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CASSAZIONE, SENTENZA DEL 13-09-2019 N. 22890
RILEVANZA DEGLI INTERESSI MORATORI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIUSURA
Secondo questa sentenza della Cassazione Civile del 13-09-2019 n. 22890, se gli INTERESSI MORATORI singolarmente considerati sono USURARI, vi è l’INAPPLICABILITÀ DI FATTO della sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. agli INTERESSI CORRISPETTIVI.
Vogliamo rilevare, comunque, 2 circostanze:
1) che normalmente gli INTERESSI MORATORI si applicano matematicamente all’ILLECITA rata costante posticipata dell’ammortamento “FRANCESE” o all’ILLECITA rata variabile posticipata dell’ammortamento “ITALIANO”, cioè sull’importo di rate calcolate nel Regime Composto in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., e non si applicano sulle LECITE rate posticipate dell’ammortamento “LINEARE” calcolate nel Regime Semplice degli interessi;
2) che gli ULTERIORI interessi MORATORI truffaldini conteggiati sulla rata costante posticipata dell’ammortamento “FRANCESE” o sulla rata variabile posticipata dell’ammortamento “ITALIANO” calcolate nel Regime Composto, da un punto di vista sostanziale, non sono altro che ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI truffaldini “mascherati” fittiziamente e artatamente come INTERESSI MORATORI. Per far capire empiricamente questa realtà matematica, basta fare un semplicissimo esempio numerico con il TASSO di MORA del 10%, la rata costante posticipata dell’ammortamento “FRANCESE” di euro 1.200,00 e la rata costante posticipata dell’ammortamento “LINEARE” con impostazione iniziale in t_0 di euro 1.000,00: i 2,00 euro di differenza fra i 12,00 euro conteggiati sull’ILLECITA rata del Regime Composto e i 10,00 euro calcolati sulla LECITA rata del Regime Semplice non sono altro che ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI truffaldini “mascherati” fittiziamente e artatamente come INTERESSI MORATORI.
Per conseguenza, la clausola contrattuale che stabilisce il pagamento degli INTERESSI MORATORI si pone in diretta connessione con l’obbligazione principale di corresponsione degli INTERESSI CORRISPETTIVI e, quindi, oltre ad essere un’ulteriore prova dell’obbiettivo di commettere il reato di TRUFFA CONTRATTUALE“al di là di ogni ragionevole dubbio”ex art. 533, comma 1, c.p.p., questa prassi illecita dei Bancari latu sensudeve essere punita con l’applicazione EFFETTIVA della sanzione dell’art. 1815 c.c..
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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