CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 22-06-2016 n. 12965

Criteri di valutazione ai fini usura della clausola di salvaguardia

In primis, si evidenziano le seguenti considerazioni sulla c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

  1. La disciplina giuridica e la giurisprudenza sull’USURARIETÀ del contratto ritiene rilevante esclusivamente la data dell’ORIGINARIA PATTUIZIONE e, quindi, la verifica dell’USURARIETÀ del contratto a tempo determinato di FINANZIAMENTO RATEALE deve essere effettuata solo precisando l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO con i dati dell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO. Conseguentemente, se la CONVENZIONE ORIGINARIA prevede la c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che stabilisce che nella FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO vi sia la riconduzione in maniera automatica del valore del TASSO CORRISPETTIVO VARIABILE o del TASSO MORATORIO VARIABILE superiore al valore percentuale dei vari TSU VIGENTI alla data del pagamento delle rate, tale clausola, se ritenuta lecita, può eventualmente valere solo per la verifica dell’irrilevante c.d. USURARIETÀ “SOPRAVVENUTA”. In altre parole, una c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che si attiva nella FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, se ritenuta lecita, non può impedire il concretizzarsi dell’USURARIETÀ del contratto se l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO supera, con i dati dell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO, la percentuale del TSU VIGENTE alla data della CONVENZIONE ORIGINARIA.
  2. In considerazione che È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA, l’utilizzo del quantitativo dell’ANATOCISMO TRUFFALDINO per la determinazione dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO ai fini della verifica dell’USURARIETÀ alla data dell’ORIGINARIA PATTUIZIONE (si rinvia alle varie sentenze della RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE che hanno sancito questo utilizzo, in particolare quella del Dott. Provenzano illustrata nell’articolo TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 26-10-2023 N. 642 del 27 ottobre 2023) rende inequivocabilmente nulla per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. qualsiasi tipo di c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che regola l’applicazione sia della clausola del TASSO CORRISPETTIVO sia della clausola del TASSO MORATORIO. Infatti, nel rinviare all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020 e all’articolo IL SISTEMA FRANCESE DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001 del 06 maggio 2020, la previsione di qualsiasi tipo di c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA nell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. la volontà dolosa dei Bancari latu sensu di nascondere la commissione sia del reato-mezzo di TRUFFA sia del reato-fine di USURA. In altre parole, la previsione di qualsiasi tipo di c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA nell’ORIGINARIO REGOLAMENTO PATTIZIO accerta “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. la responsabilità penale dell’intermediario per il reato di AUTORICICLAGGIO per NON aver adottato le misure idonee organizzative per impedire l’uso del truffaldino REGIME COMPOSTO e, quindi, per NON aver evitato la commissione sia del reato-mezzo di TRUFFA sia del reato-fine di USURA.

Fatta questa premessa, si mettono in rilievo in sintesi i principi di diritto della motivazione della sentenza della Cassazione del 22-06-2016 n. 12965 che stabiliscono che la c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA della norma contrattuale che disciplina l’applicazione del TASSO CORRISPETTIVO NON è valida :

a) La nullità delle clausole che comportano l’USURARIETÀ del contratto, nullità che può essere “rilevabile anche di ufficio”;

b) La nullità per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. della c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA che astrattamente riconduce in maniera automatica il valore del TASSO CORRISPETTIVO superiore al TSU al valore dello stesso, nullità sussistente anche nel caso di una clausola che preveda espressamente il diritto all’astratta restituzione del “supero” al finanziato;

c) L’applicabilità dell’art. 1815, comma 2, c.c. a “tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione” e, quindi, pure a tutti i finanziamenti rateali diversi dal mutuo ordinario.

