Criteri di valutazione ai fini usura delle polizze assicurative
Alla domanda se ai fini della valutazione dell’Usura vanno conteggiate nella determinazione del TEG FINANZIAMENTO le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, la Cassazione con l’ordinanza del 06-08-2021 n. 22465 ha dato risposta affermativa stabilendo che “La Corte territoriale, tuttavia, non si è fatta carico di spiegare la compatibilità di tale ratio decidendi – che nega il collegamento tra i contratti di finanziamento e di assicurazione – con il principio secondo cui, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, fermo restando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (Cass. n. 8806 del 2017). Ne consegue, in accoglimento del motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata per un nuovo esame, alla luce del richiamato principio, e per le spese della presente fase.”
Occorre però ricordare che, per la sentenza della Corte di Cassazione Penale del 23/11/2011 n. 46669, la CONSUMAZIONE del delitto di USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. o nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. si concretizza sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo se la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA dei finanziamenti rateali è effettuata con l’impiego dei leciti ONERI e delle lecite SPESE che NON sono stati espressamente inclusi dalla Banca d’Italia nell’elenco delle varie ISTRUZIONI USURA che si sono succedute nel tempo perché sussiste comunque l’art. 644, comma 4, c.p. che stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle COMMISSIONI, REMUNERAZIONI a qualsiasi titolo e delle SPESE, escluse quelle per IMPOSTE e TASSE, collegate alla erogazione del credito”.
Si rinvia all’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: B) LA LORO RILEVANZA AI FINI DELL’USURARIETÀ DEL CONTRATTO dove è illustrata dettagliatamente la normativa tempo per tempo vigente che permette di utilizzare gli importi delle polizze assicurative di vario genere ai fini della verifica del TEG FINANZIAMENTO.
Inoltre si rinvia all’articolo CORTE D’APPELLO DI LECCE, SENTENZA DEL 01-04-2020 N. 293 e all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 26-11-2021 N. 37058.