Il combinato disposto delle norme previste dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TESTO UNICO BANCARIO), e cioè quelle previste dall’art. 26, dall’art. 96-bis. 3, comma 3, dall’art. 110, comma 1-bis, dall’art. 112, comma 2, dall’art. 114-quinquies. 3, comma 1-bis, dall’art. 114-undecies, comma 1-bis, certifica la sussistenza della diligenza del BONUS ARGENTARIUS dei Bancari latu sensu delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.
In particolare, si legge nell’art. 26 del TUB che “I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico” in quanto “devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca”.
Il comma 3 dell’art. 26 del TUB stabilisce che “Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, individua: a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità; c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell’organo; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonchè a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell’esponente; e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’intermediario; f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata”.
Di conseguenza, questa normativa certifica, “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art 533 c.p.p., la responsabilità penale individuale dei Bancari latu sensu degli intermediari che hanno dolosamente previsto (o NON hanno impedito di prevedere) il sistema “FRANCESE” nei contratti di finanziamento rateale in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. configurando il reato-mezzo di TRUFFA e, a determinate condizioni, il reato-fine di USURA, il reato di AUTORICICLAGGIO e, quando nella fase patologica agiscono in giudizio contro il finanziato, il reato di ESTORSIONE.
Infatti, la diligenza professionale qualificata del BONUS ARGENTARIUS “inchioda” “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art 533 c.p.p. i soggetti attivi degli intermediari nel loro momento volitivo perché la probabilità che si determini il profitto illecito è pari al 100% in quanto la stipula di una convenzione di prestito rateale non è un contratto finanziario che presenta un’alea di rischio.
In altre parole, l’atteggiamento falso e ipocrita dei Bancari latu sensu sia in sede pattizia con il dolus in contraendo, nella forma del silenzio maliziosamente serbato, sia in sede processuale civile con la temerarietà ex art. 96 c.p.c., si scontra con l’evidenza che gli stessi sono dei soggetti dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS richiesta dall’esercizio specialistico di un’attività qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione e, quindi, sono degli esponenti aziendali che NON possono:
a) non conoscere la banale differenza fra REGIME COMPOSTO e REGIME SEMPLICE degli interessi;
b) non sapere che se utilizza il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO per determinare il valore della rata costante posticipata di un prestito rateale si ottiene un valore più alto rispetto all’uso del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE perché vi è ANATOCISMO;
c) non avere cognizione che l’utilizzo del meccanismo secondario di anatocismo del tasso NON equivalente periodale con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO accentua la composizione degli interessi sugli interessi;
d) non avere notizia che l’utilizzo con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO dei meccanismi secondari di anatocismo delle modalità di ponderazione dei periodi rateali diverse da quella dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c. accentua la composizione degli interessi sugli interessi;
e) non avere appreso che l’impiego con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO di uno qualsiasi degli ARTIFICI CONTABILI che generano ulteriori interessi iniqui rappresenta un meccanismo secondario di anatocismo che accentua la composizione degli interessi sugli interessi;
f) non avere inteso che l’utilizzo congiunto con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO dei vari meccanismi secondari di anatocismo determina un valore ancora più alto di rata costante posticipata.
Nel dettaglio, si legge sul sito Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) che nel periodo dal 1 agosto 2017 al 22 settembre 2017 vi è stata una Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto ministeriale recante “il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, ai sensi degli articoli, 26, 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, 96-bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.
Si legge sul sito internet del MEF che “L’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (di seguito Testo unico bancario o t.u.b.), come modificato dal decreto 12 maggio 2015 n. 72, di recepimento della direttiva 2013/36/UE in materia di vigilanza prudenziale delle banche, prescrive che gli esponenti delle banche siano idonei allo svolgimento dell’incarico e attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, i requisiti ed i criteri di idoneità che gli essi devono soddisfare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti, le cause che comportano la sospensione temporanea dall’incarico e la sua durata, i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza. Ai sensi del medesimo decreto legislativo, la disciplina attuativa emanata ai sensi dell’articolo 26 del Testo unico bancario si applicherà alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l’articolo 26 nella versione previgente con la relativa disciplina attuativa, recata dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161“.
A seguire il D.M. 18 marzo 1998, n. 161 entrato in vigore il 12 giugno 1998.
