ABF MILANO 2022: LA MANIPOLAZIONE DELLE REGOLE MATEMATICHE, EMPIRICHE E GIURIDICHE

Premessa

Nel rinviare sia all’articolo NEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONE sia all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO, si presenta un esempio empirico (SOMMA EROGATA euro 1.000,00 da rimborsare in 4 rate costanti posticipate annuali al tasso annuo del 10,00%) che dimostra che si dichiara il FALSO matematico quando si afferma che il sistema “FRANCESE” ha una rata costante posticipata determinata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (1° FASE) e il suo conseguenziale piano di ammortamento (2° FASE), anziché essere inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO, è un “separato conteggio” in REGIME SEMPLICE.

Utilizzando l’esempio empirico precedente, a seguire una tabella che dimostra ulteriormente che, se si calcola il valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata del sistema “FRANCESE” confrontandolo con il valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE di ogni pagamento, cioè l’unico valore che rispetta il principio di proporzionalità ex art. 821comma 3c.c., la rata costante posticipata determinata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (1° FASE) e il suo conseguenziale piano di ammortamento (2° FASE) sono inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO perché l’intermediario incassa maggiori INTERESSI CORRISPETTIVI. Conseguentemente, nel REGIME COMPOSTO NON vi sono delle QUOTE INTERESSE che maturano “in epoca successiva alla scadenza fissata per relativo pagamento.”

Al contrario, sempre utilizzando l’esempio empirico precedente, di seguito una tabella che dimostra che, se si calcola il valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata del sistema “LINEARE” con l’impostazione iniziale in t_0  confrontandolo con il valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE di ogni pagamento, cioè l’unico valore che rispetta il principio di proporzionalità, queste rate costanti posticipate determinate con l’impostazione iniziale in t_0  hanno un valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata IDENTICO a quello previsto obbligatoriamente dall’art. 821, comma 3, codice civile. Conseguentemente, nel REGIME SEMPLICE con l’impostazione iniziale in t_0 NON vi sono delle QUOTE INTERESSE che maturano “in epoca successiva alla scadenza fissata per relativo pagamento.”

Commento alla giurisprudenza contraria

ABF Milano del 28 aprile 2022 n. 6650 – Pres. Lapertosa – Est. Pederzoli (Membro designato dalla Banca d’Italia)

La decisione ha per oggetto un contratto di FINANZIAMENTO CONTRO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO nel mese di maggio 2013 che è stato estinto dopo il rimborso di 48 rate nel mese di giugno 2017 a cui è stato applicato il REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE.

Si legge nella motivazione della decisione che “Nelle repliche il ricorrente precisa che il ricorso NON ha oggetto l’illegittimità del PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE e tantomeno riguarda la presunta violazione del DIVIETO DI ANATOCISMO o della CAPITALIZZAZIONE COMPOSITA; che la questione attiene alla violazione degli OBBLIGHI DI TRASPARENZA gravanti sulla banca e della mancata ricomprensione nel testo contrattuale del regime finanziario applicato e del criterio di imputazione degli interessi.” Conseguentemente, il ricorrente non contesta la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. (si rinvia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA )

In primis, l’estensore Pederzoli (Membro designato dalla Banca d’Italia) rileva che “Il cliente rappresenta anche che nel corso delle TRATTATIVE, l’intermediario avrebbe dovuto esplicitare l’esistenza di altre tipologie di ammortamento, MENO ONEROSE rispetto al piano di ammortamento proposto in contratto, al fine di consentirgli una comparazione tra metodologie. Si rileva che in base alle evidenze documentali, non si attesta lo svolgimento di una tale attività da parte dell’intermediario. Comunque sia l’art. 1337 c.c. che prevede che: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”; sia l’art. 124 TUB, in materia di obblighi precontrattuali nell’ambito del credito ai consumatori, sia le Disposizioni di trasparenza adottate dalla Banca d’Italia, stabiliscono espressamente – al par. 4.2 (informazioni precontrattuali), sotto-paragrafo 4.2.2.1 (documenti informativi) della Sez. VII (credito ai consumatori) – i contenuti degli obblighi di informativa precontrattuale ricadenti sugli intermediari che offrono sul mercato prodotti di credito ai consumatori. Pur non prevedendosi espressamente la ricomprensione delle possibili modalità di rimborso del credito nelle informazioni precontrattuali, ove si voglia qualificare la eventuale condotta reticente e non esaustiva di tutti i possibili piani di ammortamento praticabili come contrastante con canoni di trasparenza, buona fede e correttezza, ciò comporterebbe una tutela di carattere risarcitoria, che non è stata formulata dal ricorrente che ha formulato solo istanze restitutorie.”

