CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA INTERLOCUTORIA DEL 19-07-2024 N. 19900

ABSTRACT

Quale SANZIONE CIVILE deve essere utilizzata nel periodo SETTEMBRE 2005 – MAGGIO 2008 quando c’è stata la MANIPOLAZIONE DELL’EURIBOR come accertato dalla decisione della Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 nel caso AT39914?

Nel rinviare all’articolo IL MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DELL’EURIBOR NEL PERIODO SETTEMBRE 2005 – MAGGIO 2008, all’articolo l’EURIBOR: L’UNICA QUOTAZIONE UFFICIALE È QUELLA BASE 360 e all’articolo L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO, la SANZIONE CIVILE da utilizzare per calcolare gli interessi corrispettivi relativi al periodo contestato deve essere valutata ex art. 1374 c.c. perché sussiste l’art. 127 del TUB.

Per trovare un parametro sostitutivo equo ex art. 1374 c.c. occorre considerare sia che i valori giornalieri dell’EURIBOR BASE 360 sono i tassi medi prevalenti sul mercato interbancario europeo delle riserve delle banche negoziate con maturità da una settimana a 12 mesi sia che la Banca Centrale Europea (BCE) influenza con la propria politica monetaria questi specifici tassi. Infatti, la BCE interviene sul mercato della liquidità sia attraverso le cosiddette operazioni di mercato aperto sia con la definizione di alcuni tassi di riferimento che la stessa Banca Centrale Europea applica ad alcune specifiche operazioni in cui ha come controparte le banche, cioè le STANDING FACILITIES.Alla luce di queste considerazioni, il parametro equo ex artt. 1349 e 1374 c.c. da utilizzare in sostituzione dei valori delle quotazioni giornaliere dell’EURIBOR BASE 360 sulle diverse durate per il periodo tra settembre 2005 e maggio 2008 è il Main Refinancing Operations (MRO). Questo tasso deve essere usato sia nel caso che l’MRO sia evidenziato espressamente nel contratto come alternativa al valore dell’EURIBOR se quest’ultimo per qualsiasi motivo non sia più quotato, sia nel caso che l’MRO non sia previsto espressamente nel regolamento contrattuale perché nello stesso non c’è nessuna alternativa, sia nel caso di sostituzione di un altro parametro collegato a questi dati manipolati. L’equità del Main Refinancing Operations (MRO) è evidente perché è un tasso ufficiale della Banca Centrale Europea e, quindi, non manipolabile dalle banche, è strettamente collegato all’EURIBOR e spesso è utilizzato dagli intermediari come parametro principale da aggiungere al valore dello SPREAD per precisare il TASSO ANNUO come dà indicazioni espresse della Banca d’Italia nell’ottica della “Trasparenza & Correttezza” contrattuale negli anni 20082009 e 2015.

Secondo l’orientamento che considera che la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, la tutela accordata dall’ordinamento non può limitarsi all’AZIONE RISARCITORIA come ha stabilito la CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 20-09-2021 N. 2783dovendosi invece riconoscere l’AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO fondata sulla nullità della clausola del tasso corrispettivo del contratto medesimo come hanno stabilito anche il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 04-09-2019 N. 565, il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 24-03-2020 N. 216, il TRIBUNALE DI ANCONA, SENTENZA DEL 18-08-2020 N. 1056 e la CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SENTENZA DEL 08-09-2022 N. 260. Queste ultime sentenze hanno decretato che gli interessi corrispettivi relativi al periodo contestato devono essere calcolati sulla base del TASSO LEGALE VIGENTE tempo per tempo vigente ex art. 1284 c.c..

Secondo l’orientamento che NON considera che la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, vi può essere solo l’annullabilità del contratto ai sensi dell’art. 1439, comma 2, c.c.. In altre parole, la manipolazione dell’Euribor può determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, ovvero quale fatto produttivo di danni oggetto di AZIONE RISARCITORIA.

ARTICOLO

TRUFFA CONTRATTUALE (EURIBOR)

Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la validità della clausola di un contratto di mutuo che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell’Euribor, la Cassazione, Sezione Prima civile, con l’ordinanza interlocutoria del 19/07/2024 n. 19900 ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:

  • 1) se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
  • 2) se l’alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.

Il rinvio in questione sorge dal contrasto palesatosi tra l’orientamento espresso dalla SEZIONE TERZA della Cassazione (nell’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 e nella successiva sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024) e quello della SEZIONE PRIMA della Cassazione, di cui alla pronuncia in allegato.

Secondo l’orientamento espresso dalla SEZIONE TERZA della Cassazione, posto che considerato che la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, la tutela accordata dall’ordinamento non può limitarsi all’AZIONE RISARCITORIA come ha stabilito la CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 20-09-2021 N. 2783dovendosi invece riconoscere l’AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO fondata sulla nullità della clausola del tasso corrispettivo del contratto medesimo come hanno stabilito anche il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 04-09-2019 N. 565, il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 24-03-2020 N. 216, il TRIBUNALE DI ANCONA, SENTENZA DEL 18-08-2020 N. 1056 e la CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SENTENZA DEL 08-09-2022 N. 260. Queste ultime sentenze hanno decretato che gli interessi corrispettivi relativi al periodo contestato devono essere calcolati sulla base del TASSO LEGALE VIGENTE tempo per tempo vigente ex art. 1284 c.c..

La SEZIONE PRIMA della Cassazione afferma, invece, che l’intesa restrittiva, accertata dalla Commissione UE, era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli “EIRD” e, quindi, ha riguardato un mercato diverso da quello dei MUTUI A TASSO VARIABILE.

Da ciò consegue che i contratti di MUTUO non possono considerarsi “a valle” rispetto all’intesa illecita, tantomeno nell’ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all’intesa anticoncorrenziale: conseguentemente, i contratti di MUTUO non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust in quanto l’intesa illecita concerneva il mercato degli “EIRD”, e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell’esistenza dell’intesa illecita e/o dall’intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo.

Inoltre, l’estensione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 41994/2021, richiamato dalla SEZIONE TERZA della Cassazione, potrebbe condurre a conclusioni inappaganti o inefficienti nelle ipotesi in cui tali contratti siano in realtà vantaggiosi per il contrante del mercato a valle, esponendo quest’ultimo all’azione di nullità del concorrente pregiudicato dall’intesa illecita. Infatti, riflette la SEZIONE PRIMA della Cassazione, la riconducibilità della situazione in esame nell’alveo del rimedio della nullità potrebbe, in ipotesi, avere l’effetto di esporre il mutuatario, soggetto obbligato, alla restituzione del capitale residuo mutuato o, comunque, al versamento di maggiori interessi.

In definitiva, per la SEZIONE PRIMA della Cassazione la manipolazione dell’Euribor non determina la nullità, ma l’annullabilità del contratto ai sensi dell’art. 1439, comma 2, c.c.. In altre parole, la manipolazione dell’Euribor può determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, ovvero quale fatto produttivo di danni oggetto di AZIONE RISARCITORIA.

Non solo, per la SEZIONE PRIMA della Cassazione non è possibile pervenire alla nullità della clausola determinativa degli interessi, a mezzo dell’Euribor, in caso di banche estranee all’intesa, neppure tramite la disciplina consumeristica: l’art. 33 del codice del consumo colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà le pattuizioni concernenti prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”