Si legge sempre sul sito internet del MEF che “Lo schema di regolamento che viene posto in consultazione riguarda i requisiti degli esponenti dei soli soggetti disciplinati dal Testo unico bancario (banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, IMEL, confidi, sistemi di garanzia dei depositanti). Esso dà attuazione all’articolo 26, t.u.b., introducendo profili del tutto nuovi rispetto al D.M. 18 marzo 1998, n. 161, come i CRITERI di correttezza (che si aggiungono all’onorabilità), competenza (che si aggiungono alla professionalità), indipendenza, adeguata composizione collettiva degli organi. Detta anche la disciplina applicabile ai responsabili delle principali funzioni aziendali (solo per le banche maggiori) e norme sulla verifica di idoneità da parte degli organi aziendali. A tali requisiti si aggiunge una disciplina relativa alla verifica della disponibilità di tempo allo svolgimento dell’incarico e dei limiti al cumulo degli incarichi, volta ad evitare una eccessiva concentrazione degli stessi e un impegno non adeguato, in termini di tempo, dell’esponente bancario designato. Nel testo del decreto si fa leva sul PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ per differenziare i REQUISITI di professionalità degli esponenti, le regole sui limiti al cumulo degli incarichi e sui REQUISITI dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché con riguardo all’adeguata composizione del consiglio di amministrazione. Il PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ non riguarda l’onorabilità e la correttezza, così come l’indipendenza di giudizio: la scelta è imposta dal nuovo articolo 26 t.u.b., ed è in linea con le policy BCE e EBA. Si fa infine presente che per gli intermediari non bancari il decreto prevede, in linea con le specifiche disposizioni del Testo unico bancario, regole differenziate, in alcuni casi non applicando le norme previste per le banche, in altri applicandole solo agli intermediari di maggiore dimensione. Nel complesso la bozza di regolamento rafforza significativamente gli standard di idoneità degli esponenti, in parte elevando i requisiti già previsti dalla disciplina vigente ma soprattutto attraverso l’introduzione dei nuovi profili (correttezza, competenza, composizione collettiva, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, limiti al cumulo degli incarichi), allineando la disciplina italiana agli orientamenti e alle linee guida dell’EBA e della BCE sui requisiti degli esponenti. Il provvedimento non esaurisce l’attuazione del nuovo articolo 26 t.u.b., in quanto modalità e tempi di verifica da parte dell’autorità di vigilanza dovranno essere disciplinati dalla Banca d’Italia con regolamentazione propria”.
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con parere del 16 ottobre 2020 n. 1604, ha analizzato lo schema di decreto legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze inviato il 3 settembre 2020 n. prot. 7219 in attuazione delle sopra elencate previsioni normative del TUB introdotte con la riforma del 2015 (decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, attuativo della Direttiva 2013/36/UE, CRD IV).
Lo schema di decreto sottoposto dal MEF all’esame del Consiglio di Stato ha lo scopo di allineare la disciplina interna sia alle Linee Guida elaborate dall’EBA e dall’ESMA sulla valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali dei soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della CRD IV sia alla Guida BCE sulla verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti delle banche pubblicata dalla Banca Centrale Europea nel 2017.
In sintesi, come evidenzia il Consiglio di Stato, lo schema di decreto sottoposto dal MEF colma anche diverse lacune dell’attuale quadro normativo perchè:
1) introduce una definizione di amministratore indipendente, necessaria per dare effettiva attuazione alle disposizioni di vigilanza che assegnano un ruolo a questi esponenti;
2) introduce una differenziazione tra REQUISITI e CRITERI di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali;
3) impone REQUISITI di professionalità per tutti gli amministratori di banche, ivi incluse le banche di credito cooperativo (il D.M. vigente prevede requisiti di professionalità nelle BCC solo per il presidente e il direttore generale), e aggiorna quelli per i sindaci;
4) contempla una disciplina specifica per i modelli dualistico e monistico.
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020, n. 310 è stato pubblicato il Decreto del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) del 23 novembre 2020 n. 169 rubricato “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.
Il Decreto del MEF del 23 novembre 2020 n. 169 entra in vigore a partire dal 30 dicembre 2020 e sostituisce il D.M. 18 marzo 1998, n. 161 entrato in vigore il 12 giugno 1998.
Le disposizioni del decreto si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Resta ferma la possibilità per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonché limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal Decreto del MEF del 23 novembre 2020 n. 169.
