Nullità per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB
Nel rinviare agli articoli CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 09-02-2022 N. 4117, CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 08-03-2022 N. 7509 e CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 05-04-2022 N. 1149, le Sezioni Unite esprimono il seguente fondamentale principio di diritto: “[…] il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto […] ma elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto[…]“ e “[…] non integra norma imperativa la disposizione la cui violazione […] potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere […].”
Quanto, invece, alla tesi della diversa qualificazione del mutuo esondante il limite di finanziabilità (da fondiario a ipotecario, con disapplicazione dei privilegi previsti dal Testo Unico Bancario), le Sezioni Unite si sono espresse in modo critico e hanno pronunciato il seguente principio di diritto: “[…] qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondi […].”
In altri termini, a giudizio delle Sezioni Unite, non si può ritenere imperativa una norma che prevede un requisito a pena di nullità senza fornire gli elementi per definirlo: né l’art. 38 TUB, né la norma secondaria attuativa specificano, infatti, i “[…] criteri di stima del valore dell’immobile, cui è rapportato in via percentuale l’ammontare massimo del finanziamento […].”
La conseguenza è evidente: “[…] la nullità è predicabile per violazione di norme di fattispecie o di struttura negoziale solo se immediatamente percepibile dal testo contrattuale, senza laboriose indagini rimesse a valutazioni tecniche opinabili compiute ex post da esperti del settore […]“, altrimenti – affermano le Sezioni Unite – si espone il contratto di mutuo ad “[…] intollerabili incertezze derivanti da eventi successivi […].”
Peraltro, secondo le Sezioni Unite, l’art. 38 TUB non può dirsi norma imperativa nemmeno sotto il profilo dell’interesse protetto che nella specie, trattandosi di preservare la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito, “[…] non rientra nella categoria dei preminenti interessi generali della collettività […]” o dei “[…] valori giuridici fondamentali […].”