In merito all’INDETERMINATEZZA IN GENERALE, all’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO e all’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE, l’estensore Pederzoli (Membro designato dalla Banca d’Italia) rileva che “posto che nell’ambito dello stesso AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE a un determinato TAN il computo degli interessi varia a seconda che sia impiegato un REGIME SEMPLICE o COMPOSTO di capitalizzazione, con asserita conseguente mancata esplicitazione contrattuale del criterio che comporterebbe il venir meno del requisito della determinabilità degli interessi, si osserva che l’analisi della normativa primaria e secondaria non sembrerebbe rivelare alcun diretto ed espresso riferimento alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario ovvero la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata)”. Nell’evidenziare che il contratto è del 2013, quanto all’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO della clausola relativa al TASSO ANNUO dell’INTERESSE CORRISPETTIVO, si segnala all’estensore Pederzoli (Membro designato dalla Banca d’Italia) che l’Organo di Vigilanza con la Normativa di Trasparenza tempo per tempo vigente dà la sua versione nomofilattica dell’art. 117, comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi. In particolare, nella normativa del “All. 4B Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto a consumatori” in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 vi è l’obbligo giuridico, esplicitato nelle note di redazione, che “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)^t1/t2 – 1”, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO necessaria per il calcolo del tasso periodale equivalente. Ulteriormente, l’art. 6 rubricato “Trasparenza contrattuale” della Delibera del CICR del 09 febbraio 2000 n. 224000 in vigore dal 22/04/2000 al 30/09/2015 ha stabilito che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

Quanto alla “alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il REGIME FINANZIARIO, stabilire espressamente in contratto che è adottato il sistema FRANCESE o allegare una tabella di ammortamento che ha le componenti capitale del sistema FRANCESE esprime la volontà contrattuale di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO perché in tutti i testi di matematica da secoli il sistema FRANCESE è solo nell’illecito REGIME COMPOSTO (nomen iuris). Non solo, in questi contratti NON ci sono norme pattizie che stabiliscono in maniera espressa il VINCOLO DI “UN’EPOCA DI RIFERIMENTO” necessario se si vuole applicare effettivamente il lecito REGIME SEMPLICE previsto dalla mai derogata disposizione imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c. perché sussiste la volontà contrattuale di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO: infatti, nel REGIME COMPOSTO, dato che quest’ultimo è una legge di interesse SCINDIBILE, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 e quello che si specifica con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m è identico. Al contrario, nel REGIME SEMPLICE, dato che quest’ultimo NON è una legge di interesse SCINDIBILE, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m.

L’estensore Pederzoli (Membro designato dalla Banca d’Italia) rileva, infine, che “Pur non prevedendo il contratto esplicitamente che il calcolo degli interessi avvenga mediante applicazione del tasso al debito residuo (e non al capitale in scadenza), si rileva che nella PRASSI BANCARIA CONSOLIDATA, in caso di mutui a rimborso rateale, l’applicazione del tasso di interesse avviene con riferimento al debito residuo (e non al capitale in scadenza) e che il piano di ammortamento indica, per ciascuna rata, le somme dovute a titolo di interessi e di capitale, oltre al debito residuo. Quanto alla eccepita mancata pattuizione scritta della DEROGA al principio secondo il quale GLI INTERESSI MATURANO ESCLUSIVAMENTE SUL CAPITALE ESIGIBILE che renderebbe inefficace il meccanismo di cui all’ammortamento alla francese applicato, ove la QUOTA INTERESSI È STATA COMPUTATA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL TASSO AL CAPITALE ANCORA NON SCADUTO (RESIDUO), si osserva che è lo stesso art. 1282 c.c. a contemplare la possibilità che il TITOLO o la LEGGE lo prevedano in deroga al principio generale. Nel rinviare all’articolo NEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONE, è priva di fondamento matematico la tesi che nel sistema FRANCESEla QUOTA INTERESSI È STATA COMPUTATA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL TASSO AL CAPITALE ANCORA NON SCADUTO (RESIDUO)”. Infatti, nel REGIME COMPOSTO il conseguenziale PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE è univocamente determinato nei suoi valori numerici dall’impiego nella 1° fase algebrica dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m che precisa l’importo della rata costante posticipata e, quindi, ad ogni pagamento di rata l’intermediario incassa (esige) SOLO degli interessi corrispettivi maturati matematicamente in quell’istante temporale e, di conseguenza, NON sussiste un pagamento ANTICIPATO di interessi corrispettivi che maturano in un epoca successiva alla scadenza. Alla luce di questo, è privo di riscontro matematico la spiegazione dell’estensore Pederzoli (Membro designato dalla Banca d’Italia) del richiamato art. 1282 c.c..

