ABSTRACT
Quale SANZIONE CIVILE deve essere utilizzata nel periodo SETTEMBRE 2005 – MAGGIO 2008 quando c’è stata la MANIPOLAZIONE DELL’EURIBOR come accertato dalla decisione della Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 nel caso AT39914?
Nel rinviare all’articolo IL MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DELL’EURIBOR NEL PERIODO SETTEMBRE 2005 – MAGGIO 2008, all’articolo l’EURIBOR: L’UNICA QUOTAZIONE UFFICIALE È QUELLA BASE 360 e all’articolo L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO, la SANZIONE CIVILE da utilizzare per calcolare gli interessi corrispettivi relativi al periodo contestato deve essere valutata ex art. 1374 c.c. perché sussiste l’art. 127 del TUB.
Per trovare un parametro sostitutivo equo ex art. 1374 c.c. occorre considerare sia che i valori giornalieri dell’EURIBOR BASE 360 sono i tassi medi prevalenti sul mercato interbancario europeo delle riserve delle banche negoziate con maturità da una settimana a 12 mesi sia che la Banca Centrale Europea (BCE) influenza con la propria politica monetaria questi specifici tassi. Infatti, la BCE interviene sul mercato della liquidità sia attraverso le cosiddette operazioni di mercato aperto sia con la definizione di alcuni tassi di riferimento che la stessa Banca Centrale Europea applica ad alcune specifiche operazioni in cui ha come controparte le banche, cioè le STANDING FACILITIES.Alla luce di queste considerazioni, il parametro equo ex artt. 1349 e 1374 c.c. da utilizzare in sostituzione dei valori delle quotazioni giornaliere dell’EURIBOR BASE 360 sulle diverse durate per il periodo tra settembre 2005 e maggio 2008 è il Main Refinancing Operations (MRO). Questo tasso deve essere usato sia nel caso che l’MRO sia evidenziato espressamente nel contratto come alternativa al valore dell’EURIBOR se quest’ultimo per qualsiasi motivo non sia più quotato, sia nel caso che l’MRO non sia previsto espressamente nel regolamento contrattuale perché nello stesso non c’è nessuna alternativa, sia nel caso di sostituzione di un altro parametro collegato a questi dati manipolati. L’equità del Main Refinancing Operations (MRO) è evidente perché è un tasso ufficiale della Banca Centrale Europea e, quindi, non manipolabile dalle banche, è strettamente collegato all’EURIBOR e spesso è utilizzato dagli intermediari come parametro principale da aggiungere al valore dello SPREAD per precisare il TASSO ANNUO come dà indicazioni espresse della Banca d’Italia nell’ottica della “Trasparenza & Correttezza” contrattuale negli anni 2008, 2009 e 2015.
Secondo l’orientamento che considera che la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, la tutela accordata dall’ordinamento non può limitarsi all’AZIONE RISARCITORIA come ha stabilito la CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 20-09-2021 N. 2783, dovendosi invece riconoscere l’AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO fondata sulla nullità della clausola del tasso corrispettivo del contratto medesimo come hanno stabilito anche il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 04-09-2019 N. 565, il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 24-03-2020 N. 216, il TRIBUNALE DI ANCONA, SENTENZA DEL 18-08-2020 N. 1056 e la CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SENTENZA DEL 08-09-2022 N. 260. Queste ultime sentenze hanno decretato che gli interessi corrispettivi relativi al periodo contestato devono essere calcolati sulla base del TASSO LEGALE VIGENTE tempo per tempo vigente ex art. 1284 c.c..
Secondo l’orientamento che NON considera che la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, vi può essere solo l’annullabilità del contratto ai sensi dell’art. 1439, comma 2, c.c.. In altre parole, la manipolazione dell’Euribor può determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, ovvero quale fatto produttivo di danni oggetto di AZIONE RISARCITORIA.
ARTICOLO
TRUFFA CONTRATTUALE (EURIBOR)
L’ordinanza interlocutoria della Cassazione del 27/07/2023 n. 22946 ha rinviato la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza perchè “la spiegata impugnazione involge questioni giuridiche che, per novità e importanza,
assumono indubbia valenza nomofilattica (in specie la denunciata nullità del contratto di mutuo per illegittimità dell’indice Euribor, assunto a parametro determinativo degli interessi, quale conseguenza della decisione della Commissione Europea relativa alla manipolazione del tasso ufficiale Euribor ad opera di un cartello di istituti bancari) e suggeriscono pertanto la trattazione della causa in pubblica udienza.”
L’ordinanza interlocutoria della Cassazione del 03/11/2023 n. 30611 ha rinviato la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza perchè “altro ricorso, che poneva la stessa questione sottoposta all’attenzione della Corte con il terzo motivo (in specie, la denunciata nullità del contratto di mutuo per illegittimità dell’indice Euribor, assunto a parametro determinativo degli interessi, quale conseguenza della decisione della Commissione Europea relativa alla manipolazione del tasso ufficiale Euribor ad opera di un cartello di istituti bancari) è stato rimesso alla discussione in udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n. 22946 del 2023, ritenuto che la spiegata impugnazione involgesse questioni giuridiche che, per novità e importanza, assumono indubbia valenza nomofilattica e suggeriscono pertanto la trattazione della causa in pubblica udienza”.
Il Sostituto Procuratore Generale della Cassazione Dott. Giovanni Battista Nardecchia all’udienza pubblica del 27/03/2024 criticando la CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 13-12-2023 N. 34889 ha chiesto, in via principale, “alla Corte la rimessione della causa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite” e, in via subordinata, “il rigetto del ricorso non essendo, di certo, il solo inserimento del rinvio ai tassi Euribor contenuto nei contratti a valle che permette la declaratoria di nullità dei tassi asseritamente “manipolati” e la conseguente rideterminazione degli interessi e non essendovi alcuna prova che nel giudizio di merito i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti, non essendo sufficiente, per le ragioni suesposte il mero richiamo alla decisione della Commissione“.
In particolare, la critica della CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 13-12-2023 N. 34889 da parte del Sostituto Procuratore Generale della Cassazione Dott. Giovanni Battista Nardecchia è sintetizzata in questi passaggi della sua relazione: “Per ottenere la dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all’Euribor occorre, ove si voglia agire contro soggetti non partecipanti alle accertate condotte, provare che la condotta illecita sanzionata dalla Commissione ha portato ad una alterazione dell’Euribor. Se si assume che tutti i tassi legati all’Euribor debbano essere dichiarati invalidi (per eliminare ogni conseguenza dell’illecito a monte), anche per le banche non coinvolte direttamente nelle pratiche illecite, è necessario dimostrare che i tentativi di manipolazione hanno avuto un qualche sia pur minimo effetto concreto sull’Euribor stesso. In assenza di tale dimostrazione, non sussistono ragioni valide per dichiarare la nullità delle pattuizioni sui tassi che rinviano all’Euribor, ove tale indice non sia stato effettivamente alterato. … (…) … Per tali ragioni si ritiene opportuna una rimeditazione del recente orientamento espresso da Cass. 34889/2023 che, nella declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e nella rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, prescinde da tali necessari accertamenti, essendosi essa esclusivamente basata sul mero contenuto del “dispositivo” della decisione della Commissione”.