Confini della consulenza tecnica d’ufficio
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 01-02-2022 N. 3086 e all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 28-02-2022 N. 6500, a seguire le massime della sentenza delle Sezioni Unite del 21/02/2022 N. 5624.
MASSIMA: Le Sezioni Unite aprono alle contestazioni alla C.T.U. (formulate per la prima volta) in comparsa conclusionale (Fonte: GiustiziaCivile.com 30 MARZO 2022)
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla c.t.u., ove non integrino eccezioni di nullità del procedimento, ex artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (nota di: Farina Pasqualina).
MASSIMA: Contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio che risultano contrari al dovere di comportarsi lealtà e probità e incidenza nella regolamentazione delle spese di lite (Fonte: Diritto & Giustizia 2022, 22 febbraio)
Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all’uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost. e, in applicazione dell’art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.
MASSIMA: Contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio e possibilità di formularle nel corso del giudizio, nella comparsa conclusionale o in appello (Fonte: Diritto & Giustizia 2022, 22 febbraio)
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
MASSIMA: Contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio e possibilità di formularle nel corso del giudizio, nella comparsa conclusionale o in appello (Fonte: Diritto & Giustizia 2022, 22 febbraio)
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (nota di: Samantha Mendicino).