CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO

Si legge nelle motivazioni della sentenza della Cassazione del 25/07/2024 n. 20801 che “2.19. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1325,1346,1419,1284 e 1815 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale l’ha esclusa dallo stato passivo per la somma richiesta a titolo di interessi in ragione dell’omessa indicazione, nella clausola di cui all’art. 8 del contratto di mutuo ipotecario dell’1/8/2008, del divisore 360 o 365 del pattuito tasso Euribor a tre mesi, senza, tuttavia, considerare che: – la possibile “scelta” sia da ricondurre esclusivamente a due soluzioni, e cioè l’applicazione del divisore 360 o 365, per cui il tasso di interesse da applicare è senz’altro determinabile; – il tribunale, del resto, anziché escludere l’intera somma di Euro. 956.063,96 a titolo di interessi, poteva conteggiarla in forza del divisore maggiormente favorevole al Fallimento.

2.20. Il motivo è infondato.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d’interesse, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018Cass. n. 25205 del 2014Cass. n. 2072 del 2013).

Non a caso, del resto, i contratti di mutuo “… di regola… prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso…, con l’indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) …” (Cass. n. 36026 del 2023, in motiv.).

2.21. Con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 117 del TUB, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver ritenuto che la clausola di cui all’art. 8 del contratto di mutuo ipotecario dell’1/8/2008 fosse nulla per la mancata indicazione del divisore, l’ha completamente esclusa dallo stato passivo per la somma corrispondente agli interessi, senza, tuttavia, considerare che gli stessi, in caso di nullità della clausola contrattuale relativa alla relativa misura, devono essere determinati applicando la norma prevista dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB.

2.22. Il motivo è fondato.

In materia di contratti bancari, in effetti, l’indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev’essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB (cfr. Cass. n. 26957 del 2023), il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c.), dev’essere riconosciuto dal giudice anche d’ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte.”

Nella fattispecie concreta, UBI BANCA SPA era stata esclusa dal passivo per l’ammontare degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo fondiario, in quanto esso non indicava il divisore BASE 360 o BASE 365 necessario alla determinazione del tasso Euribor applicabile.

Orbene, ferma la nullità della clausola sugli interessi per la mancata indicazione del divisore BASE 360 o BASE 365, la Corte di Cassazione ha comunque cassato con rinvio il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo della società debitrice dichiarata fallita ritenendo che UBI BANCA SPA avrebbe dovuto essere stata ammessa al passivo per l’ammontare degli interessi calcolati ai sensi dell’art. 117, comma 7, lett. a), del Testo Unico Bancario.

Quello appena descritto non è stato l’unico motivo di cassazione del decreto impugnato.

UBI BANCA SPA lamentava di essere stata ammessa al passivo per il capitale come creditrice chirografaria, quando, invece, il credito era assistito da garanzia ipotecaria: nella fattispecie concreta, la banca aveva stipulato un MUTUO FONDIARIO per estinguere un precedente finanziamento non garantito e il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo della società debitrice dichiarata fallita, accogliendo le istanze del curatore che aveva eccepito la revocabilità in via ordinaria dell’ipoteca, aveva ritenuto che la stessa fosse stata stipulata di fatto quale garanzia per il credito preesistente, pregiudicando le ragioni degli altri creditori.

La Corte, dopo aver ricordato come sia «il curatore ad avere l’onere di provare che il patrimonio residuo del debitore poi fallito, a seguito del compimento dell’atto e delle modifiche quantitative o qualitative ad esso apportate, sia di natura o dimensione tali da rendere impossibile ovvero più difficile il soddisfacimento dei creditori preesistenti», ha rilevato come, nel caso di specie, tale prova non fosse stata fornita: infatti, il decreto non chiariva, come invece avrebbe dovuto, se ed in quale misura esistevano altri crediti verso la debitrice al momento della stipula del MUTUO FONDIARIO e se ed in quale misura tali crediti, in quanto insoddisfatti, fossero stati poi ammessi allo stato passivo del relativo fallimento.

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In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
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PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”