CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 05-03-2025 N. 5841

Mutuo Solutorio: revocabilità del mutuo ipotecario stipulato per l’estinzione di un precedente debito chirografario

Nel rinviare agli articoli CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 22-02-2021 N. 4694 e CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 25-07-2022 N. 23149, la sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite del 05/03/2025 n. 5841 ha stabilito che “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto correntenon rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo.”

Ed è proprio sul concetto di “disponibilità giuridica” delle somme erogate a titolo di mutuo che si concentra il problema giuridico nel caso del mutuo solutorio: è dall’immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate (carattere distintivo dell’operazione) che si origina infatti il dubbio se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell’operazione alla stregua di mutuo.

Per le Sezioni Unite, tuttavia, se di riappropriazione si tratta, ciò si postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella “disponibilità giuridica” del mutuatario.

È certo poi, prosegue la Corte, che l’accredito sul conto di per sé in altro non consiste se non in una operazione contabile, ma ciò non autorizza a “svalutare tale nozione come sinonimo di operazione fittizia o apparente“: con l’accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita; e ciò a prescindere dal successivo impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.

Pertanto, per le Sezioni Unite, “il sintagma mutuo solutorio non definisc[e] una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.

Sul mutuo solutorio quale atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, le Sezioni Unite ricordano che “tale finalizzazione dell’operazione rileva però sotto il profilo dell’inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell’invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative: gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell’ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato.”

Le Sezioni Unite analizzano poi la specifica questione della stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d’ipoteca sui beni del mutuatario, che però non risulti destinata a procurare a quest’ultimo un’effettiva disponibilità delle somme, essendo egli già debitore in virtù di un pregresso rapporto obbligatorio con la stessa banca, non assistito però da garanzia reale: in tal caso, per le Sezioni Unite, tale operazione è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta (i) ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e (ii) a costituire una garanzia per il debito preesistente, per cui il vantaggio conseguito dalla banca non è nella stipulazione del negozio in sé, ma nell‘impiego del contratto di mutuo solutorio per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso.

Le Sezioni Unite ricordano, infine, che la movimentazione in uscita di somme dal conto corrente bancario operata in assenza di disposizioni in tal senso dell’intestatario, è una “condotta illecita aggredibile, se del caso, dall’interessato, in sé e per sé, con i rimedi restitutori e/o risarcitori appropriati (fermo restando che di contro occorrerebbe anche considerare il venir meno dell’effetto estintivo delle pregresse esposizioni e l’insorgere dell’obbligo di restituire comunque le somme messe a disposizione), ma resta pur sempre fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione delle somme che lo ha perfezionato attraverso l’accredito; l’eventuale illiceità di quell’atto non può valere a elidere la realtà effettuale del fatto che lo precede, vale a dire l’accredito e la disponibilità giuridica delle somme che con esso si determina.”

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PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio

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