In estrema sintesi, il Decreto del MEF del 23 novembre 2020 n. 169 delinea una completa e significativa riforma della disciplina precedente con l’introduzione di una differenziazione tra REQUISITI e CRITERI.
I REQUISITI, come già nella normativa previgente, sono caratterizzati da elementi di oggettività e tassatività mentre i CRITERI sono connotati da un margine di discrezionalità più ampio e quindi in grado di cogliere in modo sostanziale la qualità degli esponenti, in particolare per quanto riguarda la loro correttezza e competenza.
Oltre ai CRITERI di correttezza (che si aggiungono ai REQUISITI di onorabilità) e competenza (in aggiunta ai REQUISITI di professionalità), vengono introdotti nuovi profili di valutazione quali l’indipendenza di giudizio, l’adeguata composizione collettiva degli organi, la disponibilità di tempo e, per le banche di maggiori dimensioni, limiti al cumulo degli incarichi.
Il Decreto del MEF del 23 novembre 2020 n. 169 punta a rafforzare in modo significativo gli STANDARD DI IDONEITÀ degli esponenti: in primo luogo elevando i REQUISITI già previsti dalla regolamentazione precedente, in secondo luogo introducendo CRITERI che rendono la nuova normativa più stringente di quella attuale e maggiormente adatta a valutare situazioni che, per loro natura, non si prestano a valutazioni automatiche ma richiedono un apprezzamento caso per caso. Tutto ciò avendo cura di bilanciare tali REQUISITI e CRITERI sulla base della dimensione e complessità operativa dell’ente di riferimento, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità.
La disciplina italiana viene così allineata ai più elevati standard europei e si va ad integrare alle disposizioni previste nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.
In dettaglio, il Decreto del MEF del 23 novembre 2020 n. 169 che consta di 27 articoli, distribuiti in 9 Sezioni, si pone in linea con gli indirizzi elaborati in ambito internazionale in tema di requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e di adeguata composizione degli organi, con particolare riguardo agli Orientamenti congiunti dell’Autorità bancaria europea (EBA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’Organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave negli enti creditizi e nelle imprese di investimento, pubblicati nel settembre 2017, e alla Guida della BCE relativa alla verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti delle banche del maggio 2017.
Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal Decreto del MEF del 23 novembre 2020 n. 169.
Ambito di applicazione (art. 2). La nuova disciplina si applica alle banche italiane, alle società capogruppo di gruppi bancari, agli intermediari finanziari, ai confidi, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento, ai sistemi di garanzia dei depositi, alle società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell’albo degli intermediari finanziari e alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari. Rientrano nel perimetro applicativo i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, i membri del collegio sindacale e i responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (vale a dire i responsabili delle funzioni antiriciclaggio, compliance, controllo dei rischi e revisione interna e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (chief financial officer) nonché, ove presente e se diverso da quest’ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’art. 154-bis TUF).
Requisiti di onorabilità degli esponenti (art. 3). Si conferma la disciplina previgente contenuta nel DM 161/98, ampliando la categoria dei reati che, se accertati con sentenza definitiva, fanno venir meno il requisito di onorabilità (ad esempio, quelli previsti dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio).
Requisiti di correttezza degli esponenti (art. 4). Tale criterio, introdotto dalla CRD IV, si riferisce a condotte personali e professionali pregresse (comma 1). Esso può venir meno al verificarsi di una serie di situazioni pregiudizievoli, tra cui le condanne anche non definitive, l’irrogazione di sanzioni amministrative, i provvedimenti disciplinari quali la radiazione o la sospensione da albi professionali, lo svolgimento di incarichi in banche o altri intermediari cui sia stata comminata una sanzione pecuniaria, indagini e procedimenti penali in corso, informazioni negative contenute nella Centrale dei rischi (comma 2).
Valutazione della correttezza (art. 5). Il verificarsi di una o più delle situazioni impeditive non comporta l’inidoneità automatica dell’esponente, ma richiede una valutazione più attenta da parte dell’organo competente, da condursi, avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico (comma 1). Tale valutazione è effettuata sulla base di una serie di parametri, tra i quali l’oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, la frequenza dei comportamenti, la tipologia e l’importo della sanzione irrogata, il lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina, il grado di responsabilità del soggetto nella violazione (comma 2).
