CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 06-03-2025 N. 5968

Mutuo Condizionato: validità del mutuo ipotecario con somma erogata contestualmente messa in un deposito vincolato

In primis, indipendentemente dalla natura o meno di titolo esecutivo dell’atto di mutuo condizionato, si ricorda che nelle allegate “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull’usura – novembre 2010” la B.I. ha confermato che l’iscrizione ipotecaria, anche se differita, è comunque volta a garantire il finanziamento che, pertanto, deve essere segnalato tra i “Mutui”.

Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, poi si precisa che hai fini del calcolo del TAN REALE FINANZIAMENTO che certifica l’eventuale INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE nel REGIME COMPOSTO o nel REGIME SEMPLICE e ai fini del conteggio dell’aliquota del TEG che prova l’eventuale l’USURARIETÀ del mutuo, occorre matematicamente attualizzare ANCHE la SOMMA EROGATA per il periodo in cui la stessa è rimasta sul DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO.

Questa modalità matematica corretta di attualizzazione della SOMMA EROGATA disponibile successivamente al tempo t_1 rispetto al tempo t_0 della data dell’atto di mutuo è stabilita anche nelle Istruzioni Usura della B.I. allegate.

Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull’usura – novembre 2010

Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 03-05-2024 N. 12007 dove si legge di una posizione degli Ermellini diametralmente opposta, la sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, del 06-03-2025 n. 5968, conformemente a CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 22-07-2019 N. 19654, stabilisce che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivodi per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

La questione attiene dunque, per le Sezioni Unite, esclusivamente alla “astratta configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo, nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante, in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all’avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi.”

Ulteriormente, per le Sezioni Unitepatti accessori attengono “all’estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell’autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede … (…) … Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”

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