
L’art. 3, comma 3, della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha introdotto nel codice penale con decorrenza dal 01/01/2015 l’art. 648-ter.1 rubricato “Autoriciclaggio” che al comma 1 prevede che “[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa“.
L’art. 3, comma 3, della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha contestualmente modificato l’art. 25 octies del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231 sia nella rubrica in “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” sia nel contenuto in ” 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231″.
Nel rinviare all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE, queste modifiche normative aggravano “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art 533 c.p.p. la responsabilità penale individuale dei Bancari latu sensu degli intermediari che hanno dolosamente previsto (o NON hanno impedito di prevedere) nei contratti di finanziamento rateale il REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE” e del sistema “ITALIANO” previsti dalla dottrina matematica o di altri sistemi “INVENTATI” previsti dalle prassi commerciali in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. configurando, di conseguenza, il reato-mezzo di TRUFFA e, a determinate condizioni, il reato-fine di USURA. Conseguentemente, con decorrenza dal 01/01/2015, i Bancari latu sensu degli intermediari interessati rispondono anche del reato di AUTORICICLAGGIO ex art. 648-ter.1.
Ovviamente, queste modifiche normative confermano la responsabilità penale dell’intermediario per il reato di AUTORICICLAGGIO ex art. 25 octies del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231 in vigore dal 29/12/2007 se l’ente non dimostra che la previsione contrattuale del truffaldino REGIME COMPOSTO nei contratti di finanziamento rateale è avvenuta per iniziativa di un determinato Bancario latu sensu che ha superato volontariamente gli accorgimenti organizzativi posti dall’intermediario ad impedimento di ciò.
In altre parole, la responsabilità penale dell’intermediario per il reato di AUTORICICLAGGIO si configura per la disponibilità ed uso a favore della persona giuridica del denaro riveniente dal reato-mezzo di TRUFFA e, a certe condizioni, dal reato-fine di USURA, in conseguenza di determinazioni organizzative standardizzate che prevedono l’uso illecito del REGIME COMPOSTO nel calcolo degli interessi nei contratti di finanziamento rateale.
Nell’eventualità di accertata responsabilità penale dell’intermediario per NON aver adottato le misure idonee organizzative per impedire l’uso del truffaldino REGIME COMPOSTO nei contratti di finanziamento rateale e, quindi, per NON aver evitato la commissione del reato-mezzo di TRUFFA e, a determinate condizioni, del reato-fine di USURA, non solo sussiste la responsabilità ex art. 25 octies del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231 ma si concretizza anche la responsabilità ex art. 25 sexies del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231 per ABUSI DI MERCATO perché è indubitabile che la standardizzazione dei contratti di finanziamento rateali fanno conseguire agli intermediari un profitto di “rilevante entità”.
Reato di Autoriciclaggio con la responsabilità penale dell’intermediario ex D.lgs. n. 231/2001
Si evidenzia che per la sussistenza della responsabilità penale dell’intermediario per il reato di “Autoriciclaggio” NON occorre che il reato-mezzo di TRUFFA e, a certe condizioni, il reato-fine di USURA, siano stati giudizialmente accertati. A questo proposito, si segnalano le motivazioni della sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 10 gennaio 2020 n. 20493 dove si legge che “L’esistenza di un delitto anteriore, se pure non giudizialmente accertato, deve comunque ricorrere ai fini dell’astratta configurabilità della condotta criminosa alternativamente contestata, nel senso che la sua sussistenza deve comunque risultare al giudice, incidendo anche sulla completezza della contestazione la verifica dell’esistenza di relazioni tra il ricorrente ed ambienti criminali ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali era derivato quel denaro o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo”. Pertanto, con riguardo ai DELITTI PRESUPPOSTI, questi NON devono essere specificamente individuati ed accertati ma è sufficiente che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili e contestati.
Inoltre, per la sussistenza della responsabilità penale dell’intermediario per il reato di “Autoriciclaggio”, la sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 15 settembre 2020 n. 27228 ha ribadito che “il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970)”.
A seguire la sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 7 giugno 2018 n. 30401.
Si ricorda che, per la sussistenza della responsabilità penale dell’intermediario per il reato di “Autoriciclaggio”, la sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 20 dicembre 2019 n. 7860 ha stabilito che è richiesta una condotta dotata di particolare capacità dissimulatoria idonea a provare che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto. Conseguentemente, gli Ermellini hanno evidenziato che vengono in rilievo tutte le condotte di sostituzione che avvengono attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris o “segmento ulteriore” che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall’occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante.
Alla luce dei principi di diritto sanciti della Cassazione Penale, Sezione II, del 20 dicembre 2019 n. 7860, si può affermare che è una condotta dotata di particolare capacità dissimulatoria quella dei Bancari latu sensu degli intermediari che hanno dolosamente previsto (o NON hanno impedito di prevedere) l’impiego del REGIME COMPOSTO nei contratti di finanziamento rateale in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. configurando il reato-mezzo di TRUFFA e, a determinate condizioni, il reato-fine di USURA.
Secondo i principi di diritto sanciti della Cassazione Penale, Sezione VI, del 05 novembre 2020 n. 14402 l’accertamento ex ante della concreta idoneità dissimulatoria della condotta tipica è condicio sine qua non per la configurabilità della fattispecie. Si legge nelle motivazioni che “La Corte di cassazione ha chiarito in modo condivisibile, quanto al tema della identificazione della concreta capacità dissimulatoria della condotta punibile a titolo di autoriciclaggio, che le valutazioni del caso debbono essere orientate da un criterio di idoneità ex ante. Il Giudice deve collocarsi al momento del compimento della condotta e verificare, sulla base degli elementi di fatto di cui dispone, se in quel momento l’attività posta in essere avesse un idoneità dissimulatoria, ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita, atteso che il disvelamento non é rivelatore della non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva. Ciò che caratterizza la fattispecie in esame é la reimmissione nel circuito dell’economia reale di beni di provenienza delittuosa, con un’attività che ne ostacoli la tracciabilità; occorre cioé che la condotta abbia una concreta idoneità dissimulatoria.”
