Nel rinviare all’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I” del 06 agosto 2020, all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021, all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE USANO LE PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI DIVERSE DA QUELLA DELL’ANNO COMMERCIALE del 09 maggio 2021, all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO CON I VARI TASSI PERIODALI NON EQUIVALENTI NEL REGIME COMPOSTO del 06 luglio 2022, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 28 aprile 2022, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 08 marzo 2023 e all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO FISSO MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE DEL REGIME COMPOSTO PER INCASSARE MAGGIORI INTERESSI del 24 ottobre 2021, CASSA DEPOSITI E PRESTITI pubblicizza le condizioni dei prestiti rateali agli ENTI LOCALI: se si guarda alle pagg. 15 e 16 della Circolare del 2013 n. 1280 tuttora vigente, disposizione già presente a pag. 52 della Circolare del 2005 n. 1255, non solo il finanziamento rateale viene proposto nel REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. ma lo stesso viene prospettato anche con il meccanismo secondario di anatocismo del TASSO NON EQUIVALENTE PERIODALE che aumenta il valore di rata perché amplifica l’ANATOCISMO di TIPO GENETICO (ovviamente sempre in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c.).
Infatti, le condizioni di CASSA DEPOSITI E PRESTITI del PRESTITO ORDINARIO ENTI LOCALI, sintetizzate nella seguente Scheda Prodotto, stabiliscono nella casella Rimborso del Capitale che lo stesso si concreta “In rate semestrali con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno del periodo di ammortamento; nel caso di regime interessi a TASSO FISSO, il rimborso avviene in rate costanti con quote capitale crescenti (metodo FRANCESE); nel caso di regime interessi a TASSO VARIABILE, il rimborso avviene in rate con quota capitale costante (metodo ITALIANO)”.
Se si guardano le disposizioni presenti alle pagine 17 e 18 della Circolare CDP 27 giugno 2013 n. 1280-Testo integrato con modifiche del 07.06.19 tuttora vigente, si legge che “Il prestito ordinario a TASSO FISSO è ammortizzato mediante rate costanti, con quote capitale crescenti (metodo FRANCESE). Si riporta la formula da adottare per il calcolo della rata semestrale dei prestiti a tasso fisso:
dove:
C = importo del prestito
i = tasso di interesse semestrale = tasso nominale annuo/2
n = numero delle rate semestrali di rimborso” (questa disposizione è identica a quella di pagina 52 della Circolare CDP 27 gennaio 2005 n. 1255).
Questa formula evidenzia l’uso da parte di CASSA DEPOSITI E PRESTITI della ponderazione dei periodi rateli dell’ANNO COMMERCIALE perché è l’equazione semplificata (vedi nota 1) del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE.
In primis, si evidenzia che la normativa sia della Circolare CDP 27 giugno 2013 n. 1280-Testo integrato con modifiche del 07.06.19 sia della Circolare CDP 27 gennaio 2005 n. 1255 è in violazione del mai derogato art. 821, comma 3, c.c. che stabilisce l’applicazione del REGIME SEMPLICE e la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”.
Inoltre, si evidenzia che la normativa sia della Circolare CDP 27 giugno 2013 n. 1280-Testo integrato con modifiche del 07.06.19 sia della Circolare CDP 27 gennaio 2005 n. 1255 è in contrasto sia con le disposizioni della Banca d’Italia previste con il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO che stabilisce che “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1“ illustrata dettagliatamente nell’articolo PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI sia con le disposizioni della CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 che ha imposto la metodologia di calcolo dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (entrambe le regole sono state ribadite nel PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA del 09/02/2011 n. 50863 in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”).
In particolare, quanto al “prestito ordinario a TASSO FISSO” con il “metodo FRANCESE“, la previsione sia della Circolare CDP 27 giugno 2013 n. 1280-Testo integrato con modifiche del 07.06.19 sia della Circolare CDP 27 gennaio 2005 n. 1255 che il “tasso di interesse semestrale = tasso nominale annuo/2” aumenta inequivocabilmente il valore della rata semestrale COSTANTE perché amplifica l’ANATOCISMO di TIPO GENETICO. Pertanto, se nel contratto fra l’ENTE LOCALE e CASSA DEPOSITI E PRESTITI non è indicato il TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO o TAN REALE FINANZIAMENTO se vi è un periodo di preammortamento), sussiste anche l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del tasso corrispettivo.
Seguendo le regole imposte dalle Circolari di CASSA DEPOSITI E PRESTITI, si prospetta un esempio di finanziamento a TASSO FISSO con il sistema FRANCESE che ha una Somma Erogata di 1.000.000,00 di euro, 60 rate semestrali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e il tasso annuale del 4,00%.
In considerazione che CASSA DEPOSITI E PRESTITI impone che il “tasso di interesse semestrale = tasso nominale annuo/2”, di seguito il prospetto della rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 di euro 28.767,97 che è stata determinata con il tasso semestrale NON equivalente del 2,00%.
Se CASSA DEPOSITI E PRESTITI NON avesse imposto la norma contrattuale che stabilisce che il “tasso di interesse semestrale = tasso nominale annuo/2”e, quindi, avesse rispettato il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO applicando il tasso semestrale equivalente del 1,980390%, il valore della rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE sarebbe stato di euro 28.631,54.
