Criteri di valutazione all’an debeatur del reato-fine di usura
Alla luce del principio di unitarietà e di non contraddizione dell’ordinamento giuridico, l’interpretazione sistematica che rispetta le finalità perseguite dalla norma penale e coglie le connessioni concettuali esistenti fra la norma penalistica dell’art. 644, comma 4, c.p. e la norma civilistica di pari grado dell’art. 1815, comma 2, c.c. comporta che la nozione del codice civile di “… (…) … interessi usurari, … (…) …” comprende sia ogni tipo di INTERESSE sia tutte le ALTRE VOCI di COSTO e la lettera “… (…) … non sono dovuti interessi” stabilisce che l’intermediario deve restituire sia ogni tipo di INTERESSE addebitato sia tutti gli ALTRI COSTI corrisposti collegati all’erogazione del credito ad esclusione dell’IMPOSTE e TASSE.
Di questo avviso è la decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF del 08/06/2018 n. 12830 che ha sancito il seguente principio di diritto: “Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
Questa corretta interpretazione sistematica della normativa penalistica e civilistica dell’USURA ha un importante risvolto pratico sia per i finanziamenti rateali dove l’importo complessivo di ogni tipo di INTERESSE addebitato è più alto della somma totale di tutti gli ALTRI COSTI collegati all’erogazione del credito corrisposti sia, soprattutto, in quei prestiti con rimborso rateale, come ad esempio certi PRESTITI PERSONALI o alcuni FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO, dove l’importo complessivo di ogni tipo di INTERESSE addebitato è più basso della somma totale di tutti gli ALTRI COSTI corrisposti collegati all’erogazione del credito. Infatti, se si desse applicazione testuale dell’art. 1815, comma 2, c.c., la conseguenza del superamento del tasso soglia usura sarebbe il solo azzeramento di ogni tipo di INTERESSE addebitato con l’effetto che le ALTRE VOCI di COSTO rimarrebbero dovute e, questa soluzione, cozzerebbe contro la ratio della normativa antiusura di punire il costo eccessivo del credito qualunque siano le modalità tecniche con cui questo risultato viene raggiunto.