Si legge nelle motivazioni espressamente che Non può invece instaurarsi alcuna differenza tipologica fra un contratto CHE PREVEDA O ANCHE SOLO CONSENTA IL SUPERAMENTO DEL TASSO USURARIO ed un altro CHE, IN ASTRATTO, NE IPOTIZZI LA RICONDUZIONE AL LIMITE LEGALE, ma già in concreto ometta di restituire una sua costante sensitività al predetto principio: appare così del tutto errata la pretesa controprova invocata dalla banca, rispetto alla diversità di fattispecie regolata da Cass. 21080/2010, come se davvero lo spostamento sul diritto di restituzione, e il conseguente rinvio alla legittimazione attiva in capo al correntista, potessero far mutare di segno al contratto, da interpretare invece, come correttamente avvenuto, alla luce del complesso delle previsioni testuali e della condotta delle parti, anche successiva alla stipulazione e risultato, per tali ragioni, diretto ad eludere una norma imperativa, dunque nullo perché comunque in frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c.. E’ principio costante, infatti, che il giudice deve collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche posteriore ed esecutivo, delle parti (Cass. 19779/2014), che nella fattispecie non hanno evidenziato alcuna restrittiva conservazione del contratto alle sole clausole di presunta conformità alla disciplina normativa, e ciò soprattutto in una materia in cui l’apprezzamento giudiziale è condizionato da regole di officiosità, come ribadito anche di recente ove questa Corte ha confermato che la nullità delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio (Cass. 350/2013) ovvero appartenere ad una domanda di nullità parziale (Cass. 2910/2016), rilevabile d’ufficio anche per l’esorbitanza dai limiti legali della commissione di massimo scoperto (Cass. 10516/2010). Può dunque enunciarsi il principio per cui la CLAUSOLA contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, DA CORREGGERE CON SUA AUTOMATICA RIDUZIONE IN CASO DI SUPERAMENTO DEL CD. TASSO SOGLIA USURARIO, MA SOLO MEDIANTE L’ASTRATTA AFFERMAZIONE DEL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL SUPERO IN CAPO AL CORRENTISTA, è NULLA EX ART. 1344 C.C., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall’art. 1815 c.c., comma 2, per il mutuo, regola applicabile per tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione e che “già Cass. 15621/2007 ebbe infatti a sancire che “è, anzitutto, privo di giuridico fondamento il rilievo che la L. 28 febbraio 2001, n. 24 di interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, si applichi solo ai contratti di mutuo (e non quindi a quelli di conto corrente). Di vero, la norma prescinde dalla qualificazione del rapporto in cui siano convenuti interessi usurari e il generale richiamo all’art. 644 c.p. ne estende il campo di applicazione a tutte le fattispecie negoziali in concreto penalmente sanzionabili” (ribadita sul punto da Cass. 27009/2008, 9532/2010, 11632/2010, 6550/2013 laddove, occupandosi della disciplina intertemporale, non hanno più revocato in dubbio la citata latitudine espansiva oltre i mutui in senso stretto ed attinente ai finanziamenti bancari con restituzione della sovvenzione). La pattuizione di interessi usurari non è, infatti, eventualità che si verifica nei soli contratti di mutuo, bensì in qualsivoglia contratto avente funzione creditizia al quale può essere associata la corresponsione di interessi, compresa dunque l’apertura di credito in conto corrente.

Inoltre, dato che i principi di diritto della sentenza della Cassazione del 22-06-2016 n. 12965 concernono la nullità della c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA prevista espressamente nella norma contrattuale che regola l’applicazione del TASSO CORRISPETTIVO, cioè quella che disciplina il rapporto fisiologico fra le parti, analogamente deve dichiararsi la nullità ex art. 1344 c.c. della c.d. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA quando la stessa è contenuta nella norma contrattuale che regola l’applicazione del TASSO MORATORIO, cioè quella che disciplina il rapporto patologico fra i contraenti.

Infatti, la previsione di un codicillo pattizio che stabilisce l’applicazione in caso di inadempimento di INTERESSI MORATORI e di eventuali ONERI ASSIMILABILI, pur avendo l’intrinseca finalità di forfettaria ed anticipata liquidazione del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione pecuniaria, assume di fatto, nell’ottica del creditore, una finalità di corrispettivo della concessione del credito. Non solo, come argomentato nell’articolo CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 18-09-2020 N. 19597, l’esistenza di reali INTERESSI CORRISPETTIVI “mascherati” da INTERESSI MORATORI e da ONERI ASSIMILABILI fa si che la clausola contrattuale che stabilisce espressamente il pagamento della MORA ed eventualmente di tali COSTI si pone concretamente in diretta connessione con l’obbligazione principale di corresponsione degli INTERESSI CORRISPETTIVI e, quindi, vi è un’ulteriore prova dell’obbiettivo di commettere il reato di TRUFFA CONTRATTUALE al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p.. Inoltre, il principio di diritto sancito dalla Cassazione è incontestabile nel caso dell’ordinaria verifica dell’USURARIETÀ c.d. “ORIGINARIA” del contratto: infatti, in virtù che l’art. 1815, comma 2, c.c. è una disposizione di rango imperativo, non è ammissibile che alla data della sottoscrizione della convenzione vi sia una specifica clausola che determina in modo diverso dalla legge gli effetti civilistici e penalistici della commissione del reato-fine di USURA.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 

PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”