Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Si legge nella motivazioni della sentenza della Cassazione del 04/01/2022 n. 96 che “È giusto il richiamo che si fa al principio di diritto, affermato da questa Corte secondo cui “in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 3, che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia VARIABILE, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass. 2317/ 2017; Cass. 12276/ 2010). E tuttavia, da questo principio di diritto, da cui sicuramente si ricava la nullità di tassi rimessi alla discrezionalità della banca, non si ricava tuttavia che sempre il riferimento al tasso “prime rate Abi” debba ritenersi nullo, perché quel tasso è, di per sé, interminabile. Ossia: in astratto una clausola che faccia riferimento al suddetto criterio di determinazione del tasso di interessi non può, in quanto tale, considerarsi nulla, perché quel criterio, essendo rilevato e reso noto anche da informatori economici (nella fattispecie, “ilSole24ore”), è di sicuro determinabile attraverso, per l’appunto, quelle rilevazioni. Come risulta dal testo della clausola, riportata peraltro in ricorso a pagina 10, era convenuto che il tasso di interesse consistesse in un punto in più del tasso “prime rate Abi” come rilevato semestralmente da Il Sole24Ore, o, in assenza di una rilevazione da parte di quest’ultimo, dal quotidiano “(OMISSIS)”: ossia un criterio che rendeva assolutamente determinabile la rilevazione”.
Regole per l’esercizio della condizione risolutiva da parte dell’intermediario in caso di inadempimento del mutuatario
Si legge nella motivazioni della sentenza della Cassazione del 04/01/2022 n. 96 che “in tema di mutuo fondiario, l’esercizio, da parte dell’Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dal D.P.R. n. 7 del 1976, art. 15 (applicabile nella fattispecie “ratione temporis”) nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c., comma 1″. (Sez. Un 12639/2008; Cass. 25412/ 2013)”.