Sospensione dagli incarichi (art. 6). La sospensione dall’incarico è invece automatica in caso di condanna a pena detentiva, misura cautelare personale o misure di prevenzione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) e b) del decreto (comma 1). La sospensione, dichiarata senza indugio dall’organo competente e resa nota all’Autorità di vigilanza (BCE o Banca d’Italia per le banche meno significative), può avere una durata massima di 30 giorni o, per l’amministratore delegato o il direttore generale, di 20 giorni dalla delibera dell’organo competente. Entro il suddetto termine, detto organo deve effettuare la valutazione del criterio di correttezza dell’esponente coinvolto, dichiarandone la decadenza o il reintegro (comma 3). Allo stesso organo si richiede di fornire, alla prima occasione utile, una completa informativa all’assemblea sulle decisioni assunte (comma 5).
Requisiti di professionalità (art. 7). La norma effettua una chiara distinzione tra esponenti con incarichi esecutivi ed esponenti privi di incarichi esecutivi. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno un triennio, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero presso società quotate con dimensioni o complessità almeno assimilabili a quelle della banca presso la quale l’incarico deve essere assunto (comma 1). Per gli esponenti con incarichi non esecutivi è invece sufficiente che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente, attività professionali qualificate in ambito creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca, ovvero attività d’insegnamento universitario, ovvero funzioni direttive presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a patto che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto (comma 2). Il presidente del consiglio di amministrazione deve aver maturato un’esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai membri esecutivi e non esecutivi (comma 3). L’amministratore delegato e il direttore generale devono aver maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni con attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore creditizio, finanziario mobiliare o assicurativo oppure presso società quotate o aventi dimensioni o complessità almeno assimilabili a quelle della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale (comma 4).
Requisiti di professionalità per gli esponenti delle banche di credito cooperativo (art. 8). Gli esponenti delle banche di credito cooperativo devono essere scelti tra persone che abbiano esercitato le attività o le funzioni di cui all’art. 7, per un periodo minimo di tempo che varia a seconda della natura dell’incarico. Così sarà sufficiente 1 anno per gli amministratori con incarichi esecutivi e non esecutivi, 3 anni per il presidente del consiglio di amministrazione e 4 anni per l’amministratore delegato e il direttore generale (comma 1). In deroga a quanto sopra previsto, una quota degli amministratori non esecutivi può essere scelta fra persone che abbiano esercitato, per almeno un anno, anche alternativamente: i) attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese o enti del settore della cooperazione del credito; ii) attività d’insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie, comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; iii) funzioni direttive presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, a condizione che le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economiche e finanziarie (comma 2). Tale deroga non si applica al presidente del Consiglio di amministrazione (comma 3). Ai fini della sussistenza dei suddetti requisiti, si tiene conto dell’esperienza maturata nel corso dei venti anni che hanno preceduto l’assunzione dell’incarico (comma 4).
Requisiti di professionalità per i membri del collegio sindacale (art. 9). I sindaci effettivi (almeno uno se l’organo è costituito da tre elementi ovvero almeno due se detto Organo è più numeroso) e almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (comma 1). I restanti componenti del consesso sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l’attività di revisione legale o attività professionali, universitarie o funzioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni pubbliche (comma 2). Al presidente del collegio sindacale viene richiesta un’esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella degli altri membri (comma 3). Per i sindaci che non siano iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell’esperienza maturata durante i venti anni precedenti all’assunzione dell’incarico, restando esclusa la possibilità di cumulo nel caso di esperienze maturate contestualmente (comma 4).
Requisiti di competenza degli esponenti (art. 10). In aggiunta ai requisiti professionali, gli esponenti devono soddisfare criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l’incarico (comma 1). Il criterio è valutato dall’organo competente che: i) prende in considerazione la conoscenza teorica acquisita attraverso studi o percorsi di formazione e l’esperienza pratica maturata in determinati ambiti (mercati finanziari, regolamentazione nel settore bancario e finanziario, gestione dei rischi, sistemi di controllo interno, ecc.); e ii) valuta se la conoscenza teorica e l’esperienza pratica possedute dall’esponente siano idonee rispetto sia ai compiti da svolgere sia alle caratteristiche della banca e del gruppo bancario cui essa eventualmente appartiene in termini di dimensioni, complessità operativa, mercati di riferimento, ecc. (comma 2). Per l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l’expertise maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio (comma 3). La valutazione può essere omessa per l’esponente in possesso del requisito di professionalità maturato per una durata pari a quella prevista nell’Allegato al decreto ministeriale (comma 4), nel quale si differenziano le durate tra due tipologie (banche da un lato e BCC minori ed altri intermediari finanziari dall’altro). Qualora, in sede di valutazione, siano individuate specifiche e limitate carenze, l’organo competente può adottare le misure necessarie a rimuoverle (comma 5).
Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi (art. 11). Gli organi di amministrazione e controllo devono avere una composizione diversificata in modo da: i) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; ii) favorire l’emersione di approcci e prospettive diversi nell’analisi dei temi e nell’assunzione delle decisioni; iii) supportare i processi aziendali maggiormente significativi (strategie, gestione e monitoraggio dei rischi, controllo sull’operato del top management); e iv) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione (comma 1). A tali fini, è considerata con favore la presenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti diversificati per età, genere, durata di permanenza nell’incarico e provenienza geografica, le cui competenze siano idonee a realizzare gli obiettivi delineati nel comma 1, nonché adeguati, in termini quantitativi, ad assicurare un corretto ed efficace funzionamento dell’organo (comma 2). Tale articolo non si applica agli intermediari diversi dalle banche.
Valutazione dell’adeguata composizione collettiva degli organi (art. 12). Ciascun organo è tenuto a identificare in via preventiva la propria composizione quali-quantitativa ottimale e a verificarne la rispondenza a quella effettiva risultante dal processo di nomina (comma 1). Ove emergessero carenze, l’organo competente è tenuto ad adottare le più opportune misure correttive. Se le iniziative intraprese si rivelassero non idonee a ripristinare un’adeguata composizione dell’organo, quest’ultimo formula all’assemblea o all’organo cui competono le nomine degli esponenti raccomandazioni atte a rimuovere le carenze riscontrate (comma 2). Tale articolo, al pari del precedente, non si applica agli intermediari diversi dalle banche.
Requisiti di indipendenza di alcuni amministratori (art. 13). Viene considerato “indipendente” il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra una serie di situazioni che potrebbero condizionare le decisioni consiliari. Tra queste si segnalano quella di esponente partecipante nella banca o che abbia ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca o che abbia ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio d’amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca (comma 1). Per i consiglieri delle BCC, in alternativa ai requisiti sopra indicati, trovano applicazione i requisiti di indipendenza previsti dallo “statuto tipo” approvato dalla capogruppo (comma 2).
Requisiti di indipendenza dei sindaci (art. 14). Non può assumere l’incarico di membro dell’organo di controllo, tra l’altro, la persona che ricopra o abbia ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate (comma 1). Si consente di poter assumere contemporaneamente l’incarico di sindaco o di consigliere di sorveglianza in una o più società dello stesso gruppo bancario (comma 2). Anche per i sindaci delle BCC trova applicazione la norma di cui all’art. 13, comma 2 (comma 3).
Indipendenza di giudizio (art. 15). Tutti gli esponenti aziendali devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico (comma 1). L’organo competente valuta l’indipendenza di giudizio dell’esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni fornite e verifica se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c), h) e i) del decreto possano inficiare l’indipendenza di giudizio dell’esponente o le decisioni dell’organo (comma 3). Qualora i presidi posti a presidio dell’indipendenza di giudizio non siano ritenuti sufficienti a evitare i suddetti rischi, l’organo competente può adottare ulteriori misure e/o modificare compiti e ruolo dell’esponente ovvero, in caso di carenze non eliminabili, dichiararne la decadenza (comma 4).
Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi (art. 16). La disponibilità di tempo rappresenta un requisito necessario ai fini dell’assunzione e dello svolgimento dell’incarico. A tal fine, si richiede all’esponente di comunicare all’organo competente, all’atto della nomina e in caso di fatti sopravvenuti, gli incarichi ricoperti altrove e le altre attività, situazioni o fatti che possono incidere significativamente sulla disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, situazioni o fatti richiedono (comma 1). Sulla scorta delle informazioni acquisite, l’organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare all’incarico è idoneo per l’efficace esercizio dello stesso (comma 3). Se l’esponente dichiara per iscritto di poter dedicare almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione dell’organo competente può essere omessa purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) gli incarichi detenuti dall’esponente non superano i limiti previsti dall’art. 17 del decreto; ii) la condizione precedente è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto; iii) l’esponente non ricopre l’incarico di amministratore delegato o direttore generale né è presidente di un organo o di un comitato (comma 4). In caso di valutazione negativa, l’organo competente chiede all’esponente di rinunciare a incarichi o attività ulteriori o di assumere impegni specifici per assicurare la necessaria disponibilità di tempo, ovvero adotta misure diverse, tra le quali la revoca di deleghe o compiti specifici o l’esclusione da comitati. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell’esponente ma concorre alla valutazione dell’idoneità dell’esponente (comma 5).