ABF Milano del 3 maggio 2022 n. 6906 – Pres. Lapertosa – Est. Tina (Membro designato dalla Banca d’Italia)

La decisione ha per oggetto un contratto di FINANZIAMENTO CONTRO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO nel mese di maggio 2015 che è stato estinto dopo il rimborso di 75 rate nel mese di ottobre 2021 a cui è stato applicato il REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE.

Si legge nella decisione il falso matematico dichiarato dall’intermediario che il contratto applica “un PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. ALLA FRANCESE, con il regime finanziario dell’INTERESSE SEMPLICE, tenendo così distinto per l’intero periodo il capitale dagli interessi, dunque la quota interessi di ogni singola rata non viene capitalizzata, come nel caso del regime finanziario dell’interesse composto, non venendo aggiunta al debito residuo su cui verranno poi calcolati gli interessi della rata successiva”. Inoltre, si legge nella motivazione della decisione che “con il reclamo non è stata denunciata né la legittimità del piano di ammortamento cd alla francese, né tantomeno evocato il divieto di anatocismo e/o della capitalizzazione composta.” Conseguentemente, il ricorrente non ha contestato la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. (si rinvia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA).

Quanto alla RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE ex art. 1337 c.c., “Il ricorrente ha contestato esplicitamente una determinata e circoscritta condotta della banca, che in fase precontrattuale si sarebbe resa responsabile di un comportamento opaco, in violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza, e in executivis si sarebbe altresì tradotta nella indeterminatezza del costo del finanziamento”. L’estensore Tina (Membro designato dalla Banca d’Italia) rileva che “la normativa primaria e secondaria di riferimento non prevedono e richiedono che il contratto e/o il piano di ammortamento (che deve comunque essere allegato al contratto) esplicitino il regime finanziario ovvero la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata). Lo stesso ricorrente riconosce che – sebbene con difficoltà per un soggetto dotato di comuni conoscenze – l’individuazione del criterio di imputazione degli interessi, sulla base dei dati contrattuali a disposizione del cliente, sia comunque possibile mediante un’analisi matematico-finanziaria, così superandosi la censura di indeterminatezza/indeterminabilità” Inoltre, in merito alla “contestazione del ricorrente in ordine alla sussistenza in capo all’intermediario resistente del dovere di rendere edotto il cliente dell’esistenza di altre tipologie di ammortamento, intrinsecamente meno onerose rispetto al piano di ammortamento proposto, al fine di consentire una comparazione tra metodologie”, l’estensore Tina (Membro designato dalla Banca d’Italia) rileva che “la scelta di proporre un piano di ammortamento “ALLA FRANCESE” (intrinsecamente più oneroso rispetto ad altre tipologie di ammortamento) è riconducibile alla libertà imprenditoriale dell’operatore bancario e finanziario, che – in forza dei principi di cui all’art. 41 Cost. e all’art. 1422 c.c. (i.e. libertà d’iniziativa economica in un contesto di libera concorrenza; autonomia negoziale) – deve ritenersi libero di praticare le pricing policies che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera. Se, per tale ragione, non può farsi carico sull’intermediario l’obbligo di evidenziare la maggiore onerosità del proprio prodotto o servizio rispetto a quelli comunque reperibili sul mercato, resta ferma, naturalmente, la necessità che l’intermediario – in virtù della disciplina legale e regolamentare di trasparenza – renda note le condizioni economiche applicate al contratto, in modo che – rispetto ad esso – possa formarsi una volontà contrattuale pienamente consapevole. Ciò non implica, tuttavia, che – in forza delle clausole generali di trasparenza e buona fede – l’intermediario bancario e finanziario sia tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento prescelto per pricing policy rispetto ad altre tipologie di ammortamento meno onerose (anche nel caso in cui non intendesse praticarle ma che sono potenzialmente praticabili sul mercato da altri operatori). Diversamente, si dovrebbe ritenere che gli operatori bancari e finanziari siano assoggettati a obblighi di trasparenza di mercato, significativamente più ampi rispetto a quelli propri di trasparenza contrattuale» (cioè non limitati a sopperire alla normale asimmetria informativa del cliente rispetto all’intermediario, ma funzionali a rimediare a una presunta non conoscenza, da parte del cliente, delle altre opportunità rintracciabili sul mercato)”. Che un Membro designato dalla Banca d’Italia ignori” volutamente l’esistenza dell’art. 821, comma 3, c.c. (si rinvia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA) conferma il CONCORSO MORALE nel reato di TRUFFA CONTRATTUALE e di AUTORICICLAGGIO perpetrato dai Bancari latu sensu della Banca d’Italia.

