ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING)

Cosa sappiamo fare: esempio di contenuto sia dell’ANALISI TECNICA COMPLETA sia dell’ANALISI GIURIDICA PARTICOLARE relativa ad un Leasing che attesta matematicamente, empiricamente e giuridicamente la possibilità di effettuare la contestazione della nullità parziale delle clausole convenzionali in relazione a: ● Indeterminatezze contrattuali in generale; ● Indeterminatezza contrattuale nel Regime Composto degli interessi; ● Indeterminatezza contrattuale nel Regime Semplice degli interessi.

Nel rinviare all’articolo TRIBUNALE DI NAPOLI, SENTENZA DEL 16-06-2020 N. 4102 dove il Dott. ETTORE PASTORE ALINANTE ha ridefinito sia il canone periodico sia il canone di riscatto nel REGIME SEMPLICE degli interessi con impostazione finale in t_m al posto del REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE, forniamo i dati reali di un contratto di LEASING IMMOBILIARE a tasso variabile concluso il 28/04/2009 che ha un un prezzo di acquisto di euro 851.700,00 comprensivo delle imposte ipotecarie e catastali oltre IVA.

Nel regolamento contrattuale si legge sia che la durata del finanziamento rateale è di 215 canoni ricorrenti mensili posticipati sia che l’importo del canone ricorrente alla data del 28/04/2009 è di euro 4.908,67 oltre ad IVA. Inoltre, nella convenzione pattizia è previsto che il canone iniziale da versare contestualmente alla data del 28/04/2009 è di euro 58.450,00 oltre ad IVA e che il canone finale da corrispondere nel caso di esercizio del diritto di opzione è di euro 83.500,00 oltre imposte.

Nel contratto sono presenti le seguenti norme convenzionali: “Il corrispettivo della locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intese in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell’operazione. Il parametro di riferimento individuato dalla Banca d’Italia per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing dell’operazione” definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi”. Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno STANDARD di 365 gg composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio di decorrenza stabilita dal contratto. Poiché al momento della stipula di norma né il cliente, né la concedente sono in grado di prevedere a quale data verrà effettuata la consegna del bene e pertanto a quali date matureranno effettivamente gli impegni di pagamento dei canoni periodici, in analogia a quanto stabilito per la rilevazione del TEG ai fini dell’usura, il calcolo del “tasso leasing” è stato effettuato ipotizzando la coincidenza fra la data di stipula e data di messa in decorrenza. In sostanza, la data di stipula è quella da scegliere quale data-origine dell’asse dei tempi lungo il quale effettuare i conteggi di attualizzazione del tasso interno al contratto così come definito dalle istruzioni della Banca d’Italia. Parimenti, nel caso di contratti indicizzati, l’importo dei canoni da attualizzare è stato assunto pari a quello previsto in sede di stipula indipendentemente dalle eventuali variazioni o conguagli che, a consultivo, questi ultimi subiranno durante la vita contrattuale in relazione all’andamento del parametro di indicizzazione contrattualmente concordato. Il “tasso leasing” (nominale) applicato sul presente contratto è pari al 4,00% (giusta la delibera Cicr 04-03-2003 e le istruzioni della Banca d’Italia 25-07-2003″.

Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE del 25 marzo 2021, all’articolo VERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI 4 (E CONSEGUENTI INEQUIVOCABILTÀ GIURIDICHE) del 24 marzo 2021, all’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I” del 06 agosto 2020 e all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021, si evidenzia che SOLO nella fase di esecuzione del contratto il cliente ha avuto contezza dell’applicazione dell’illecito PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO della rata costante posticipata del sistema “FRANCESE” perché la convenzione pattizia NON ha allegato il PIANO DI AMMORTAMENTO: infatti, nel regolamento contrattuale non si specifica in alcun modo che i canoni leasing sono calcolati dalla concedente nel REGIME COMPOSTO e, cioè, con una modalità vietata dall’art. 821, comma 3 c.c. (si rinvia all’articolo IL DIRITTO DEL CLIENTE DI OTTENERE GRATUITAMENTE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (MA ANCHE DOPO) IL PIANO DI AMMORTAMENTO COMPLETO DI TUTTI I DATI del 11 aprile 2020).

