Vi sono sistemi di ammortamento che NON vengono creati imponendo una determinata formula matematica riconducibile ad a uno specifico REGIME DEGLI INTERESSI ma semplicemente prevedendo delle peculiari CONDIZIONI MATEMATICHE. Ad esempio:
1) Nell’AMMORTAMENTO ITALIANO normalmente si impone, da una parte, che la QUOTA CAPITALE debba essere sempre costante perché si stabilisce di dividere la SOMMA EROGATA per il NUMERO delle RATE e, dall’altra, che la QUOTA INTERESSE posticipata debba essere determinata attraverso la moltiplicazione fra il TASSO ANNUO (o il TASSO PERIODALE) e il DEBITO RESIDUO con la formula I*DR.;
2) nel BULLET si impone che la SOMMA EROGATA debba essere restituita alla scadenza del prestito e che gli INTERESSI, da pagare periodicamente, debbano essere calcolati attraverso la moltiplicazione fra il TASSO ANNUO (o il TASSO PERIODALE) e la SOMMA EROGATA con la formula I*S;
3) nei FINANZIAMENTI TIPO ZERO COUPON (o meglio TIPO MONTANTE) si impone che la SOMMA EROGATA e gli INTERESSI debbano essere congiuntamente restituiti alla scadenza del prestito.
4) nei LEASING si impongono diverse variabili, come il CANONE INIZIALE normalmente privo di INTERESSI, le RATE comprensive di QUOTE CAPITALE e di QUOTE INTERESSE e il CANONE FINALE normalmente comprensivo anche di INTERESSI.
In questi casi, molti sostengono che NON vi sia un’INEQUIVOCABILITÀ SULLA QUALIFICAZIONE MATEMATICA E GIURIDICA DEGLI STESSI.
In realtà, si può verificare agevolmente se questi sistemi di ammortamento sono nel REGIME COMPOSTO o nel REGIME SEMPLICE degli interessi come illustrato nei testi antichi di matematica finanziaria.
Vi sono, invece, sistemi di ammortamento che vengono creati imponendo o una formula del REGIME COMPOSTO o un’equazione del REGIME SEMPLICE e, quindi, vi è un’INEQUIVOCABILITÀ SULLA QUALIFICAZIONE MATEMATICA E GIURIDICA DEGLI STESSI: ad esempio, il sistema di ammortamento della rata costante posticipata può essere determinato sia con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (sistema FRANCESE) sia con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE (sistema LINEARE).
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PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”