025 N. 7382
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, SENTENZA DEL 02-11-2020 N. 2861
ATTO COMPLETO DEL MUTUO IPOTECARIO DEL 10 MAGGIO 2005
ALLEGATO PIANO DI AMMORTAMENTO DELL’ATTO DI MUTUO IPOTECARIO DEL 10 MAGGIO 2005
QUIETANZE DELLE PRIME 4 RATE PAGATE DAL CLIENTE DEL MUTUO A TASSO VARIABILE DEL 10 MAGGIO 2005
ANALISI TECNICA DEL MUTUO IPOTECARIO DEL 10 MAGGIO 2005
Nell’ATTO DI ACCETTAZIONE DI FINANZIAMENTO CON GARANZIA IPOTECARIA del 10/05/2005 si legge che CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA SPA “ha deliberato in data 21 aprile 2005 di accordare il mutuo richiesto per l’importo di euro 250.000,00 alle condizioni precisate nella proposta contrattuale già consegnata dalla Banca stessa alla Parte Finanziata e costituita – oltre che dalla copia integrale del presente atto – da -) Lettera di proposta contrattuale ed informativa pre-contrattuale relativa al mutuo concesso; -) Capitolato di patti e delle condizioni generali; -) Piano di Ammortamento; -) Documento di Sintesi. Documenti che si allegano rispettivamente sotto le lettere “A“, “B“, “C” e “D” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 2 – Preso atto che la somma mutuata è già stata dalla Banca erogata e risulta accreditata su apposito conto infruttifero a nome della Parte Finanziata, questa riconosce a detto accredito effetto liberatorio per la Banca, e rilascia pertanto alla medesima ampia e liberatoria quietanza.”
Nell’ATTO DI ACCETTAZIONE DI FINANZIAMENTO CON GARANZIA IPOTECARIA del 10/05/2005 CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA SPA stabilisce “Articolo 4 (Termini e modalità di rimborso) La Parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in mesi 180 mediante il pagamento di 180 rate mensili posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, al tasso indicato nel successivo articolo 5, come da piano di ammortamento allegato al presente atto sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale. Articolo 5 (Interessi) 1- Il tasso di interesse per la prima rata di ammortamento è stabilito nella misura del 3,756% nominale annuo e conseguentemente detta rata viene determinata in ragione di euro 1.818,80. 2- Per le rate successive alla prima, il tasso di interesse è stabilito nell’EURIBOR 3 MESI, rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese che precede la data di decorrenza di ogni rata, maggiorato di uno spread di 1,600 punti percentuale. Alla data odierna il valore del nominato parametro di indicizzazione è pari a 2.156%…. (…)… 5- Gli INTERESSI DI MORA, dovuti dalla Parte Finanziata in tutti i casi previsti nel presente contratto, saranno calcolati ad un tasso pari al 2,000 punti percentuali in più del tasso applicato al mutuo nel momento in cui dovesse verificarsi la mora … (…) … dal giorno della scadenza della rata e fino al momento del pagamento a carico della Parte finanziata ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Articolo 6 (Indicatore Sintetico di Costo) … (…) … l’Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) per il presente finanziamento è, alla data odierna pari al 3,925% annuo.”
Conseguentemente, nell’ATTO DI ACCETTAZIONE DI FINANZIAMENTO CON GARANZIA IPOTECARIA del 10/05/2005 di CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA SPA NESSUNA NORMA CONTRATTUALE è presentesul REGIME DEGLI INTERESSI adottato, sulla METODOLOGIA DI CALCOLO sia degli INTERESSI CORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (ANNO CIVILE CORRETTO 365/365 e 366/366 o ANNO CIVILE NON CORRETTO 365/365 e 366/365 o ANNO MISTO 365/360 e 366/360 o ANNO COMMERCIALE 360/360), sull’indicazione della percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSI CORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA, sull’indicazione METODOLOGIA DI CALCOLOdella percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSI CORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (si rinvia all’articolo del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016).
Nell’ALLEGATO “A“ “Lettera di proposta contrattuale ed informativa pre-contrattuale relativa al mutuo concesso” si legge “.. (…) … Vi comunichiamo che le SPESE DI ISTRUTTORIA ammontano ad euro 1.250,00, il TASSO DI INGRESSO del mutuo oggetto è determinato in ragione del 3,756% nominale annuo e che, conseguentemente l’INDICATORE SINTETICO DI COSTO per il finanziamento in parola è pari al 3,925% annuo … (…) …”. Conseguentemente, nell’ALLEGATO “A“ NESSUNA NORMA CONTRATTUALE è presentesul REGIME DEGLI INTERESSI adottato, sulla METODOLOGIA DI CALCOLO sia degli INTERESSI CORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (ANNO CIVILE CORRETTO 365/365 e 366/366 o ANNO CIVILE NON CORRETTO 365/365 e 366/365 o ANNO MISTO 365/360 e 366/360 o ANNO COMMERCIALE 360/360), sull’indicazione della percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSI CORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA, sull’indicazione METODOLOGIA DI CALCOLOdella percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSI CORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (si rinvia all’articolo del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016).
Nell’ALLEGATO “B“ “Capitolato di patti e delle condizioni generali” NESSUNA NORMA CONTRATTUALE è presentesul REGIME DEGLI INTERESSI adottato, sulla METODOLOGIA DI CALCOLO sia degli INTERESSI CORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (ANNO CIVILE CORRETTO 365/365 e 366/366 o ANNO CIVILE NON CORRETTO 365/365 e 366/365 o ANNO MISTO 365/360 e 366/360 o ANNO COMMERCIALE 360/360), sull’indicazione della percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSI CORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA, sull’indicazione METODOLOGIA DI CALCOLOdella percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSI CORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (si rinvia all’articolo del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016).
Nell’ALLEGATO “C“ “Piano di Ammortamento” NESSUNA NORMA CONTRATTUALE è presentesul REGIME DEGLI INTERESSI adottato, sulla METODOLOGIA DI CALCOLO degli INTERESSI CORRISPETTIVI (ANNO CIVILE “CORRETTO 365/365 e 366/366” o ANNO CIVILE “NON CORRETTO 365/365 e 366/365” o ANNO “MISTO 365/360 e 366/360” o ANNO “COMMERCIALE 360/360”), sull’indicazione della percentuale del TASSO PERIODALE degli INTERESSI CORRISPETTIVI, sull’indicazione METODOLOGIA DI CALCOLOdella percentuale del TASSO PERIODALE degli INTERESSI CORRISPETTIVI (si rinvia all’articolo del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016).
Nell’ALLEGATO “D“ “Documento di Sintesi” si legge, quanto alle SPESE E COMMISSIONI, “… (…) … Importo iscrizione ipotecaria (sull’importo erogato) euro 200,00 … (…) … Incasso rata euro 3,00 … (…) …”, quanto al TASSO, “… (…) … In caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse è stabilito da un parametro di riferimento (di norma EURIBOR) maggiorato da un determinato spread. Al variare del citato parametro, varierà in egual misura – sia in aumento che in diminuzione – il tasso di interesse applicato al mutuo, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento sul CAPITALE RESIDUO.” Questa NORMA CONTRATTUALE impone laMETODOLOGIA DI CALCOLO del PIANO DI AMMORTAMENTO “NUOVO AD OGNI RATA” sia nella COMPONENTE CAPITALE (QUOTA CAPITALE e DEBITO RESIDUO) sia nella COMPONENTE INTERESSI CORRISPETTIVI (QUOTA INTERESSE) anche se NON specifica sia ilREGIME DEGLI INTERESSI adottato sia la METODOLOGIA DI CALCOLO degli INTERESSI CORRISPETTIVI (ANNO CIVILE CORRETTO 365/365 e 366/366 o ANNO CIVILE NON CORRETTO 365/365 e 366/365 o ANNO MISTO 365/360 e 366/360 o ANNO COMMERCIALE 360/360) sia l’indicazione della percentuale del TASSO PERIODALE degli INTERESSI CORRISPETTIVI sia laMETODOLOGIA DI CALCOLOdella percentuale del TASSO PERIODALE degli INTERESSI CORRISPETTIVI (si rinvia all’articolo del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016).
Pertanto, la volontà dolosa dei bancari latu sensu di CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA SPA di violare la norma imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c. applicando il REGIME COMPOSTO nel periodo di AMMORTAMENTO lo si desume implicitamente dal combinato disposto delle norme del regolamento contrattuale che stabiliscono sia la somma erogata di euro250.000,00sia il numero di rate mensili di180da pagarsi dal 10 giugno 2005 al 10 giugno 2020 sia dal tasso annuo (TAN) del solo AMMORTAMENTO della prima rata del3,756%sia del valore della prima rata costante posticipata di euro1.818,80(dato presente espressamente sia in contratto sia nell’allegato PDA). Infatti, se si usa la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE” (NB: nomen iuris NON previsto espressamente per il calcolo degli INTERESSI CORRISPETTIVI) che applica la ponderazione dei periodi rateali dell’ ANNO “COMMERCIALE 360/360” (NB: la modalità di conteggio NON è prevista espressamente per il calcolo degli INTERESSI CORRISPETTIVI) e il tasso mensile NON equivalente dello 0,313% determinato con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE

(NB: né l’aliquota del tasso periodale né la modalità di calcolo della stessa sono previste espressamente nelle norme pattizie per il calcolo degli INTERESSI CORRISPETTIVI) discendente dal tasso annuo nominale del 3,756% si ottiene sia del valore della prima rata costante posticipata di euro1.818,80sia gli importi delle QUOTE CAPITALI e delle QUOTE INTERESSE dell’ALLEGATO “C“ “Piano di Ammortamento“: si tratta o dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 o della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione finale in t_m dato che il risultato numerico è identico[1] nel REGIME ESPONENZIALE qualunque equazione sia impiegata.

Prima rata costante posticipata di euro1.818,80calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0
Prima rata costante posticipata di euro1.818,80calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione finale in t_m
Non solo, la volontà dolosa dei bancari latu sensu di CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA SPA di violare la norma imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c. applicando il REGIME COMPOSTO nel periodo di AMMORTAMENTO lo si desume implicitamente “dal ricalcolo del piano di ammortamento sul CAPITALE RESIDUO“ nella fase di esecuzione del contratto attraverso
CONSIDERAZIONI MATEMATICHE-GIURIDICHE RELATIVE AL MUTUO IPOTECARIO DEL 10 MAGGIO 2005
STRALCIO DELLA PERIZIA SUI FINANZIAMENTI RATEALI

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VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.