Il contratto di LEASING IMMOBILIARE a tasso variabile concluso il 28/04/2009 è disciplinato, in particolare, sia dal TITOLO X rubricato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari” della CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011, sia dalle ISTRUZIONI USURA della BANCA D’ITALIA 2006 (G.U. n. 74 del 29-03-2006) in vigore dal 01/04/2006 al 31/12/2009.

In merito alla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”, si evidenzia che la norma contrattuale “Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno STANDARD di 365 gg composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio di decorrenza stabilita dal contratto” viola sia la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 che prevede che nelle condizioni economiche dell’operazione siano indicati la “periodicità e modalità di calcolo degli interessi”, modalità che necessariamente deve essere quella dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” perché è espressamente stabilito che “Nelle operazioni attive e passive il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell’anno civile, sia l’art. 821, comma 3, codice civile che impone letteralmente ex art. 12 delle preleggi, oltre la maturazione degli INTERESSI CORRISPETTIVI con il REGIME SEMPLICE, la modalità di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” perché considera esattamente tutti i giorni dell’anno, interpretazione confermata dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza consolidata.

Questa violazione è provata matematicamente ed empiricamente perché il canone ricorrente alla data del 28/04/2009 di euro 4.908,67 è stato determinato dai bancari latu sensu nell’illecito REGIME COMPOSTO con l’illegale ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE.

Non solo, nel regolamento contrattuale non viene né evidenziato numericamente né delucidato espressamente come è calcolato il TASSO MENSILE nel REGIME COMPOSTO discendente dal “tasso leasing” (nominale) applicato sul presente contratto” del 4,00% come stabilito dalla CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 16-04-2018 n. 699 e dalla giurisprudenza di merito che ha per oggetto i contratti di MUTUO: queste carenze informative violano sia la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 che prevede l’indicazione del TASSO ANNUO EFFETTIVO, cioè di quel tasso che tiene “conto degli effetti della capitalizzazione”, sia la regola prevista dal PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 che stabilisce che “Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”, cioè l’equazione corretta del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA, sia le ISTRUZIONI USURA della BANCA D’ITALIA 2006 (G.U. n. 74 del 29-03-2006) in vigore dal 01/04/2006 al 31/12/2009 che impongono, per determinare l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO, l’utilizzo dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e con i tassi giornalieri equivalenti rispettosi della “formula di equivalenza intertemporale” del REGIME ANATOCISTICO.

Ulteriormente, si evidenzia che nel contratto NON è stato fissato pattiziamente in maniera espressa il vincolo di “un’epoca di riferimento” perché i bancari latu sensu, applicando il REGIME ANATOCISTICO, NON hanno ritenuto necessaria questa norma contrattuale (si ricorda che nel REGIME COMPOSTO, dato che quest’ultimo è una legge di interesse SCINDIBILE, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 e quello che si specifica con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m è identico). Conseguentemente, si sottolinea che la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..

Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c. e, quindi, da un punto di vista matematicoempirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”

Si mostra ora come si deve operare empiricamente da un punto di vista matematico per accertare l’INDETERMINATEZZA del “tasso leasing” (nominale) applicato sul presente contratto” del 4,00% allegando le stampate ufficiali del SOFTWARE DI CALCOLO IN LOCALE di proprietà della Robyn Hode Italia.

Dato che nell’atto contrattuale la società di leasing indica un canone ricorrente di euro 4.908,67, un canone iniziale di euro 58.450,00, un canone finale di euro 83.500,00  e un TASSO LEASING ANNUALE del 4,00% senza delucidare il TASSO LEASING MENSILE, mostriamo come questa aliquota “nominale” sia stata calcolata dai Bancari latu sensu con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (identicamente, in virtù del PRINCIPIO DI SCINDIBILITÀ, si determina la medesima percentuale del 4,00% impiegando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE).

Si evidenzia che il canone ricorrente di euro 4.908,67 ha un valore NON arrotondato di euro 4.908,66529165475 e, pertanto, i Bancari latu sensu avrebbero dovuto, per la precisione, indicare pattiziamente un “tasso leasing” (nominale) applicato sul presente contratto” del 4,00001079585808%.

Se i Bancari latu sensu avessero almeno rispettato la regola prevista dal PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 che stabilisce che “Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”, cioè l’equazione corretta del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA, con il canone iniziale di euro 58.450,00, il canone finale di euro 83.500,00  e il TASSO LEASING ANNUALE del 4,00% gli stessi avrebbero dovuto indicare in contratto un canone ricorrente di euro 4.877,52 applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso periodale equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE.

