Differenze fra Mutuo Ipotecario e Mutuo di Scopo
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 25-07-2022 N. 23149, la pronuncia in parola prende le mosse da un’interpretazione sistematica, per la quale rileva il contenuto complessivo del regolamento contrattuale, come previsto dall’art. 1363 c.c., tenendo conto dell’economia e degli interessi perseguiti dalle parti.
Si legge nelle motivazioni della sentenza della Cassazione del 14/04/2021 n. 9838 che “1.7. Come compiutamente indicato nel precedente di cui a Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24699 del 19/10/2017 (cfr. in senso conforme anche Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 15929 del 18/06/2018), il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati ad un’utilizzazione vincolata (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12123 del 21/12/1990); l’elemento caratterizzante è dato dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 317-01 e prima ancora Cass. n. 2876-88). Il mutuo di scopo, pertanto, si differenzia dallo schema tipico del contratto di mutuo dal punto di vista strutturale, considerato che il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l’attuazione in concreto dell’attività programmata; dal punto di vista funzionale, nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest’ultima prestazione, in termini corrispettivo dell’ottenimento della somma erogata (v. Cass. n. 5805-94; Cass. n. 7116-98). In sostanza, essendo la disponibilità finanziaria concessa in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, ivi compresa, in particolare, quella della estinzione di pregresse passività del mutuatario (v. Cass. n. 317-01; Cass. n. 2796-72).
1.8. Il punto centrale della questione, in sostanza, è che in tutti i casi in cui sia dedotta l’esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore; nel senso che, qualora – invece – venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell’interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale; in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale. Pertanto, per distinguere l’un tipo dall’altro, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate; la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo; negli altri casi, l’inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.
1.9. Tornando al caso in esame, in entrambi i contratti il giudice di merito, pur avendo rinvenuto una indicazione della destinazione delle somme da parte del mutuatario, non ne ha inferito uno speculare impegno a perseguirlo nell’interesse della banca, né un diritto della banca a interloquire sull’andamento dei lavori di costruzione: nel primo mutuo, il finanziamento era stato chiesto per affrontare l’acquisto e i costi delle opere di urbanizzazione dell’area acquistata; nel secondo, per finanziare la costruzione di immobili, con esplicitazione del motivo per il quale il mutuatario lo aveva richiesto, non certamente dirimente ai fini di una sua diversa qualificazione in termini di mutuo di scopo (v. sentenza, p. 7, 8 e 3 cpv.). Ed invero, nel contratto di mutuo del 26 luglio 2006, all’art. 2, comma 1, rubricato “Oggetto del contratto”, si legge: “(…) il mutuo viene richiesto per finanziare l’acquisto e per sostenere i costi delle opere di urbanizzazione dell’area sita in (OMISSIS) – e che allo stesso titolo accetta (la Vima) la somma di Euro 2.000.000,00”. Nel contratto di mutuo del 29 settembre 2008, all’art. 2, comma 1, rubricato “Oggetto del contratto”, parimenti “(…) il mutuo viene richiesto per finanziare la costruzione dell’immobile sito in (OMISSIS) (…) e che allo stesso titolo accetta la somma di Euro 850.000,00”, senza alcuna aggiunta sull’interesse precipuo della banca a che le somme erogate andassero destinate agli scopi enunciati dal mutuatario.”