Attualmente, nei contratti di finanziamento rateali, hanno una rilevanza giuridica indicatori percentuali come il TASSO EFFETTIVO O TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO, il TASSO EFFETTIVO O TAN REALE SOLO FINANZIAMENTO qualora ci sia anche il pagamento di interessi corrispettivi di preammortamento, il passato ISC o il presente TAEG e il TEG FINANZIAMENTO.
Quanto alla differenza fra il passato ISC o il presente TAEG e il TEG FINANZIAMENTO, si evidenzia che la Banca d’Italia nel Provvedimento del 15 luglio 2015 n. 87795 (G.U. n. 174 del 29-7-2015) in vigore dal 01-10-15 scrive che “Il calcolo del TAEG ai fini di trasparenza e del TEG a fini anti-usura può differire, sulla stessa operazione di finanziamento, per diverse motivazioni; tra le altre, per un diverso trattamento degli oneri e delle spese (a titolo di esempio le imposte e tasse sono incluse nel TAEG ai fini di trasparenza, mentre sono escluse dal TEG ai fini anti-usura ai sensi della Legge 108/96)”.
Inoltre, la Banca d’Italia nella GUIDA IL CREDITO AI CONSUMATORI IN PAROLE SEMPLICI spiega che “il TAEG include il TAN, oltre alle commissioni, le imposte e altri costi e spese legati ai servizi accessori o comunque necessari per ottenere o continuare a fruire del credito alle condizioni offerte, a meno che non siano quantificabili in alcun modo al momento del calcolo del TAEG (in questo caso i servizi accessori vanno indicati a parte)” e che “il TAEG può essere anche molto più alto del TAN”.
Quanto alla rilevanza giuridica del TASSO EFFETTIVO O TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO e del TASSO EFFETTIVO O TAN REALE SOLO FINANZIAMENTO, si rinvia all’articolo INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO NEL REGIME COMPOSTO NORMATIVA dove, da una parte, si prescrive che “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1” e, dall’altra, si stabilisce che “I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile. Qualora un contratto relativo a un’operazione di raccolta del risparmio o di finanziamento preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Avendo sinteticamente appena mostrato le differenze normative fra il TASSO EFFETTIVO O TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO, il TASSO EFFETTIVO O TAN REALE SOLO FINANZIAMENTO qualora ci sia anche il pagamento di interessi corrispettivi di preammortamento, il passato ISC o il presente TAEG e il TEG FINANZIAMENTO, si evidenzia ora che nella dottrina matematica storica si trova la definizione e la spiegazione del principio matematico sotteso al calcolo di un indicatore percentuale definito dall’autore come il TASSO REALE del prestito graduale.
Si legge nel testo “Fondamenti di Matematica attuariale” del BONFERRONI del 1937, quando l’autore parla del PRINCIPIO DI EQUITÀ, che “Questa condizione è assolutamente naturale, ha bisogno di alcune avvertenze per essere tradotta correttamente in formule; essa può venire applicata, poi, in senso larghissimo, includendo fra le uscite – ove la natura della questione lo esiga – anche le rimunerazioni ed i profitti.” Ed ancora, sempre il BONFERRONI nel 1937 spiega che “quando non vengono concessi premi di rimborso o d’emissione, il capitale versato dal prestatore è uguale alla somma dei valori attuali dei termini al tasso [nominale] i dell’ammortamento.” Diversamente, in presenza di premi di rimborso o d’emissione e, in generale, in presenza di ulteriori costi associati all’operazione, “la uguaglianza ora detta più non sussiste, almeno in generale, giacché in tal caso il valore attuale complessivo dei termini effettivi supera il capitale versato. Per ristabilire l’uguaglianza, occorre valutare i termini ad un tasso j diverso dal tasso [nominale] i; nel caso ora detto, ad un tasso j maggiore del tasso [nominale] i, in modo da diminuire la somma dei valori attuali dei termini effettivi. Il tasso j dicesi TASSO EFFETTIVO o REALE del prestito. Esso ha notevole importanza, perché è il tasso al quale il prestatore investe effettivamente il suo capitale (trascurando eventuali tasse, imposte, ecc). … (…) … Per questo, j chiamasi anche TASSO DI INVESTIMENTO o d’IMPIEGO”.
In altre parole, il BONFERRONI nel 1937 spiega che per calcolare la percentuale del TASSO REALE (come reale indicatore del costo globale dell’operazione), si ricorre sempre al PRINCIPIO DI EQUITÀ e che l’aliquota del TASSO REALE è sempre maggiore della percentuale del TASSO NOMINALE. Un ulteriore aspetto particolarmente importante, che si rileva dallo scritto del BONFERRONI del 1937, riguarda il fatto che l’aliquota del TASSO REALE, oltre a costituire una misura del costo globale per il mutuatario, è quella percentuale di tasso al quale il prestatore investe il suo capitale (escluse imposte e tasse).
Dato che per il BONFERRONI del 1937 l’aliquota del TASSO REALE è calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ, l’attualizzazione o i montanti dei termini del rimborso deve essere effettuata in REGIME COMPOSTO o in REGIME SEMPLICE?
Nel rinviare all’articolo LEVI 1953-1959 VINCOLO EPOCA DI RIFERIMENTO dove si precisa che nel regolamento contrattuale ci deve essere la norma del vincolo di “un’epoca di riferimento” perché solo in questo modo le parti sanno esattamente quale deve essere l’importo della rata corretto che rispetta la volontà pattizia, poiché il PRINCIPIO DI EQUITÀ può essere applicato sia in REGIME COMPOSTO sia in REGIME SEMPLICE degli interessi, anche l’aliquota del TASSO REALE del prestito rateale può essere calcolata nei due regimi.
