SANZIONE DELL’ART. 117, COMMA 7, TUB PER L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL TASSO CORRISPETTIVO – GIURISPRUDENZA

Nel rinviare agli articoli BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL SISTEMA “FRANCESE”​, INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO NEL REGIME COMPOSTO NORMATIVA e SANZIONI CIVILI NORMATIVA, si evidenzia la seguente giurisprudenza.

CASSAZIONE, SENTENZA DEL 07-07-2017 N. 16859

Si legge nella motivazione che le “elementari nozioni di tecnica bancaria portano a credere, sul filo della scolastica distinzione tra operazioni bancarie attive ed operazioni bancarie passive, che l’attività consistente nell’erogazione del credito, rendendo la banca creditrice del capitale e degli interessi, costituisce operazione attiva, con la conseguenza che, per il periodo successivo all’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il tasso sostitutivo, come sancito dal suo art. 5, comma 1, lett. a), non va identificato in quello MASSIMO previsto per i BOT, bensì in quello MINIMO.

CASSAZIONE, SENTENZA DEL 24-12-2020 N. 29576

Si legge nella motivazione che “Ritiene il Collegio che il congegno integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, del Testo Unico Bancario, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, “rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”, debba essere inteso nel senso dell’applicazione del tasso MINIMO ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, ed il tasso MASSIMO ai saldi creditori (saldi avere), derivanti invece dalle operazioni passive.

La distinzione tra operazioni attive a passive va poi senz’altro effettuata sulla base delle comuni regole di tecnica bancaria, secondo cui:

– sono operazioni passive quelle di raccolta fondi, con cui la banca si procura i mezzi necessari alla sua funzione di intermediazione creditizia, così divenendo debitrice verso coloro che le forniscono i mezzi; esse determinano il sorgere di costi, costituiti da interessi passivi;

– sono operazioni attive quelle di impiego fondi, con cui la banca utilizza i mezzi in suo possesso, divenendo creditrice verso i destinatari dei fondi; esse determinano il sorgere di ricavi, costituiti da interessi e commissioni attive”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”