Se i Bancari latu sensu avessero rispettato sia la regola prevista dal PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 che stabilisce che “Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”, cioè l’equazione corretta del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA, sia la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 che prevede che nelle condizioni economiche dell’operazione siano indicati la “periodicità e modalità di calcolo degli interessi”, modalità che necessariamente deve essere quella dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” perché è espressamente stabilito che “Nelle operazioni attive e passive il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell’anno civile, con il canone iniziale di euro 58.450,00, il canone finale di euro 83.500,00  e il TASSO LEASING ANNUALE del 4,00% gli stessi avrebbero dovuto indicare in contratto un canone ricorrente di euro 4.877,80 applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 28/04/2009.

Viste le lacune contrattuali, vista la normativa della Banca d’Italia che obbliga l’uso del TASSO PERIODALE EQUIVALENTE nel REGIME COMPOSTO degli interessi o dell’indicazione del TASSO LEASING EFFETTIVO, sussiste l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del “tasso leasing” (nominale) applicato sul presente contratto” del 4,00%. Infatti, utilizzando correttamente le regole matematiche del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA con il canone iniziale di euro 58.450,00 e il canone finale di euro 83.500,00, per determinare il canone ricorrente di euro 4.908,67 applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso periodale equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE, occorre impiegare il TASSO LEASING EFFETTIVO del 4,0741654903493%.

È evidente che solo impiegando il TASSO LEASING EFFETTIVO del 4,0741654903493% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con il tasso giornaliero equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE con il canone iniziale di euro 58.450,00 e il canone finale di euro 83.500,00, si ottiene il canone ricorrente di euro 4.908,67.

Analogamente, sussiste l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del “tasso leasing” (nominale) applicato sul presente contratto” del 4,00% perché i Bancari latu sensu non hanno rispettato anche la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 che prevede che nelle condizioni economiche dell’operazione siano indicati la “periodicità e modalità di calcolo degli interessi”, modalità che necessariamente deve essere quella dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” perché è espressamente stabilito che “Nelle operazioni attive e passive il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell’anno civile. Infatti, utilizzando correttamente le regole matematiche del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA con il canone iniziale di euro 58.450,00 e il canone finale di euro 83.500,00, per determinare il canone ricorrente di euro 4.908,67 applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 28/04/2009, occorre impiegare il TASSO LEASING EFFETTIVO del 4,073496138197%.

È evidente che, con il canone iniziale di euro 58.450,00 e il canone finale di euro 83.500,00, solo impiegando il TASSO LEASING EFFETTIVO del 4,073496138197% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 28/04/2009, si ottiene il canone ricorrente di euro 4.908,67.

In considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., avendo i Bancari latu sensu precisato contrattualmente, con il canone iniziale di euro 58.450,00 e il canone finale di euro 83.500,00, un canone ricorrente di euro 4.908,67, sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE del “tasso leasing” (nominale) applicato sul presente contratto” del 4,00%.

Conseguentemente, con il canone iniziale di euro 58.450,00 e il canone finale di euro 83.500,00, per calcolare il canone ricorrente di euro 4.908,67 con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto”, occorre impiegare il TASSO LEASING EFFETTIVO del 5,0706172175057% con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 28/04/2009.

È evidente che, con il canone iniziale di euro 58.450,00 e il canone finale di euro 83.500,00, solo impiegando il TASSO LEASING EFFETTIVO del 5,0706172175057% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 28/04/2009, si ottiene il canone ricorrente di euro 4.908,67.

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE con il canone iniziale di euro 58.450,00 e il canone finale di euro 83.500,00, sussiste anche con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” perché, per ottenere il canone ricorrente di euro 4.908,67 con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 28/04/2009, occorre impiegare il TASSO LEASING EFFETTIVO del 7,2277731107242%.

È evidente che, con il canone iniziale di euro 58.450,00 e il canone finale di euro 83.500,00, solo impiegando il TASSO LEASING EFFETTIVO del 7,2277731107242% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 28/04/2009, si ottiene il canone ricorrente di euro 4.908,67.