Ed è altrettanto ovvio che, poiché a parità delle altre condizioni il REGIME COMPOSTO è più oneroso del REGIME SEMPLICE, per conseguenza la percentuale del TASSO REALE calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO sarà inferiore a quella calcolata in SEMPLICE per effetto della sussistenza della componente di costo degli interessi sugli interessi (ANATOCISMO di tipo “GENETICO”) non misurati in regime COMPOSTO.
Detto ciò, laddove sia verificato che il prestito è stato progettato in REGIME COMPOSTO, come normalmente succede nei finanziamenti rateali previsti dai bancari latu sensu degli intermediari, nel caso in cui si voglia valutare l’effettivo costo globale del prestito, sarà doveroso considerare anche i costi dell’ANATOCISMO di tipo “GENETICO”. Diversamente facendo, l’aliquota del TASSO REALE calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO senza il costo dell’ANATOCISMO di tipo “GENETICO” non sarebbe più una misura globale del costo del prestito poiché non considererebbe tutti i costi collegati all’operazione. In altre parole, la natura di costo dei maggiori interessi pagati per effetto dell’ANATOCISMO di tipo “GENETICO” non può non essere considerata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO per il calcolo della percentuale del TASSO REALE, proprio perché tale tasso è una misura del costo globale dell’operazione.
Non solo, esclusivamente l’aliquota del TASSO REALE calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con il costo dell’ANATOCISMO di tipo “GENETICO” può sopperire al TAROCCAMENTO al RIALZO dei TEGM e dei TSU dei finanziamenti rateali come dimostrato empiricamente nell’articolo LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI.
Nel rinviare all’articolo TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, si evidenzia che la dottrina prevalente (Aldo Angelo Dolmetta, “Rilevanza usuraria sull’anatocismo” pubblicato in www.dirittobancario.it; Valerio Pandolfini “Divieto di anatocismo e contratto di mutuo bancario”, in Dir. Fall. 2003, II, pag. 562) riconduce anche gli INTERESSI ANATOCISTICI nell’ambito applicativo della Legge 108/1996 sulla base di alcune considerazioni svolte, in particolare, con riferimento al tasso di mora. Infatti, tale dottrina evidenzia come l’art 644, comma 4, c.p. comprende, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione del tasso di interesse usurario, le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate alla erogazione del credito, tra i quali devono essere ricompresi anche gli INTERESSI ANATOCISTICI. In particolare, nel saggio del giudice della Corte di Cassazione, sezione prima civile, professore Aldo Angelo Dolmetta si legge che “La dimostrazione della rilevanza usuraria dell’anatocismo prende avvio con la constatazione – invero di esperienza comune, di per sé stessa – che le relative clausole contrattuali integrano gli estremi della «condizione economica»: ai sensi e per gli effetti, tra l’altro, della norma dell’art. 116 TUB («pubblicità» delle condizioni economiche dei contratti bancari). Le medesime indicazioni della Banca d’Italia si manifestano univoche in proposito. Cfr., così, le Istruzioni di trasparenza del 29 luglio 2009 (p. 14): «qualora un contratto relativo a un’operazione … di finanziamento preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione». Cfr., inoltre, il «Prototipo di foglio informativa del conto corrente offerto ai consumatori» (All. 4A) del 10 febbraio 2011, che come «principali condizioni economiche – voci di costo» inserisce la serie: «spese fisse – spese variabili – interessi somme depositate – fidi e sconfinamenti – capitalizzazione (periodicità) – disponibilità somme versate»” .
Inoltre, si sono espressi in questo senso il TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168 che ha stabilito che il TEG FINANZIAMENTO per la verifica del superamento del TSU deve essere “elaborato tenendo conto di tutti gli oneri connessi al rapporto contrattuale, ovvero di interessi corrispettivi, moratori, ANATOCISTICI, nonché di tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del mutuante, escluse soltanto quelle per imposte e tasse”, il TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384 che ha decretato a partire da pagina 61 che “In accordo con la dottrina più avveduta, va rimarcato che l’incremento del monte interessi correlato alla pratica anatocistica (anche qualora essa si configuri lecita, in particolare nelle ipotesi settoriali di anatocismo “legale”) va sicuramente preso in considerazione tra i costi del finanziamento rilevanti ai fini del calcolo del TEG dell’operazione finanziaria e del vaglio antiusura (46). … (…) … Acclarata la necessità di tenere conto, ai fini della determinazione del TEG, del differenziale di costo del finanziamento costituito dall’incremento del monte interessi implicato dal regime composto, deve darsi atto che il CTU xxxxxxx ha provveduto a verificare se sia stata rispettata la soglia applicabile … (…) … includendo correttamente nel calcolo del TEG … (…) … il differenziale di costo dovuto all’impiego della capitalizzazione composta (in luogo del regime lineare) nella predisposizione del piano di ammortamento … (…) … Ne consegue che, in conformità all’art. 1815 comma 2 c.c., l’unica obbligazione legittimamente contratta risulta essere quella avente ad oggetto la restituzione della sola sorte capitale oggetto del prestito, per effetto dell’espunzione non soltanto degli interessi concordati, ma anche di tutte le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, in conformità al disposto di cui all’art. 644, comma 4, c.p.” e il TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188 che ha decretato che “alla stregua di una corretta interpretazione della norma di cui all’art. 644, IV co., c.p., secondo la quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, ritiene che tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all’erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell’utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese), costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall’applicazione del regime di capitalizzazione semplice. … (…) … Pertanto, ritenuta la correttezza sia del metodo utilizzato che dei calcoli elaborati dal CTU, va accertata l’usurarietà del tasso di interesse effettivo (TEG) concordato nel contratto di finanziamento in contestazione. Conseguentemente, va dichiarata, ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse”.