CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZE DEL 17-05-2022 CAUSE RIUNITE 693/19 E 831/19 CAUSA 600/19 CAUSA 725/19 CAUSA 869/19 (CLAUSOLE ABUSIVE-PRINCIPI PROCESSUALI)

Diritti dei consumatori

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: i principi processuali nazionali non possono ostacolare i diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione

Il principio di effettività impone un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole

Con le sentenze odierne, la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia su varie domande di pronuncia pregiudiziale presentate da giudici spagnoli, da giudici italiani e da un giudice rumeno, vertenti sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Alla Corte viene chiesto se principi processuali nazionali, quali l’autorità di cosa giudicata, possano limitare i poteri dei giudici nazionali, in particolare dell’esecuzione, quanto alla valutazione dell’eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali. Principi di diritto processuale interno che non consentono tale valutazione in sede di esecuzione, anche d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione, per via dell’esistenza di decisioni giurisdizionali nazionali precedenti sono compatibili con la direttiva 93/13.

La Corte ricorda a tale riguardo l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.

Ciò detto, anzitutto, la Corte ricorda che il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione. Alla luce di una tale situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale del contratto un equilibrio reale.
La Corte dichiara poi che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e che gli Stati membri sono obbligati a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri.

Le disposizioni procedurali nazionali devono soddisfare il principio di effettività, vale a dire assolvere un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva. A tale riguardo, la Corte ritiene che, in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non possa essere garantito.

Sulla base di tali considerazioni la Corte pronuncia le quattro sentenze odierne.

Pertanto, è possibile contestare avanti al Giudice dell’Esecuzione la nullità delle fideiussioni rilasciate dal consumatore anche in caso di decreto ingiuntivo non opposto (ad esempio, perché conformi allo schema ABI 2003 o per assenza di trattativa bilaterale sulle clausole vessatorie, prima tra tutte la deroga al termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.).

Inoltre, questa contestazione può essere fatta anche se la garanzia e il decreto ingiuntivo non opposto siano anteriori al 2015, ovvero prima che la Corte di Giustizia (e, poi, la Corte di Cassazione) chiarisse quando il fideiussore sia qualificabile quale consumatore.  

Si evidenzia che la rilevazione della nullità da parte del Giudice dell’Esecuzione non è soggetta a preclusioni processuali e, qualora il bene esecutato sia stato già aggiudicato all’asta, il consumatore ha comunque diritto al risarcimento del danno.

Causa C-869/19, Unicaja Banco

Causa C-600/19, Ibercaja Banco

Cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a, Cerved Credit Management SpA

Causa C-725/19, Impuls Leasing România

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”