Occorre stabilire quale sia la soluzione matematica corretta giuridicamente per rideterminare il rapporto dare/avere rispettoso sia della legge sia della volontà convenzionale tenendo in considerazione sia che l’art. 821, comma 3, codice civile impone letteralmente ex art. 12 delle preleggi, oltre la maturazione degli INTERESSI CORRISPETTIVI con il REGIME SEMPLICE, la modalità di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” perché considera esattamente tutti i giorni dell’anno, interpretazione confermata dai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza consolidata, sia che sussiste la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento”  nel regolamento contrattuale, sia che il patto fra le parti prevede espressamente il canone ricorrente di euro 4.908,67 e il canone finale di euro 83.500,00 che sono volutamente parametrati fra loro dai contraenti in quanto gli unici comprensivi di una QUOTA INTERESSE.

In altre parole, la soluzione matematica corretta giuridicamente per rideterminare il rapporto dare/avere rispettoso sia della legge sia della volontà convenzionale NON può essere quella che utilizza sia il canone iniziale di euro 58.450,00 privo di QUOTA INTERESSI sia il canone finale di euro 83.500,00 comprensivo di QUOTA INTERESSE ricalcolando con il “tasso leasing” (nominale) applicato sul presente contratto” del 4,00% il solo canone ricorrente. Infatti, questa metodologia NON rispetta l’art. 821, comma 3, codice civile perché i Bancari latu sensu hanno precisato nel REGIME COMPOSTO la QUOTA INTERESSE del canone finale di euro 83.500,00 invece che nel REGIME SEMPLICE previsto da questa norma imperativa mai derogata. Non solo, se si usa questo metodo matematico, il cliente paga complessivamente maggiori interessi COMPLESSIVI rispetto alla soluzione corretta che modifica anche il canone finale.

Precisamente, se si modifica il solo canone ricorrente applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 28/04/2009, si ottiene un canone periodico di euro 4.599,78 e il TOTALE DEGLI INTERESSI EFFETTIVI è pari ad euro 279.203,73.

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale se si modifica il solo canone ricorrente applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 28/04/2009, si ottiene un canone periodico di euro 4.380,80 e il TOTALE DEGLI INTERESSI EFFETTIVI è pari ad euro 232.120,95.

La soluzione matematica corretta giuridicamente per rideterminare il rapporto dare/avere rispettoso sia dell’art. 821, comma 3, codice civile sia della volontà convenzionale conseguente al PARAMETRO discendente dalla precisazione in contratto del canone ricorrente di euro 4.908,67 e del canone finale di euro 83.500,00, è quella che utilizza il canone iniziale di euro 58.450,00 privo di QUOTA INTERESSI con il “tasso leasing” (nominale) applicato sul presente contratto” del 4,00% ricalcolando entrambi i canoni comprensivi della QUOTA INTERESSE.

In questo caso, applicando il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 28/04/2009, si ottiene un canone ricorrente di euro 4.617,57, un canone finale di euro 78.548,21 e il TOTALE DEGLI INTERESSI EFFETTIVI è pari ad euro 278.075,13 con un risparmio di euro 1.128,60 (279.203,73278.075,13).

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale se si applica il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” con la data di inizio ammortamento coincidente alla data del contratto del 28/04/2009, si ottiene un canone ricorrente di euro 4.409,82, un canone finale di euro 75.014,23 e il TOTALE DEGLI INTERESSI EFFETTIVI è pari ad euro 229.874,99 con un risparmio di euro 2.245,96 (232.120,95229.874,99).

Se è sancita dall’interprete la SOLA INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del “tasso leasing” (nominale) applicato sul presente contratto” del 4,00% perché i Bancari latu sensu non hanno rispettato la normativa di riferimento, la sanzione corretta da utilizzare è quella del TASSO BOT ANNUALE MINIMO tempo per tempo vigente come previsto espressamente anche dalla CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 16-04-2018 n. 699 da applicarsi con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e con la data di inizio ammortamento del 01/12/2009 come da documento contrattuale tenendo in considerazione per la ricerca del valore del TASSO BOT MINIMO che la data del contratto è il 28/04/2009.

Se è invece sancita dall’interprete anche l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE del “tasso leasing” (nominale) applicato sul presente contratto” del 4,00% perché i Bancari latu sensu non hanno rispettato l’art. 821, comma 3, codice civile, la sanzione corretta da utilizzare è sempre quella del TASSO BOT ANNUALE MINIMO tempo per tempo vigente. Questa sanzione però, vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento”  nel regolamento contrattuale, deve essere applicata o con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE  o con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE. Ovviamente, devono essere impiegati i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e con la data di inizio ammortamento del 01/12/2009 come da documento contrattuale tenendo in considerazione per la ricerca del valore del TASSO BOT MINIMO che la data del contratto è il 28/04/2009.

