DOTTRINA ECONOMICA TEAM ROBYN HODE
Secondo voi è casuale che mentre la VALANGA STA SCENDENDO sui finanziamenti rateali erogati con l’illecito Regime Composto degli interessi o attraverso il sistema “Francese” della rata costante posticipata o attraverso il sistema “Italiano” della rata variabile posticipata o attraverso dei sistemi “Contrattuali” non previsti dalla dottrina matematica che esasperano ulteriormente l’illecito Regime Composto è nata agli inizi del 2020 UNIQLEGAL PER I SERVIZI LEGALI?
Si legge nel comunicato stampa congiunto del 15/01/2020:
“UniQLegal è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia. La partnership consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati”.
Un’ulteriore domanda sorge spontanea: i singoli avvocati di NCTM e di LA SCALA che sono diventati soci di UNICREDIT SPA possono essere considerati dei veri bancari latu sensu?
In altre parole, i singoli avvocati di NCTM e di LA SCALA che sono diventati soci di UNICREDIT SPA hanno per la loro condizione contrattuale la DILIGENZA DEL BUON BANCHIERE ex art. 1176, comma 2, c.c. definita dalle sentenze della Corte di Cass. Civile del 24/09/2009 n. 20543 e del 30/01/2006 n. 1865[1] ?
Qualora i singoli avvocati di NCTM e di LA SCALA soci di UNICREDIT SPA siano da considerare veri bancari latu sensu dotati della DILIGENZA DEL BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., gli stessi quando scrivono gli atti giudiziali sono dei soggetti che non possono non conoscere la banale differenza fra REGIME COMPOSTO e REGIME SEMPLICE degli interessi, non possono non sapere che se utilizzano l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO per determinare il valore della RATA di un prestito rateale si ottiene un valore più alto rispetto all’uso della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE perché vi è ANATOCISMO, non possono non avere cognizione che l’utilizzo del meccanismo secondario di anatocismo del tasso NON equivalente periodale con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO accentua la composizione degli interessi sugli interessi, non possono non avere notizia che l’utilizzo con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO dei meccanismi secondari di anatocismo delle modalità di ponderazione dei periodi rateali diverse da quella dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c. accentua la composizione degli interessi sugli interessi, non possono non avere appreso che l’impiego con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO di uno qualsiasi degli ARTIFICI CONTABILI che generano ulteriori interessi iniqui rappresenta un meccanismo secondario di anatocismo che accentua la composizione degli interessi sugli interessi e non possono non avere inteso che l’utilizzo congiunto con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO dei vari meccanismi secondari di anatocismo determina un valore ancora più alto di RATA.
In definitiva, qualora i singoli avvocati di NCTM e di LA SCALA soci di UNICREDIT SPA siano da considerare veri bancari latu sensu dotati della DILIGENZA DEL BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., gli stessi non possono ignorare che se al finanziamento rateale si applica l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO da sola o con i meccanismi secondari di anatocismo vi è un sicuro e non aleatorio maggiore esborso di interessi CORRISPETTIVI da parte del finanziato sia in ogni singola rata pagata sia complessivi e, quindi, vi è un danno certo che realizza una deminutio patrimonii al cliente.
Conseguentemente, qualora i singoli avvocati di NCTM e di LA SCALA soci di UNICREDIT SPA siano da considerare veri bancari latu sensu dotati della DILIGENZA DEL BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., gli stessi rispondono del c.d. concorso morale[2] nel reato di TRUFFA, di AUTORICICLAGGIO e di ESTORSIONE per aver agevolato il proposito criminoso dei Bancari latu sensu di UNICREDIT.
