CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 30-01-2019 N. 2543
POSIZIONE CONTRARIA
Secondo questa sentenza di Cassazione “Il giudicante ha fatto buon governo dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, già nel 2009 (Cass., Sez. un., 29/04/2009, n. 9441), e più volte ribadito, secondo cui “La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali… rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)”.
Tale principio di carattere generale è stato, peraltro, concretamente applicato ai decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, da Cass. 26/06/2001, n. 8742 nonchè da Cass. 31/01/2002, n. 11706.
In sostanza, per giurisprudenza costante, il principio jura novit curia va coordinato con l’art. 1 preleggi, il quale indica le fonti del diritto, onde, laddove il primo eleva a dovere del Giudice la ricerca del “diritto”, non può non fare esclusivo riferimento alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, id est ai precetti che sono caratterizzati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, sicchè vanno esclusi dall’ambito d’operatività del richiamato principio sia i precetti aventi carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi) estranei alla previsione del menzionato art. 1 preleggi, sia quelli aventi forza normativa puramente interna, come gli statuti degli enti e i regolamenti interni.
Nè la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all’epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei COMUNICATI STAMPA DELLA BANCA D’ITALIA non può, dunque, ritenersi soddisfatto l’onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile”.
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-05-2020 N. 8883
POSIZIONE FAVOREVOLE
La Suprema Corte, discostandosi da quanto era stato sostenuto con ordinanza del 30 gennaio 2019, n. 2543, ha affermato, in sostanza, che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia, ai fini della valutazione dell’usura, ha carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile e deve, pertanto, essere conosciuta dal giudice del merito, nonché applicata alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che l’abbiano invocata.
Si legge nella sentenza che “4.5. Allo scopo, non deve tuttavia considerarsi necessario, sulla base del principio di allegazione, che la parte supporti la deduzione di nullità producendo i D.M., che nel tempo hanno fissato i tassi soglia, solo sull’assunto che detti atti, nella gerarchia delle fonti del diritto, non costituiscono provvedimenti aventi forza di legge, avendo essi natura di provvedimento amministrativo ai sensi della L. n. 400 del 1988, che il giudice, pertanto, non è tenuto a conoscere in via autonoma. Il principio affermato in tale materia, in più occasioni, non si spinge però ad assumere che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non autorizzi il Giudice ad acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalla parte deducente la nullità degli interessi applicati. Conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, in più occasioni, con riguardo al giudizio di merito, il Giudice di merito ha un potere-dovere di acquisizione in materia (v. Cass. 4372/02, Cass. 10561/01; Cass. 2563/09, 12561/02; Cass. 29 agosto 2006, n. 18861; Cass. 2563/09; Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 2010; Cass. Sez. L., Sentenza n. 15065 del 02/07/2014 per la materia giuslavoristica; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19360 del 20/07/2018, per quanto riguarda i regolamenti comunali in materia edilizia).
4.6.In particolare, nei casi sopra citati la Corte di legittimità si è limitata ad affermare che la nuova produzione di normativa secondaria sia inammissibile, e non superabile con il principio iura novit curia, unicamente in relazione al giudizio di legittimità, ove è precluso un ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi di giudizio: “In tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorchè essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui dell’art. 372 c.p.c., comma 1 – la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio “jura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c., che va coordinato con l’art. 1 preleggi, il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati del D.P.R. n. 902 del 1976, ex art. 20, L. n. 108 del 1996, artt. 2 e 3 e L. n. 183 del 1976, art. 15)” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8742 del 26/06/2001 (Rv. 547760-01)). Pertanto in sede di giudizio di legittimità non sarebbe scrutinabile, in mancanza di pregressa idonea allegazione nella fase di merito, una nullità di tal tipo, posto che i decreti ministeriali in questione fungono da parametri di riferimento necessari per la valutazione della fattispecie, che deve essere osservata e ricostruita dal giudice del merito, e non dal giudice di legittimità.
4.7. A tale indirizzo occorre dare seguito, con l’aggiunta di ulteriori argomenti riferiti al giudizio di merito.
4.8. Nella fase del giudizio di merito, è indubbio che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell’usura abbia carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile, e debba pertanto essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che l’abbiano invocata. Atteso il particolare tecnicismo dell’ambito di operatività di tali disposizioni, le norme di carattere secondario, continuamente aggiornate, realizzano una etero-integrazione del precetto normativo, e non consentono, dunque, neanche di ritenere che le norme penali effettuino in tal modo un rinvio in bianco (cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18683 del 04/09/2014, in relazione agli illeciti amministrativi che rinviino a “disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d’Italia”). Pertanto, nel caso in questione, il Giudice del merito non avrebbe dovuto dare rilievo, ai fini della prova dell’illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei D.M., in parola nel corso del giudizio di merito, potendo acquisirne conoscenza, o attraverso la sua SCIENZA PERSONALE o attraverso la COLLABORAZIONE DELLE PARTI, ovvero anche attraverso la richiesta di INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE o l’acquisizione di una CTU TECNICO-CONTABILE.