Per quanto attiene, invece, “alla lamentata violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c. (mancata pattuizione scritta della DEROGA al principio della maturazione degli interessi sui soli CREDITI LIQUIDI ED ESIGIBILI)”, l’estensore Tina (Membro designato dalla Banca d’Italia) rileva che “ferma l’ammissibilità – nell’ordinamento – di rapporti obbligatori pecuniari in cui gli interessi maturino su capitali non ancora esigibili (posto che è lo stesso art. 1282 c.c. a prevedere la possibilità che «il titolo» o «la legge» lo prevedano in deroga al principio generale), si rileva che: (i) nel caso di specie, il contratto non prevede esplicitamente che il calcolo degli interessi avvenga mediante applicazione del tasso al debito residuo (e non al capitale in scadenza); (ii) nella prassi bancaria consolidata, in caso di mutui a rimborso rateale, l’applicazione del tasso di interesse avviene con riferimento al debito residuo (e non al capitale in scadenza); (iii) il piano di ammortamento indica, per ciascuna rata, le somme dovute a titolo di interessi e di capitale, oltre al debito residuo” (cfr. Collegio di Torino, decisione del 16 marzo 2022)”. Nel rinviare all’articolo NEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONE, è priva di fondamento matematico la tesi che nel sistema FRANCESEla QUOTA INTERESSI È STATA COMPUTATA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL TASSO AL CAPITALE ANCORA NON SCADUTO (RESIDUO)”. Infatti, nel REGIME COMPOSTO il conseguenziale PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE è univocamente determinato nei suoi valori numerici dall’impiego nella 1° fase algebrica dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m che precisa l’importo della rata costante posticipata e, quindi, ad ogni pagamento di rata l’intermediario incassa (esige) SOLO degli interessi corrispettivi maturati matematicamente in quell’istante temporale e, di conseguenza, NON sussiste un pagamento ANTICIPATO di interessi corrispettivi che maturano in un epoca successiva alla scadenza. Alla luce di questo, è privo di riscontro matematico la spiegazione dell’estensore Tina (Membro designato dalla Banca d’Italia) del richiamato art. 1282 c.c..

ABF Milano del 10 maggio 2022 n. 7312 – Pres. Lapertosa – Est. Barillà (Membro designato dalla Banca d’Italia)

La decisione ha per oggetto un contratto di PRESTITO PERSONALE del mese di settembre 2010 che è stato estinto dopo il rimborso di 41 rate nel mese di aprile 2014 a cui è stato applicato il REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE.

Si legge nella motivazione della decisione che il ricorrente “non ha mai contestato la LEGITTIMITÀ DELL’ADOZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE né evocato il parametro del DIVIETO DI ANATOCISMO O DELL’ILLEGITTIMITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA;” Conseguentemente, il ricorrente non contesta la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. (si rinvia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA).

