Criteri di valutazione ai fini usura delle polizze assicurative
Nel rinviare all’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: B) LA LORO RILEVANZA AI FINI DELL’USURARIETÀ DEL CONTRATTO dove è illustrata dettagliatamente la normativa tempo per tempo vigente che permette di utilizzare gli importi delle polizze assicurative di vario genere ai fini della verifica del TEG FINANZIAMENTO, si segnala questa sentenza della Corte d’Appello di Lecce che ha stabilito dei principi di diritto in linea con l’indirizzo dei giudici di legittimità (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 05-04-2017 n. 8806, Giudice Relatore Dott. Dolmetta; Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 16-04-2018 n. 9298, Giudice Relatore Dott. Fraulini; Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 24-09-2018 n. 22458, Giudice Relatore Dott. Tricomi; Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 06-03-2018 n. 5160, Giudice Relatore Dott. Pellecchia).
In particolare, la sentenza della Corte d’Appello di Lecce ha stabilito che le polizze assicurative di vario genere devono essere conteggiate ai fini della verifica del TEG FINANZIAMENTO di un mutuo perché le stesse sono collegate alla erogazione del credito.
Non solo, la Corte d’Appello di Lecce ha sancito che nel caso le polizze assicurative di vario genere siano escluse espressamente dal calcolo del TEG FINANZIAMENTO dalle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia, le stesse devono essere considerate ugualmente nel conteggio, confermando la imprescindibile subordinazione all’art. 644 c.p. delle “Istruzioni“ dell’Organo di Vigilanza. Dello stesso avviso CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 20-08-2020 N. 17466, CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 06-08-2021 N. 22465, CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 26-11-2021 N. 37058.
Occorre però ricordare che, per la sentenza della Corte di Cassazione Penale del 23/11/2011 n. 46669, la CONSUMAZIONE del delitto di USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. o nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. si concretizza sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo se la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA dei finanziamenti rateali è effettuata con l’impiego dei leciti ONERI e delle lecite SPESE che NON sono stati espressamente inclusi dalla Banca d’Italia nell’elenco delle varie ISTRUZIONI USURA.