Obbligatorietà del Regime Semplice
Si legge nelle motivazioni sella sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 24/04/2022 n. 1724 che “2.4. Ad ogni buon fine e per esigenze di completezza, giova richiamare gli esiti della c.t.u. in relazione al contratto di finanziamento oggetto dell’odierno giudizio, caratterizzato da un piano di AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. La struttura di questo tipo di ammortamento prevede, come è noto, che lo stesso sia composto da una quota di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi in rapporto variabile: e così a muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire; secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate; sino a invertire il rapporto tra le quote di interesse e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro (Cass. ord. n. 14166/2021 – 24.05.2021).
Sul punto l’appellata, opponente in primo grado, deduce l’addebito di interessi ad un tasso superiore al tasso soglia, nonché la violazione del divieto di anatocismo.
Tenuto conto di tali eccezioni, anche su tale profilo il Collegio ha ritenuto di non poter decidere a prescindere da un’indagine peritale, sicché occorre esaminare le censure mosse alla consulenza svolta nel corso del giudizio.
Ebbene, la c.t.u. evidenzia che nel PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. ALLA FRANCESE l’interesse sostenuto dal mutuatario non è un INTERESSE SEMPLICE ma un INTERESSE COMPOSTO, per cui il costo effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato nel contratto. In tal caso l’ANATOCISMO «è fisiologico, in forza di una dipendenza funzionale tra quota interessi della rata di ammortamento e quote interessi già pagate» (cfr. p. 9 della relazione). Il consulente tecnico d’ufficio ha, nel corso dell’istruttoria, evidenziato le differenze che sussistono tra un ammortamento in capitalizzazione semplice ed uno in capitalizzazione composta, giungendo alla conclusione che l’adozione del secondo regime finanziario genera anatocismo, mentre il primo ne sarebbe immune. A tal fine, ha predisposto un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice rispettando le caratteristiche contrattuali convenute dalle parti (ossia parametri contrattuali, costanza delle rate di ammortamento, verifica della condizione di chiusura finale). È emerso, allora, che la rata costante di € 950,46 calcolata in CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, in luogo della rata di € 975,97, calcolata in CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, risulta essere inferiore, e con quote di interesse al pari inferiori, rispetto al piano originario.
Sul punto la IFIS NPL INVESTING S.p.A., nel contestare gli esiti dell’elaborato peritale, sottolinea che il PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE non comporta di per sé alcun fenomeno anatocistico, giacché gli interessi di ogni singola rata vengono calcolati volta per volta sulla quota residua di capitale e non già anche sugli interessi (cfr. comparsa conclusionale, pag. 2). Questa circostanza è evidenziata altresì dal c.t.p. DOTT. STAIANO MASSIMILIANO, nonché dalla UNICREDIT S.P.A. in sede di conclusionali (cfr. pag. 8).
In proposito occorre, però, osservare che il c.t.u. focalizza l’attenzione su un profilo specifico, vale a dire quello del regime finanziario adottato, mettendo in evidenza – con apposite tabelle di ricalcolo – come l’adozione del regime della capitalizzazione composta generi anatocismo, laddove l’adozione del regime della capitalizzazione semplice ne sarebbe immune. Dinanzi a tale articolata ricostruzione non può acquisire rilievo l’obiezione poc’anzi riassunta, giacché essa presuppone una dimostrazione circa l’erroneità delle conclusioni dell’elaborato peritale, accertamento che non risulta effettuato”.