IL PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE” DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA È ILLECITO CIVILMENTE E PENALMENTE


Si rinvia sia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 sia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZE ARTICOLO 821, COMMA 3, C.C. del 23 marzo 2020 sia all’articolo NEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONE del 08 giugno 2021 sia all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021 sia all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 sia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023 dove si cerca di semplificare il più possibile le nozioni matematiche, empiriche e giuridiche per dimostrare che il sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata è illecito civilmente e penalmente.

Per aiutare a comprendere questa semplificazione si ricorda che da un punto di vista matematico l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ rappresenta la funzione matematica con la quale si applica l’interesse sul capitale e, quindi, è il REGIME DEGLI INTERESSI applicato. In letteratura matematica, le equazioni del PRINCIPIO DI EQUITÀ note sono quelle del REGIME SEMPLICE e quelle del REGIME COMPOSTO.

Invece, in dottrina matematica per LEGGE DEGLI INTERESSI applicata si intende che oltre a scegliere l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME DEGLI INTERESSI si fissa anche l’EPOCA DI IMPOSTAZIONE DELL’EQUILIBRIO DELLO SCAMBIO e il TASSO DI INTERESSE: ad esempio, è una LEGGE DEGLI INTERESSI progettare uno scambio con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 al tasso annuo del 10% mentre è un’altra LEGGE DEGLI INTERESSI stabilire uno scambio con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m al tasso annuo del 10%. In altre parole, quando varia uno fra il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME DEGLI INTERESSI, l’EPOCA DI IMPOSTAZIONE DELL’EQUILIBRIO DELLO SCAMBIO e il TASSO DI INTERESSE varia la LEGGE DEGLI INTERESSI.

Si deve però osservare che sebbene il solo variare dell’EPOCA DI IMPOSTAZIONE DELL’EQUILIBRIO DELLO SCAMBIO cambi la LEGGE DEGLI INTERESSI, quando si utilizza il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con il medesimo tasso annuo si ottiene il medesimo risultato per effetto della PROPRIETÀ DELLA SCINDIBILITÀ. Invece, con il medesimo tasso annuo, il solo variare dell’EPOCA DI IMPOSTAZIONE DELL’EQUILIBRIO DELLO SCAMBIO quando si utilizza il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE non solo cambia la LEGGE DEGLI INTERESSI ma cambia anche il risultato perché non sussiste la PROPRIETÀ DELLA SCINDIBILITÀ.

Si evidenzia che per i finanziamenti rateali che sono operazioni di medio/lungo termine l’applicazione dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO NON rispetta la proporzionalità degli interessi rispetto al capitale e al tempo, dal momento che sviluppa interessi in maniera più che proporzionale al capitale e al tempo. Invece, l’applicazione dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE garantisce la diretta proporzionalità dell’interesse rispetto al capitale e al tempo.

Ovviamente, la mancanza della PROPRIETÀ DELLA SCINDIBILITÀ determina che l’applicazione dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE cambia la proporzione di interessi rispetto al tempo fra l’impostazione iniziale in t_0 e l’impostazione finale in t_m al medesimo tasso annuo. Questa circostanza ha una rilevanza laddove si volesse chiudere anticipatamente l’operazione.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”