CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, ORDINANZA DEL 25-01-2025

ABSTRACT

Quale SANZIONE CIVILE deve essere utilizzata nel periodo SETTEMBRE 2005 – MAGGIO 2008 quando c’è stata la MANIPOLAZIONE DELL’EURIBOR come accertato dalla decisione della Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 nel caso AT39914?

Nel rinviare all’articolo IL MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DELL’EURIBOR NEL PERIODO SETTEMBRE 2005 – MAGGIO 2008, all’articolo l’EURIBOR: L’UNICA QUOTAZIONE UFFICIALE È QUELLA BASE 360 e all’articolo L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO, la SANZIONE CIVILE da utilizzare per calcolare gli interessi corrispettivi relativi al periodo contestato deve essere valutata ex art. 1374 c.c. perché sussiste l’art. 127 del TUB.

Per trovare un parametro sostitutivo equo ex art. 1374 c.c. occorre considerare sia che i valori giornalieri dell’EURIBOR BASE 360 sono i tassi medi prevalenti sul mercato interbancario europeo delle riserve delle banche negoziate con maturità da una settimana a 12 mesi sia che la Banca Centrale Europea (BCE) influenza con la propria politica monetaria questi specifici tassi. Infatti, la BCE interviene sul mercato della liquidità sia attraverso le cosiddette operazioni di mercato aperto sia con la definizione di alcuni tassi di riferimento che la stessa Banca Centrale Europea applica ad alcune specifiche operazioni in cui ha come controparte le banche, cioè le STANDING FACILITIES.Alla luce di queste considerazioni, il parametro equo ex artt. 1349 e 1374 c.c. da utilizzare in sostituzione dei valori delle quotazioni giornaliere dell’EURIBOR BASE 360 sulle diverse durate per il periodo tra settembre 2005 e maggio 2008 è il Main Refinancing Operations (MRO). Questo tasso deve essere usato sia nel caso che l’MRO sia evidenziato espressamente nel contratto come alternativa al valore dell’EURIBOR se quest’ultimo per qualsiasi motivo non sia più quotato, sia nel caso che l’MRO non sia previsto espressamente nel regolamento contrattuale perché nello stesso non c’è nessuna alternativa, sia nel caso di sostituzione di un altro parametro collegato a questi dati manipolati. L’equità del Main Refinancing Operations (MRO) è evidente perché è un tasso ufficiale della Banca Centrale Europea e, quindi, non manipolabile dalle banche, è strettamente collegato all’EURIBOR e spesso è utilizzato dagli intermediari come parametro principale da aggiungere al valore dello SPREAD per precisare il TASSO ANNUO come dà indicazioni espresse della Banca d’Italia nell’ottica della “Trasparenza & Correttezza” contrattuale negli anni 20082009 e 2015.

Secondo l’orientamento che considera che la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, la tutela accordata dall’ordinamento non può limitarsi all’AZIONE RISARCITORIA come ha stabilito la CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 20-09-2021 N. 2783dovendosi invece riconoscere l’AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO fondata sulla nullità della clausola del tasso corrispettivo del contratto medesimo come hanno stabilito anche il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 04-09-2019 N. 565, il TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA DEL 24-03-2020 N. 216, il TRIBUNALE DI ANCONA, SENTENZA DEL 18-08-2020 N. 1056 e la CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SENTENZA DEL 08-09-2022 N. 260. Queste ultime sentenze hanno decretato che gli interessi corrispettivi relativi al periodo contestato devono essere calcolati sulla base del TASSO LEGALE VIGENTE tempo per tempo vigente ex art. 1284 c.c..

Secondo l’orientamento che NON considera che la nullità dell’intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, vi può essere solo l’annullabilità del contratto ai sensi dell’art. 1439, comma 2, c.c.. In altre parole, la manipolazione dell’Euribor può determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, ovvero quale fatto produttivo di danni oggetto di AZIONE RISARCITORIA.

ARTICOLO

TRUFFA CONTRATTUALE (EURIBOR)

Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la validità della clausola di un contratto di mutuo che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell’Euribor, la Corte d’Appello di Cagliari, con l’ordinanza del 25/01/2025 ha disposto, ai sensi dell’art. 267 TFUE, 23 Statuto Corte, la remissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perchè si rende necessario chiarire se alla luce del disposto dell’art. 16 c. 1 Reg. CE n. 1/2003, la prova delle manipolazioni dell’Euribor, come accertate nelle decisioni della Commissione sopra indicate e nella sentenza Corte di Giustizia nella causa C-883/19, HSBC Holdings e altri contro Commissione, debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza oggetto delle pronunce della Commissione e della CGUE costituisca intesa vietata dall’art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o in qualunque mercato sia stato impiegato il parametro Euribor manipolato.

Il caso di specie posto innanzi la Corte d’Appello di Cagliari concerne la validità della clausola del TASSO CORRISPETTIVO di un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile stipulato in data 15/12/2005, rinegoziato il 20/02/2015 in n. 241 rate mensili, avente ad oggetto il tasso contrattuale del 3,60% con “adeguamento dal semestre solare successivo al tasso risultante dalla somma di una quota fissa dell’1,50% e di una quota variabile, costituita dal tasso mensile di 1/12 del tasso Euribor a sei mesi, moltiplicato per i giorni effettivi del semestre di applicazione, diviso per 360 (si evidenzia che questa norma contrattuale non è equa ex art. 1374 c.c.  perché la frequenza delle rate è mensile mentre il valore del parametro EURIBOR è a sei mesi, iniquità che si manifesta anche nella previsione del metodo di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO MISTO (365/360 e 366/360) in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. che prescrive il conteggio dell’ANNO CIVILE CORRETTO (365/365 e 366/366) per il calcolo degli interessi).

Secondo la Corte territoriale l‘interpretazione del divieto contenuto nell’art. 101 TFUE, laddove statuisce “Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”, è questione di interesse generale, in quanto dirimente per la decisione di numerose controversie pendenti in ordine alla nullità della clausola contrattuale che rinvii al parametro dell’EURIBOR per la determinazione del tasso di interesse variabile nel periodo 29 settembre 2005/30 maggio 2008.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”