CONSULTAZIONE DELLA BANCA D’ITALIA PER MODIFICARE LE ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TEGM AI SENSI DELLA LEGGE SULL’USURA (APERTA FINO AL 20 LUGLIO 2020)

La Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TEGM ai sensi della legge sull’usura, da ultimo revisionate nell’agosto 2016. Di seguito il DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE con evidenziate in rosso le modifiche che l’Istituto di Vigilanza vuole apportare.

Nelle “Premesse” della RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE si legge che “la numerosità di quesiti posti dagli intermediari in relazione a taluni dubbi interpretativi e l’evoluzione del mercato rendono opportuno l’aggiornamento delle Istruzioni per accrescerne la chiarezza e garantire comportamenti uniformi da parte dei soggetti segnalanti. Ciò a sua volta migliorerà la significatività dei tassi medi rilevati.

Nello stesso documento al punto “3. Analisi di impatto della regolamentazione” si legge che “Il beneficio atteso, in tutti i casi esaminati, è definito dal raggiungimento di una migliore rappresentatività dei TEGM segnalati dagli intermediari da cui derivano TEGM più indicativi delle condizioni economiche applicate, a livello nazionale, alle operazioni di credito. Tale migliore rappresentatività viene realizzata per esempio:

– prendendo spunto da prassi già adottate da alcuni intermediari (per aspetti non dettagliati nelle Istruzioni attualmente in vigore) e rendendo quindi omogenee le metodologie di calcolo per tutta la platea degli enti segnalanti;

– riducendo i margini di discrezionalità degli intermediari a beneficio di una maggiore uniformità e coerenza segnaletica;

– riducendo l’ampiezza della categoria residuale “Altri finanziamenti” in linea con l’aggiornamento delle Istruzioni nel 2016.

L’analisi è stata redatta come AIR semplificata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Banca d’Italia per l’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale e della Circolare n. 277 della Banca d’Italia.”

La consultazione rimarrà aperta fino al 20 luglio 2020.

Si legge nella RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE che “Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, a:

  • qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico all’indirizzo riv@pec.bancaditalia.it; oppure
  • in forma cartacea all’indirizzo Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura, via Piacenza 6, 00184, Roma. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo email servizio.riv.verifiche_aml_usura@bancaditalia.it.
  • Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono. I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (il generico disclaimer di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato come richiesta di non divulgare i commenti). I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione”.

La Banca d’Italia sul suo sito istituzionale ha pubblicato in data 08/09/2022 il seguente comunicato:

“Nel maggio 2020 è stata avviata la consultazione pubblica su uno schema di modifica delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura (TEGM).

Alla consultazione hanno partecipato associazioni di categoria, intermediari, professionisti e accademici. I partecipanti hanno inviato numerosi commenti e sollevato questioni di carattere tecnico e applicativo, talvolta anche di natura opposta e su parti delle disposizioni non oggetto di consultazione.

Taluni hanno rilevato l’impatto di alcune nuove previsioni in termini di costo per gli intermediari. 

In considerazione di quanto precede, è stata ravvisata l’opportunità di una riflessione di più ampia portata.

Nel ringraziare i partecipanti, si comunica che la consultazione a suo tempo avviata è stata chiusa senza procedere a modifiche della regolamentazione; dei commenti ricevuti si terrà conto per future iniziative di modifica delle istruzioni segnaletiche.”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”