[1] Secondo la sentenza della Corte di Cass. Civile del 24/09/2009 n. 20543 la diligenza “deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell’agente consente e richiede. Tale diligenza (come già ritenuto da questa Corte in termini generali, con le sentenze n. 1865 del 30.1.2006, rv. 586699; n. 4571 del 15.4.92, rv. 476801; n. 5267 del 12.10.82, rv. 423073) trova applicazione non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza va valutata, non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono”. In riferimento ad un dipendente bancario la sentenza della Corte di Cass. Civile del 30/01/2006 n. 1865 ulteriormente precisa che “Il grado di diligenza (in positivo) da valutare, ai fini della colpa professionale da illecito, per consolidata giurisprudenza, è quello di cui all’art. 1176 del codice civile, comma 2, nel senso che la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata, con la conseguenza che viene in evidenza anche la colpa lieve (Cass. 11 agosto 1990 n. 8212; Cass. 23 dicembre 1992 n. 12761, Cass. 13 luglio 1996 n. 6354)”.
[2] Così si è espressa Cass. Pen. Sez. I del 16/12/1987n. 2148 che ha stabilito che “in tema di concorso morale la partecipazione psichica consiste nell’aver provocato o rafforzato l’altrui proposito criminosoe cioè l’attività del partecipe deve influenzare la commissione del reato o perché provoca o rafforza il proposito criminoso (istigazione) o perché ne facilita la preparazione o l’attuazione (agevolazione). Ne consegue che l’Azione deve rendere più probabile l’offesa o favorirla, per cui non sussiste responsabilità allorquando il destinatario della anzidetta Azione istigatrice sia già fermamente determinato a commettere il crimine e che il solo criterio della causalità materiale o oggettiva non è sufficiente, pur avendo notevole importanza, mentre è necessaria anche una valutazione di ordine psicologico”; Cass. Pen. Sez. I del 04/12/1989 n. 17810 che ha previsto che “Ai fini della configurabilità del concorso morale di persone nel reato, non è necessaria l’esplicazione di un’attività insostituibile ai fini della verificazione dell’evento, ben potendo – i diversi apporti eziologici – atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale dell’azione. Va ritenuto, pertanto, il concorso morale predetto anche tutte le volte in cui un soggetto, diverso dall’esecutore materiale del reato, abbia in qualche modo rafforzato il proposito criminoso di quest’ultimo mediante parole, atteggiamenti o comportamenti suscettibili di essere considerati e valutati come contributo causale alla realizzazione dell’evento; Cass. Pen. Sez. I del 10/05/1993 n. 11344 e Cass. Pen. Sez. I del 17/02/1999 n. 8763 che hanno stabilito che “In tema di concorso morale nel reato, quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento”; Cass. Pen. Sez. I del 22/09/2006 n. 37385 e Cass. Pen. Sez. I del 08/11/2007 n. 4060 che hanno previsto che “In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà(cfr. Cassazione penale, Sez. Un., 30/10/2003, n. 45276)”; Cass. Pen. Sez. IV del 31/01/2008 n. 9500 che ha stabilito che “Al fine di poter ritenere il concorso (morale) a un fatto penalmente rilevante, e non la mera passiva connivenza penalmente lecita, cioè la semplice consapevolezza della commissione del reato senza averlo impedito quando non si abbia l’obbligo giuridico di impedirlo, occorre la sussistenza di concreti elementi idonei a dimostrare che l’opera dell’istigatore sia venuta a incidere concretamente sulla psiche del concorrente-autore materiale, anche solo rinsaldando il (preesistente) proposito criminoso di quest’ultimo”; Cass. Pen. Sez. IV del 05/07/2013 n. 39030 che ha previsto che “La partecipazione psichica a mezzo istigazione richiede che sia provato, da parte del giudice di merito, che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato”; Cass. Pen. Sez. V del 06/05/2014 n. 47052 che ha stabilito che “Ai fini della configurazione del concorso morale è sufficiente l’incidenza dell’opera dell’istigatore sul determinismo psicologico dell’autore materiale, anche solo rinsaldando il proposito criminoso di quest’ultimo”; Cass. Pen. Sez. I del 26/03/2014 n. 2260 che ha previsto che “In tema di concorso di persone, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un’apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui”.