Obbligo di astensione del magistrato che ha sottoscritto un mutuo
L’ordinanza della Cassazione del 05/04/2022 n. 10987 stabilisce un obbligo di prova di estrema difficoltà, se non addirittura impossibile, da configurarsi come una “PROBATIO DIABOLICA“. Infatti, è già difficile sapere se il magistrato che ti giudica ha sottoscritto un mutuo ma è addirittura impossibile l’accertamento delle clausole pattuite inequivocabilmente più favorevoli per il giudice stipulatario di quelle previste nei contratti standard, a meno che non si entri in possesso dell’atto notarile di erogazione sia quello del giudicante sia quello del finanziato “standard”.
Si legge nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione del 05/04/2022 n. 10987 che “Va osservato che, in merito all’interpretazione dell’espressione “rapporti di credito o debito” con una delle parti o alcuno dei difensori, di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, lett. c), anche le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, nella sentenza n. 5701/2012, hanno osservato, in motivazione (nella specie, si verteva sulla sussistenza o meno dell’obbligo di astensione per il giudice che aveva un rapporto di locazione con una delle parti), che “si può del resto pur convenire con l’opinione tradizionale più accreditata, per cui la dipendenza del giudice dallo Stato non gli inibisce la trattazione di controversie in cui sia parte quest’ultimo, o altro ente pubblico cui egli sia collegato per ragioni di residenza (ad esempio comune) o di utenza (azienda erogatrice di servizi pubblici), non essendo credibile in queste fattispecie che il giudice sia portato ad avvantaggiare o danneggiare, a seconda dei casi, il proprio debitore o creditore”, con conseguente affermazione del principio secondo il quale “nella fattispecie delineata dall’art. 51 c.p.c., comma 1, lett. c), fuori dei casi di rapporti obbligatori del magistrato con lo Stato o altro ente pubblico cui sia collegato per ragioni di residenza, o di utenza con azienda erogatrice di servizi pubblici, il contratto, anche di durata, con una delle parti del processo vale a costituire rapporti di debito o di credito, che rendono l’astensione del magistrato obbligatoria”. E un rapporto di conto corrente o di mutuo ipotecario o di investimento con un istituto di credito di rilevantissime dimensioni, che adotta condizioni standardizzate o di massa con una indeterminata clientela e che svolge un “servizio” per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di “trasparenza” (Cass. n. 2058/2000), va considerato, sotto il profilo del dovere d’astensione del giudice, al pari di quello con un ente pubblico, con conseguente non ricorrenza della condizione di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, lett. c). Nel caso concreto, infatti, emerge che il giudice ausiliario, membro del collegio della Corte territoriale che ha emesso la sentenza impugnata, aveva stipulato un mutuo ipotecario, con atto notarile, per la somma di Euro 200.000,00, della durata di dieci anni. Ora, il rapporto di debito scaturente da tale mutuo concesso da un istituto bancario, poi incorporato nell’Intesa San Paolo s.p.a., di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, alla stregua del richiamato orientamento delle SU, di per sé, non configura alcun obbligo di astensione da parte del magistrato mutuatario, se non emergano condizioni contrattuali inequivocabilmente più favorevoli per lo stesso che il ricorrente però non ha allegato. Pertanto, è da ritenere che il suddetto contratto di mutuo sia stato concluso secondo norme contrattuali “standardizzate” per la specifica tipologia di rapporto.
Per quanto esposto, in relazione al motivo esaminato, va formulato il seguente PRINCIPIO DI DIRITTO: nel caso di controversie aventi ad oggetto rapporti bancari conclusi secondo moduli contrattuali standardizzati con istituti di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, non sussiste l’obbligo di astensione del magistrato, a norma dell’art. 51 c.p.c., comma 1, lett. c, salvo che siano state pattuite clausole inequivocabilmente più favorevoli per il magistrato stipulatario“.