Quanto alla sanzione ex officio ex art. 96, comma 3, c.p.c., il nostro codice di procedura civile prescrive alle parti con art. 88, comma 1, di comportarsi nel processo in maniera “leale”: tuttavia, non è possibile ritenere che la lealtà possa andare del tutto disgiunta dalla verità – o, più precisamente, dalla sincerità – della comunicazione processuale. Se si ritiene che la conseguenza del comportamento “leale” sia l’obbligo di verità delle parti, quest’ultimo non può prescindere dalla sussistenza di un divieto di menzogna, di un obbligo di completezza e di un obbligo di chiarificazione. Se pur l’obbligo di verità delle parti deve integrarsi con i principi costituzionali (diritto di azione e di difesa, principio di effettività della tutela giurisdizionale e principio di parità delle armi) e con i principi del sistema processuale vigente (principio dispositivo, principio dell’onere della prova, principio di autoresponsabilità e principio nemo tenetur edere contra se), non deve essere accettata la visione OPPORTUNISTICA del processo, che ha in sé – evidentemente – tutti i rischi della propria degenerazione, e in particolare quello di un esiziale allontanamento dalla verità e dalla giustizia. Bisogna, invece, ambire ad un processo ETICO, che con il suo imperativo morale deve spingere le parti a comportarsi in maniera retta ed onesta nel corso del giudizio e, in particolare, a dire la verità e a non omettere particolari tali da alterarne il contenuto allo scopo di collaborare lealmente con l’avversario e con il giudice al fine dell’accertamento della verità storica (nel nostro caso, matematica), benché questa possa al fine risultare sfavorevole ai fini del decisum (I. Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen, in Berlinische Blätter, 1797, p. 301 ss., nella traduzione italiana; F.G. Lipari, Il dolo processuale, Palermo, 1926, p. 50; G. Zani, La mala fede nel processo civile, Roma, 1931, p. 155 ss; F. Carnelutti, Carattere del nuovo processo civile italiano, in Riv. dir. proc. civ., 1941, I, p. 40 ss.).
Una domanda sorge spontanea: può essere considerata una leale collaborazione con il giudice le allegazioni dei bancari latu sensu dotati ex art. 1176, comma 2, c.c. della diligenza qualificata del bonus argentarius che affermano che il sistema “FRANCESE” ha una rata costante posticipata determinata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (1° FASE) e il suo conseguenziale piano di ammortamento (2° FASE), anziché essere inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO, è un “separato conteggio” in REGIME SEMPLICE?
A questa domanda non si può che rispondere negativamente: i bancari latu sensu, proprio perché hanno la diligenza qualificata del bonus argentarius, non possono dichiarare un falso matematico alterando la verità storica e, quindi, questa dichiarazione mendace ha lo scopo di indurre in errore il giudice per “farla franca”. Conseguentemente, è inequivocabile che i bancari latu sensu che dichiarano un falso matematico hanno “agito o resistito pretestuosamente” realizzando “una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo”.
Si legge, infatti, nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione del 24/09/2020 n. 20018 che “La condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso– alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017, Rv. 646080; conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160)”.
Cosa diversa sarebbe se i bancari latu sensu correttamente alleghino l’inequivocabilità dell’ANATOCISMO matematico nel REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE” sostenendo solamente da un punto di vista giuridico che il nostro sistema normativo ritiene lecito il REGIME COMPOSTO che ha implicito l’ANATOCISMO matematico: in questo caso, nessuna alterazione della verità storica sarebbe stata fatta. Infatti, mentre ha un senso affermare che una certa descrizione degli accadimenti storici trovi o meno corrispondenza con la realtà empirica e che pertanto possa considerarsi vera o falsa, è senz’altro una forzatura ritenere che ad una determinata interpretazione della legge possa riconoscersi un’eguale proprietà. In altre parole, la qualità della ricostruzione della voluntas legis può essere misurata sulla base della correttezza del ragionamento interpretativo, ma non può certo essere valutata sul piano della verità intesa come corrispondenza rispetto ad una realtà precostituita.
Quanto al “carattere pubblicistico” della sanzione ex officio richiamato nelle motivazioni della sentenza della Cassazione del 24/09/2020 n. 20018, è indubitabile la sussistenza non solo degli abusi truffaldini seriali da parte dei bancari latu sensu degli intermediari per l’applicazione del sistema “FRANCESE” nella totalità dei finanziamenti rateali erogati nel nostro paese ma anche di una serialità nell’agire o resistere pretestuosamente affermando il falso matematico e, cioè, che il sistema FRANCESE ha una rata costante posticipata determinata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (1° FASE) e che il suo conseguenziale piano di ammortamento (2° FASE), anziché essere inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO, sia un “separato conteggio” in REGIME SEMPLICE.
Si rinvia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA, all’articolo IL PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE” DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA È ILLECITO CIVILMENTE E PENALMENTE, all’articolo TASSO CORRISPETTIVO: IL REATO-MEZZO DI TRUFFA AGGRAVATO EX ART. 61, COMMA 1, N. 2, C.P. DALLA CONNESSIONE CON IL REATO-FINE DI USURA NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO RATEALE, all’articolo EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLO FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO, all’articolo IL SISTEMA FRANCESE DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001, all’articolo Il Sistema FRANCESE determina il reato di ESTORSIONE nella fase patologica.