Limiti al cumulo degli incarichi (art. 17). E’ fatto divieto a ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa di assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre imprese superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: i) un incarico esecutivo e due incarichi non esecutivi; ii) quattro incarichi non esecutivi (comma 1). Ai fini del calcolo dei limiti si tiene conto dell’incarico ricoperto nella banca (comma 2). Qualora venga accertato il superamento della soglia e l’esponente non rinunci all’incarico o agli incarichi che determinano detto superamento entro il termine di 30 giorni, l’organo competente ne pronuncia la decadenza (comma 3).
Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo (art. 19). La norma consente l’assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo rispetto ai limiti indicati dall’art. 17, a condizione che ciò non pregiudichi la possibilità per l’esponente di dedicare all’incarico presso la banca tempo adeguato a svolgere le proprie funzioni (comma 1). A tale scopo, l’organo competente prende in considerazione, tra l’altro, la dimensione e la complessità operativa della banca o di altro organismo presso cui verrebbe svolto l’incarico aggiuntivo e la sua durata (comma 2). Non può beneficiare di tale facoltà, tra l’altro, l’esponente che ricopre presso la banca il ruolo di amministratore delegato, direttore generale o presidente dell’organo amministrativo e di controllo o di altro comitato endo-consiliare (comma 3).
Responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (art. 20). Ai soggetti in epigrafe si applicano le norme relative ai requisiti di onorabilità (art. 3), ai criteri di correttezza (art. 4) e alla valutazione della correttezza (art. 5). La valutazione del criterio di competenza può essere omessa se il soggetto abbia maturato un’esperienza nel medesimo incarico per almeno un triennio negli ultimi sei anni in una banca con analoghe caratteristiche dimensionali e operative.
Valutazione dell’idoneità (art. 23). La norma disciplina il processo di valutazione dell’idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché dell’adeguatezza della composizione collettiva dell’organo e del rispetto dei limiti al cumulo delle cariche sia al momento della nomina sia successivamente al verificarsi di eventi che possono incidere sulla situazione dell’esponente o del responsabile, sul ruolo da questi ricoperto all’interno della banca o sulla composizione collettiva dell’organo (comma 1). La verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità viene condotta, di norma, dall’organo competente prima che l’esponente o il responsabile delle principali funzioni aziendali assuma l’incarico (comma 2). In caso di rinnovo dell’incarico, l’organo competente non dovrà procedere a una nuova verifica, salvo il ricorrere di eventi sopravvenuti che possano incidere sull’idoneità dell’esponente (comma 3). La valutazione avviene sulla base delle informazioni fornite dall’interessato e di ogni altra informazione rilevante disponibile. Il verbale della riunione deve fornire puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate e delle motivazioni in base alle quali l’esponente o il responsabile di una delle funzioni principali è stato ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico (comma 6). Ove venga accertata l’inidoneità, l’organo pronuncia la decadenza con l’astensione dell’interessato (comma 7); qualora si tratti di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, la decisione viene presa con il parere motivato del comitato nomine o, se non presente, dagli altri consiglieri indipendenti. La decadenza è pronunciata dalla maggioranza dei componenti dell’organo, con l’astensione dell’interessato, e comunicata all’assemblea alla prima occasione utile (comma 8).
Verifica dell’autorità di vigilanza (art. 24). Ricevuta la documentazione concernente la verifica dei requisiti sussistenti in capo agli esponenti aziendali, la Banca d’Italia, secondo modalità e tempi da essa previsti, valuta l’idoneità degli esponenti, l’adeguatezza della composizione collettiva dell’organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi (comma 1). Alla Banca d’Italia, fermi i poteri che le spettano in base al TUB e alle relative disposizioni attuative, è riconosciuto il potere di pronunciare la decadenza, secondo i criteri stabiliti dal decreto (comma 2). Restano fermi i poteri della Banca centrale europea in materia nei confronti delle banche qualificate come “significative”, ai sensi del Regolamento UE/1024/2013, istitutivo del Meccanismo di vigilanza unico (comma 3).