La Comunicazione della Banca d’Italia del 5 febbraio 2016 rubricata “Parametri di indicizzazione dei finanziamenti con valori negativi: trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza nei rapporti con la clientela” pubblicata sul suo sito internet istituzionale ha rilevato, sulla base di alcune segnalazioni pervenute, casi in cui gli intermediari hanno neutralizzato l’erosione dello spread derivante dal sopravvenuto valore negativo del parametro di indicizzazione attribuendo a quest’ultimo valore pari a zero. L’Istituto di Vigilanza ha evidenziato che tale prassi può comportare l’applicazione di tassi di interesse non allineati con le rispettive previsioni contrattuali. Alla luce di questo, la Banca d’Italia, precisando che le indicazioni (come di seguito riportate) costituiranno oggetto dell’attività di controllo affidata allo stesso istituto, ha disposto che gli intermediari devono: “a) attenersi a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza e correttezza e alla rigorosa applicazione delle condizioni pattuite con la clientela. In particolare, gli intermediari dovranno astenersi dall’applicare di fattoclausole di c.d. “tasso minimo”(“floor clause”)non pubblicizzate e non incluse nella pertinente documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale; b) verificare che gli applicativi e le procedure in uso, nel caso in cui i parametri di indicizzazione assumano valore negativo, determinino correttamente il tasso d’interesse applicabile a ciascun rapporto e l’ammontare degli interessi tempo per tempo dovuti; c) condurre sollecitamente una verifica delle condotte sinora seguite nella determinazione degli interessi dovuti e provvedere alle conseguenti restituzioni nel caso in cui tali condotte risultino in contrasto con quanto precisato al punto a); in tale ipotesi andrà resa un’informativa specifica alla Banca d’Italia”.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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