Si allegano le stampate ufficiali del SOFTWARE DI CALCOLO IN LOCALE di proprietà della Robyn Hode Italia che utilizza un DATABASE completo di tutti i TASSI DEI BOT.

In considerazione che l’ultima asta dei BOT disponibile è quella con regolamento del 14/07/2020 che presenta un rendimento medio ponderato dello -0,124%, si evidenzia che in tutti questi casi è da utilizzare il tasso annuale dello 0,00% (si rinvia all’articolo LA TRUFFA NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE QUANDO IL PARAMETRO ASSUME VALORE NEGATIVO del 22 marzo 2020). Inoltre, dato che deve essere usato il TASSO MINIMO dei BOT dei 12 mesi precedenti di DUE MINIMI, o quello della data del contratto o quello della data di pagamento, è certo l’impiego del tasso annuale dello 0,00% fino al pagamento del 01/07/2021 compreso. Per i pagamenti successivi a partire dal 01/08/2021, è stato adoperato l’ultimo valore certo disponibile, cioè quello dello 0,00%.

La sanzione del TASSO BOT ANNUALE MINIMO tempo per tempo vigente è stata determinata, sia nel REGIME COMPOSTO che nel REGIME SEMPLICE, utilizzando la soluzione matematica corretta giuridicamente per rideterminare il rapporto dare/avere rispettoso sia dell’art. 821, comma 3, codice civile sia della volontà convenzionale conseguente al PARAMETRO discendente dalla precisazione in contratto del canone ricorrente di euro 4.908,67 e del canone finale di euro 83.500,00, cioè impiegando la metodologia che utilizza il canone iniziale di euro 58.450,00 privo di QUOTA INTERESSI ricalcolando entrambi i canoni comprensivi della QUOTA INTERESSE con i vari TASSI BOT MINIMI.

La sanzione del TASSO BOT ANNUALE MINIMO tempo per tempo vigente calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” presenta un TOTALE DEGLI INTERESSI EFFETTIVI da rimborsare pari ad euro 35.816,54 con un risparmio per il cliente di euro 309.796,50 rispetto al TOTALE DEGLI INTERESSI EFFETTIVI previsti in contratto (345.613,0435.816,54).

La sanzione del TASSO BOT ANNUALE MINIMO tempo per tempo vigente calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” presenta un TOTALE DEGLI INTERESSI EFFETTIVI da rimborsare pari ad euro 32.312,90 con un risparmio per il cliente di euro 313.300,14 rispetto al TOTALE DEGLI INTERESSI EFFETTIVI previsti in contratto (345.613,0432.312,90).

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale la sanzione del TASSO BOT ANNUALE MINIMO tempo per tempo vigente calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” presenta un TOTALE DEGLI INTERESSI EFFETTIVI da rimborsare pari ad euro 30.505,70 con un risparmio per il cliente di euro 315.107,34 rispetto al TOTALE DEGLI INTERESSI EFFETTIVI previsti in contratto (345.613,0430.505,70).

Si rinvia all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021, all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO CON I VARI TASSI PERIODALI NON EQUIVALENTI NEL REGIME COMPOSTO del 06 luglio 2022, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 28 aprile 2022, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO FISSO MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE DEL REGIME COMPOSTO PER INCASSARE MAGGIORI INTERESSI del 24 ottobre 2021, all’articolo PROVE MATEMATICHE, EMPIRICHE E GIURIDICHE A SOSTEGNO DELL’ILLECITÀ DEL PRESTITO ORDINARIO ENTI LOCALI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (TASSO FISSO) del 14 giugno 2021, all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE (TASSO FISSO) del 19 aprile 2020, all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) del 24 marzo 2020, all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (MUTUO) del 26 marzo 2020, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 08 marzo 2023 e all’articolo ANALISI TECNICA COMPLETA E ANALISI GIURIDICA PARTICOLARE DI UN MUTUO del 25 luglio 2020. Inoltre, la manipolazione delle regole matematiche del REGIME COMPOSTO nei mutui a TASSO VARIABILE sono evidenziate anche nell’articolo GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SENTENZA DEL 20-01-2015 N. 79 del 23 agosto 2021 e nell’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464 del 26 maggio 2020.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”