Quanto alla RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE contestata perché “l’intermediario avrebbe violato il canone di buona fede e correttezza cui è tenuto ad adeguarsi in quanto non l’avrebbe informata dell’esistenza di sistemi di calcolo per lei più favorevoli rispetto a quello in concreto applicato (sul punto cfr. reclamo), così falsando la sua piena percezione delle condizioni economiche del contratto ed impedendo un’adeguata comparazione con le offerte effettuate da altri intermediari”, l’estensore Barillà (Membro designato dalla Banca d’Italia) rileva che né la norma dell’art. 1337 c.c., né quella dell’art. 124 TUB, né le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia prevedono espressamente la ricomprensione delle possibili modalità di rimborso del credito nelle informazioni precontrattuali”.Ciò posto, si osserva che un eventuale difetto di trasparenza in fase precontrattuale da parte dell’intermediario non determinerebbe la nullità del contratto, difettando una specifica regola di validità normativamente prevista in tal senso, ma risultando violata soltanto una regola di comportamento idonea a far insorgere, al più, una mera responsabilità risarcitoria. Al riguardo, tuttavia, la cliente non formula alcuna richiesta risarcitoria”.

In merito all’INDETERMINATEZZA IN GENERALE, all’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO e all’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE, “La cliente lamenta, inoltre, l’indeterminatezza del prezzo del finanziamento in quanto, posto che nell’ambito dello stesso ammortamento alla francese a un determinato TAN il computo degli interessi varia a seconda che sia impiegato un REGIME SEMPLICE o COMPOSTO DI CAPITALIZZAZIONE, la mancata esplicitazione contrattuale del criterio applicato comporterebbe il venir meno del requisito della determinabilità degli interessi. (cfr. tabelle di calcolo allegate al ricorso)”. L’estensore Barillà (Membro designato dalla Banca d’Italia) citando l’art. 117, comma 4, TUB e la Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia rileva che “l’onere dell’intermediario di indicazione delle caratteristiche del contratto previsto dalla normativa primaria e secondaria in proposito non è così ampio da comprendere l’indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composto) in concreto applicato o la base di calcolo degli interessi (pure contestata dal cliente)”. Nell’evidenziare che il contratto è del 2010, quanto all’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO della clausola relativa al TASSO ANNUO dell’INTERESSE CORRISPETTIVO si segnala all’estensore Barillà (Membro designato dalla Banca d’Italia) che l’Organo di Vigilanza con la Normativa di Trasparenza tempo per tempo vigente dà la sua versione nomofilattica dell’art. 117, comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi. In particolare, nella normativa del “All. 4B Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto a consumatori” in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 vi è l’obbligo giuridico, esplicitato nelle note di redazione, che “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)^t1/t2 – 1”, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO necessaria per il calcolo del tasso periodale equivalente. Ulteriormente, l’art. 6 rubricato “Trasparenza contrattuale” della Delibera del CICR del 09 febbraio 2000 n. 224000  in vigore dal 22/04/2000 al 30/09/2015 , ha stabilito che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.

Quanto alla “alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il REGIME FINANZIARIO, stabilire espressamente in contratto che è adottato il sistema FRANCESE o allegare una tabella di ammortamento che ha le componenti capitale del sistema FRANCESE esprime la volontà contrattuale di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO perché in tutti i testi di matematica da secoli il sistema FRANCESE è solo nell’illecito REGIME COMPOSTO (nomen iuris). Non solo, in questi contratti NON ci sono norme pattizie che stabiliscono in maniera espressa il VINCOLO DI “UN’EPOCA DI RIFERIMENTO” necessario se si vuole applicare effettivamente il lecito REGIME SEMPLICE previsto dalla mai derogata disposizione imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c. perché sussiste la volontà contrattuale di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO: infatti, nel REGIME COMPOSTO, dato che quest’ultimo è una legge di interesse SCINDIBILE, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 e quello che si specifica con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m è identico. Al contrario, nel REGIME SEMPLICE, dato che quest’ultimo NON è una legge di interesse SCINDIBILE, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m.