Ipotizzando la data di erogazione del 18/03/2021, se si rispettano le disposizioni della Banca d’Italia del 2003 e del 2011 che impongono la metodologia di calcolo dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”, la rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 di euro 28.767,97 determinata con le regole imposte da CASSA DEPOSITI E PRESTITI ha un TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO nel REGIME COMPOSTO del 4,039194569567% che evidenzia l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del tasso corrispettivo se questo tasso non è stato indicato nel contratto con l’ente locale.
Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c. per determinare la rata costante posticipata, ipotizzando la data di erogazione del 18/03/2021 tenendo in considerazione sia che il finanziamento rateale a TASSO FISSO viene proposto da CASSA DEPOSITI E PRESTITI nel REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. sia che nelle circolari non c’è la norma del necessario vincolo di “un’epoca di riferimento”, la rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 di euro 28.767,97 determinata con le regole imposte da CASSA DEPOSITI E PRESTITI ha un TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del 5,6576090149013% nel REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 e del 15,9771205581128% nel REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m: entrambe le aliquote evidenziano l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE del tasso corrispettivo.
In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME SEMPLICE degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra il TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO del tasso del 4,00% ipotizzato e quello effettivamente applicato perché non è stato indicato nel contratto con l’ente locale ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia il TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO precisato nel REGIME LINEARE.
Pertanto, per calcolare la rata euro 28.767,97 con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), occorre utilizzare il TASSO ANNUO del 5,6576090149013% con la data di inizio ammortamento del 18/03/2021. Si può verificare la correttezza della percentuale del 5,6576090149013% per determinare la rata costante posticipata contrattuale di euro 28.767,97 utilizzando il PRINCIPIO DI EQUITÀ 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.
Ulteriormente, per calcolare la rata euro 28.767,97 con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), occorre utilizzare il TASSO ANNUO del 15,9771205581128% con la data di inizio ammortamento del 18/03/2021. Si può verificare la correttezza della percentuale del 15,9771205581128% per determinare la rata costante posticipata contrattuale di euro 28.767,97 utilizzando il PRINCIPIO DI EQUITÀ 12 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.
Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821, comma 3, c.c. e, quindi, da un punto di vista matematico, empirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”
Occorre, però, evidenziare che nelle Circolari di CASSA DEPOSITI E PRESTITI i Bancari latu sensu NON hanno previsto la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento”, clausola pattizia necessaria se gli stessi avessero voluto applicare il REGIME SEMPLICE (si ricorda che il REGIME LINEARE NON è una legge di interesse SCINDIBILE e, quindi, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto). Conseguentemente, si sottolinea che la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..
Ipotizzando la data di erogazione del 18/03/2021, l’esempio di finanziamento a TASSO FISSO che ha una Somma Erogata di 1.000.000,00 di euro, 60 rate semestrali e il tasso annuale del 4,00% ha una rata costante posticipata nel REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” di euro 25.543,53 (rata 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO).
Ipotizzando la data di erogazione del 18/03/2021, l’esempio di finanziamento a TASSO FISSO che ha una Somma Erogata di 1.000.000,00 di euro, 60 rate semestrali e il tasso annuale del 4,00% ha una rata costante posticipata nel REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” di euro 23.062,19 (rata 12 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO).
Si rinvia all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) del 24 marzo 2020 per vedere esempi sull’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO e in SEMPLICE del PRESTITO ORDINARIO ENTI LOCALI con il “metodo ITALIANO” “nel caso di regime interessi a TASSO VARIABILE”.
Conseguentemente, perché il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE consente che CASSA DEPOSITI E PRESTITI TRUFFI I RISPARMI DI TUTTI I CITTADINI stabilendo modalità di rimborso dei PRESTITI ORDINARI in violazione del mai derogato art. 821, comma 3, c.c. che stabilisce l’applicazione del REGIME SEMPLICE e la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”????
Inoltre, perché i responsabili del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in concorso morale con i bancari latu sensu della Banca d’Italia, consentono che CASSA DEPOSITI E PRESTITI ponga in essere il reato di AUTORICICLAGGIO per aver scientemente previsto le modalità di rimborso truffaldine dei PRESTITI ORDINARI?
Ancora, come mai il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE continua a consentire con la Circolare del 23 aprile 2020 n. 1300 che CASSA DEPOSITI E PRESTITI TRUFFI I RISPARMI DI TUTTI I CITTADINI stabilendo anche nel periodo congiunturale del COVID che la rinegoziazione mutui per emergenza Coronavirus debba concretizzarsi con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del “metodo FRANCESE” in violazione del mai derogato art. 821, comma 3, c.c. che stabilisce l’applicazione del REGIME SEMPLICE e la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”????
Circolare del 23 aprile 2020 n. 1300
Circolare del 2013 n. 1280
Circolare del 2005 n. 1255
Scheda Prodotto Analitica PRESTITO ORDINARIO
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(1) A seguire, l’illustrazione matematica dell’equazione semplificata del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE.
Si rinvia all’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I” del 06 agosto 2020, all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021, all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE USANO LE PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI DIVERSE DA QUELLA DELL’ANNO COMMERCIALE del 09 maggio 2021, all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO CON I VARI TASSI PERIODALI NON EQUIVALENTI NEL REGIME COMPOSTO del 06 luglio 2022, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 28 aprile 2022, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO FISSO MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE DEL REGIME COMPOSTO PER INCASSARE MAGGIORI INTERESSI del 24 ottobre 2021, all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (MUTUO) del 26 marzo 2020, all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING) del 20 luglio 2020, all’articolo ANALISI TECNICA COMPLETA E ANALISI GIURIDICA PARTICOLARE DI UN MUTUO del 25 luglio 2020.