Il principio che gli atti e le circolari della Banca d’Italia che non rispettano le norme di legge (costituzionale e ordinaria) devono essere disapplicate dal giudice è ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
La questione assume un importante rilievo per le “interpretazioni” e gli “orientamenti” dati dalla Banca d’Italia in riferimento agli oneri che devono essere inclusi nel calcolo del TEG FINANZIAMENTO, in particolare le polizze assicurative (si rinvia all’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: B) LA LORO RILEVANZA AI FINI DELL’USURARIETÀ DEL CONTRATTO e alle sentenze CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 06-03-2018 N. 5160, CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 24-09-2018 N. 22458, CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 16-04-2018 N. 9298, CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 05-04-2017 N. 8806, CORTE D’APPELLO DI LECCE, SENTENZA DEL 01-04-2020 N. 293, CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 20-08-2020 N. 17466).
Ulteriormente, la questione assume un peculiare rilievo in merito all’utilizzo del quantitativo dell’ANATOCISMO TRUFFALDINO per la determinazione del TEG FINANZIAMENTO ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto dei prestiti rateali che calcolano la rata costante posticipata con l’illecito ex art. 821, comma 3, c.c. PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE” (si rinvia all’articolo SISTEMA “FRANCESE”: IL CONCORSO MORALE NEL REATO DI TRUFFA E DI USURA DEI BANCARI LATU SENSU DELLA BANCA D’ITALIA, all’articolo IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC, all’articolo EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLO FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO, all’articolo LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI e alla sentenza GIUDICE DI PACE DI TERAMO, SENTENZA DEL 16-02-2016 N. 135, alla sentenza TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, alla sentenza TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384, alla sentenza TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188).
Si legge nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione Civile sez. VI del 28/09/2020 n. 20464 che “12.- Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della Banca d’Italia – per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi – debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019, n. 28803). Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si “imporrebbe… al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità” degli stessi “e di disapplicarli” (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303).“