CORTE D’APPELLO DI LECCE, SENTENZA DEL 01-04-2020 N. 293

Criteri di valutazione ai fini usura delle polizze assicurative

Nel rinviare all’articolo POLIZZE ABBINATE AI FINANZIAMENTI RATEALI: B) LA LORO RILEVANZA AI FINI DELL’USURARIETÀ DEL CONTRATTO dove è illustrata dettagliatamente la normativa tempo per tempo vigente che permette di utilizzare gli importi delle polizze assicurative di vario genere ai fini della verifica del TEG FINANZIAMENTO, si segnala questa sentenza della Corte d’Appello di Lecce che ha stabilito dei principi di diritto in linea con l’indirizzo dei giudici di legittimità (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 05-04-2017 n. 8806, Giudice Relatore Dott. Dolmetta; Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 16-04-2018 n. 9298, Giudice Relatore Dott. Fraulini; Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza del 24-09-2018 n. 22458, Giudice Relatore Dott. Tricomi; Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 06-03-2018 n. 5160, Giudice Relatore Dott. Pellecchia).

In particolare, la sentenza della Corte d’Appello di Lecce ha stabilito che le polizze assicurative di vario genere devono essere conteggiate ai fini della verifica del TEG FINANZIAMENTO di un mutuo perché le stesse sono collegate alla erogazione del credito.

Non solo, la Corte d’Appello di Lecce ha sancito che nel caso le polizze assicurative di vario genere siano escluse espressamente dal calcolo del TEG FINANZIAMENTO dalle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia, le stesse devono essere considerate ugualmente nel conteggio, confermando la imprescindibile subordinazione all’art. 644 c.p. delle Istruzioni dell’Organo di Vigilanza. Dello stesso avviso CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 20-08-2020 N. 17466, CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 06-08-2021 N. 22465, CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 26-11-2021 N. 37058.

Occorre però ricordare che, per la sentenza della Corte di Cassazione Penale del 23/11/2011 n. 46669, la CONSUMAZIONE del delitto di USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. o nella forma in “CONCRETO” ex art. 644, comma 3, secondo periodo, c.p. si concretizza sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo se la verifica dell’USURARIETÀ del contratto strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei COSTI inerenti alla fase PATOLOGICA dei finanziamenti rateali è effettuata con l’impiego dei leciti ONERI e delle lecite SPESE che NON sono stati espressamente inclusi dalla Banca d’Italia nell’elenco delle varie ISTRUZIONI USURA.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”