
DIRITTI DEI CONSUMATORI: POTERI GIUDICE NAZIONALE SU CLAUSOLE ABUSIVE O NULLE – MUTUO DENOMINATO IN VALUTA ESTERA
Si rinvia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-05-2021 N. 12889, sentenza che ha argomentato richiamando la “nozione di trasparenza declinata in senso economico” della “sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15,” pronuncia nella quale è stabilito che la trasparenza “ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l’eguaglianza tra queste ultime.”
Si legge nell’ordinanza della Corte di Giustizia del 06 dicembre 2021 C-670/20 che “Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il REQUISITO DI TRASPARENZA delle clausole di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, che espongano il mutuatario a un rischio di cambio, è soddisfatto solo qualora il professionista abbia fornito a quest’ultimo informazioni esatte e sufficienti sul rischio di cambio, che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di valutare il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata di tale contratto. A tale riguardo, il fatto che il consumatore si dichiari pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di detto contratto non è rilevante, di per sé, al fine di valutare se il professionista abbia soddisfatto detto requisito di trasparenza.“
CORTE DI GIUSTIZIA, CAUSA C-670/20, ORDINANZA DEL 06/12/2021
CORTE DI GIUSTIZIA, CAUSE RIUNITE C‑154/15, C‑307/15 E C‑308/15, SENTENZA DEL 21/12/2016
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.