RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE DEI BANCARI LATU SENSU DEGLI INTERMEDIARI
Art. 648 bis – Riciclaggio (1)
“[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (2), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro (3).
[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (4).
[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
[IV]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
[V]. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648″.
(1) Articolo inserito dall’art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv., con modif., in l. 18 maggio 1978, n. 191, e da ultimo sostituito dall’art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328. (2) Le parole «non colposo», che figuravano dopo la parola «delitto», sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. (3) La l. 15 dicembre 2014, n. 186, ha sostituito le parole «1.032 euro a 15.493» con le parole: «5.000 euro a 25.000». Per l’aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l’art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. art. 240-bis c.p. (per la previgente disciplina v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). (4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
Art. 648 ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (1)
“[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro [379, 649] (2) (3).
[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (4).
[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
[IV]. La pena è diminuita [65] nell’ipotesi di cui al quarto (5) comma dell’articolo 648.
[V]. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648″.
(1) Articolo inserito dall’art. 24 l. 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente sostituito dall’art. 5 l. 9 agosto 1993, n. 328. [2] L’art. 3, comma 2, l. 15 dicembre 2014, n. 186, ha sostituito le parole «5.000 euro a 25.000» alle parole «1.032 euro a 15.493». (3) Per l’aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l’art. 7, comma 1, l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la previgente disciplina, v. l’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). (4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. (5) La parola «quarto» è stata sostituita alla parola «secondo» dall”art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
Art. 648 ter 1 Codice Penale – Autoriciclaggio (1)
In vigore dal 01/01/2015
“[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto (2), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (3).
[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. (4)
[IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis.1 (5).
[V]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
[VI]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
[VII]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
[VIII]. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648″.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). (2) Le parole «non colposo», che figuravano dopo la parola «delitto», sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. (3) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. Il testo del comma era il seguente: «Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni». (5) Le parole «416-bis.1» sono sostituite alle parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni», dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 4), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
RESPONSABILITÀ PENALE DELL’ENTE INTERMEDIARIO
TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (RevISIONE N. 22 del 26/02/2020)
Art. 25 octies – (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) (1) del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231
IN VIGORE DAL 29/12/2007 AL 31/12/2014
“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231″.
(1) Articolo inserito dall’articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 25 octies – (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio) (1) (2) del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231
In vigore dal 01/01/2015 al 03/07/2017
“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita’ provengono da delitto per il quale e’ stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (3).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231″.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. (2) Rubrica modificata dall’articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186. (3) Comma modificato dall’articolo 3, comma 5, lettera a), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Art. 25 octies – (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio) (1) del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231
In vigore dal 04/07/2017
“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita’ provengono da delitto per il quale e’ stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231″.
(1) Articolo inserito dall’ articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall’articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall’articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.