Infine, l’estensore Barillà (Membro designato dalla Banca d’Italia) rileva che la cliente “La cliente, infine, contesta la mancata pattuizione scritta della DEROGA al principio secondo il quale gli interessi maturano esclusivamente sul capitale esigibile; ciò renderebbe inefficace il meccanismo di cui all’ammortamento alla francese applicato, in quanto la quota interessi è stata computata mediante applicazione del tasso al capitale ancora non scaduto (residuo). In merito a tale contestazione e ferma l’ammissibilità di rapporti obbligatori pecuniari in cui gli interessi maturino su capitali ancora inesigibili (posto che è lo stesso art. 1282 c.c. a contemplare la possibilità che il titolo o la legge lo prevedano in deroga al principio generale), si rileva che:  – nel caso di specie, il contratto non prevede esplicitamente che il calcolo degli interessi avvenga mediante applicazione del tasso al debito residuo (e non al capitale in scadenza); – l’intermediario, nelle controrepliche (cfr. supra), afferma che il calcolo degli interessi sia avvenuto sul capitale residuo “del periodo precedente” e non sul debito residuo; – nella prassi bancaria consolidata, in caso di mutui a rimborso rateale, l’applicazione del tasso di interesse avviene con riferimento al debito residuo (e non al capitale in scadenza) – il piano di ammortamento indica, per ciascuna rata, le somme dovute a titolo di interessi e di capitale, oltre al debito residuo”. Nel rinviare all’articolo NEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONE, è priva di fondamento matematico la tesi che nel sistema FRANCESEla QUOTA INTERESSI È STATA COMPUTATA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL TASSO AL CAPITALE ANCORA NON SCADUTO (RESIDUO)”. Infatti, nel REGIME COMPOSTO il conseguenziale PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE è univocamente determinato nei suoi valori numerici dall’impiego nella 1° fase algebrica dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m che precisa l’importo della rata costante posticipata e, quindi, ad ogni pagamento di rata l’intermediario incassa (esige) SOLO degli interessi corrispettivi maturati matematicamente in quell’istante temporale e, di conseguenza, NON sussiste un pagamento ANTICIPATO di interessi corrispettivi che maturano in un epoca successiva alla scadenza. Alla luce di questo, è privo di riscontro matematico la spiegazione dell’estensore Barillà (Membro designato dalla Banca d’Italia) del richiamato art. 1282 c.c..

ABF Milano del 11 maggio 2022 n. 7442 – Pres. Lapertosa – Est. Grippo (Membro di designazione rappresentativa dei clienti)

La decisione ha per oggetto un contratto di CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO del mese di dicembre 2014 che è stato estinto anticipatamente dopo il rimborso di n. 60 rate nel dicembre 2019 a cui è stato applicato il REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE.

Quanto alla RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE “in ordine alla sussistenza in capo all’intermediario resistente del dovere di rendere edotto il cliente dell’esistenza di altre tipologie di ammortamento, intrinsecamente meno onerose rispetto al piano di ammortamento proposto, al fine di consentire una comparazione tra le possibili diverse metodologie”, l’estensore Grippo (Membro di designazione rappresentativa dei clienti) rileva che “la scelta di proporre un piano di ammortamento “ALLA FRANCESE” (intrinsecamente più oneroso rispetto ad altre tipologie di ammortamento) è riconducibile alla libertà imprenditoriale dell’operatore bancario e finanziario, che – in forza dei principi di cui all’art. 41 Cost. e all’art. 1422 c.c. (i.e. libertà d’iniziativa economica in un contesto di libera concorrenza; autonomia negoziale) – deve ritenersi libero di praticare le pricing policies che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera. Se, per tale ragione, non può farsi carico sull’intermediario l’obbligo di evidenziare la maggiore onerosità del proprio prodotto o servizio rispetto a quelli comunque reperibili sul mercato, resta ferma, naturalmente, la necessità che l’intermediario – in virtù della disciplina legale e regolamentare di trasparenza – renda note le condizioni economiche applicate al contratto, in modo che – rispetto ad esso – possa formarsi una volontà contrattuale pienamente consapevole. Ciò non implica, tuttavia, che – in forza delle clausole generali di trasparenza e buona fede – l’intermediario bancario e finanziario sia tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento prescelto per pricing policy rispetto ad altre tipologie di ammortamento meno onerose (anche nel caso in cui non intendesse praticarle ma che sono potenzialmente praticabili sul mercato da altri operatori). Diversamente, si dovrebbe ritenere che gli operatori bancari e finanziari siano assoggettati a obblighi di trasparenza di mercato, significativamente più ampi rispetto a quelli propri di trasparenza contrattuale» (cioè non limitati a sopperire alla normale asimmetria informativa del cliente rispetto all’intermediario, ma funzionali a rimediare a una presunta non conoscenza, da parte del cliente, delle altre opportunità rintracciabili sul mercato)”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”