È indubitabile che soddisfa il “criterio di idoneità ex ante” della concreta idoneità dissimulatoria la condotta dei Bancari latu sensu degli intermediari che hanno dolosamente previsto (o NON hanno impedito di prevedere) l’impiego del REGIME COMPOSTO nei contratti di finanziamento rateale in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. configurando il reato-mezzo di TRUFFA e, a determinate condizioni, il reato-fine di USURA.
Si segnala la massima della sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 18 febbraio 2021 n. 24273 che stabilisce che “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 648-ter codice penale non è necessario che la CONDOTTA DI REIMPIEGO presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall’utilizzo di beni di provenienza illecita”.
Art. 19 – Confisca del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231
Dall’entrata in vigore del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231 si concretizza con il riconoscimento della responsabilità penale dell’intermediario per il reato di AUTORICICLAGGIO anche l’obbligatoria misura di sicurezza patrimoniale della CONFISCA: “1. Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.“
Si evidenzia che la sentenza della Cassazione Penale, Sezione VI, del 20 giugno 2024 n. 30604 stabilisce che “… (…) … Il sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 231 del 2001 qualifica espressamente la CONFISCA come una delle sanzioni principali, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. c). La natura di sanzione principale, che la differenzia dalla confisca prevista nel codice penale, è ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza, essendosi affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca del profitto del reato prevista dagli artt. 9 e 19 D.Lgs. n. 231 del 2001 si configura come sanzione “principale, obbligatoria ed autonoma”, anche rispetto alle altre previste a carico dell’ente, come ad esempio quella configurata dall’art. 6, quinto comma, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell’ente. (Sez.U, n. 26654 del 27/3/2008, Fisia Impianti Spa, Rv. 239925; Sez.U, n. 11170 del 25/9/2014, dep.2015, Uniland Spa, Rv. 263680; Sez.6, n. 19052 del 10/1/2013, Fall. Tecno Hospital Srl, Rv. 255255). … (…) …”. Per questo motivo, in caso di PATTEGGIAMENTO, la sentenza della Cassazione Penale, Sezione VI, del 20 giugno 2024 n. 30604 stabilisce che “… (…) … Nel caso della CONFISCA ex artt. 9 e 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, in considerazione della natura obbligatoria, le parti non potranno concordarne l’esclusione, se non nei casi in cui si ritenga che l’illecito non ha prodotto alcun profitto per l’ente, mentre dovrà sempre rientrare nell’oggetto dell’accordo la quantificazione della misura ablatoria, sia essa diretta o per equivalente. In buona sostanza, l’accordo sulla “sanzione” e, quindi, anche su quella particolare figura costituita dalla confisca, consente alle parti di sottoporre al giudice una proposta che copra l’intero trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 9 cit. Qualora il giudice ritenga che le parti sono addivenute all’erronea esclusione della confisca, individuando l’esistenza di un profitto derivante dall’illecito, ovvero nel caso in cui ritenga incongrua la quantificazione della confisca, dovrà rigettare l’accordo sulla pena. Viceversa, deve escludersi la possibilità che le parti non si accordino sulla CONFISCA, rimettendone la determinazione al giudice, proprio perché in tal modo il patteggiamento risulterebbe parziale, non comprendendo tutte le sanzioni normativamente previste per l’illecito dell’ente. … (…) …”.
La sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 29 gennaio 2025 n. 4753 stabilisce che “… (…) … Preliminarmente, giova evidenziare le differenze tra le nozioni di prodotto, profitto e prezzo del reato: a) il PRODOTTO DEL REATO è costituito dalle cose create, trasformate o acquisite mediante esso, dunque, è il risultato empirico del reato, ciò che l’agente ottiene direttamente dalla attività illecita posta in essere; b) il PROFITTO è il beneficio patrimoniale, l’utile, il lucro, il vantaggio economico che si ricava dal reato, in via diretta ovvero indiretta o mediata; c) il PREZZO, infine, è costituito dal compenso o dall’utilità dati o promessi per la commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 47553 del 05/10/2023, Bannino, Rv. 285829 – 01, in motivazione, par. 3.2.; Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258636 – 01) … (…) …”.
Ciò posto, il Supremo Consesso ha affermato nella sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 29 gennaio 2025 n. 4753 che “… (…) …nel caso in cui la LEGGE QUALIFICA COME REATO UNICAMENTE LA STIPULA DI UN CONTRATTO A PRESCINDERE DALLA SUA ESECUZIONE, è evidente che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (c.d. “REATO CONTRATTO“) e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l’effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa, Rv. 239924 – 01, in motivazione). Dunque, quando l’illecito penale si immedesima integralmente con il contratto concluso dalle parti, determinandone peraltro la nullità per contrarietà a norme imperative, la CONFISCA attinge l’intero ricavo da esso derivante, poiché non vi è alcuna ragione di operare una differenziazione ai fini della quantificazione del profitto rilevante rispetto ai costi sostenuti … (…) …”.
In merito alla CONFISCA nel caso di PATTEGGIAMENTO, la sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 29 gennaio 2025 n. 4753 critica espressamente i principi di diritto della sentenza della Cassazione Penale, Sezione VI, del 20 giugno 2024 n. 30604 sopra analizzata affermando che il percorso logico argomentativo della Sezione VI nel 2024 “… (…) …a giudizio del Collegio, non convince, perché sottovaluta il dato per cui la CONFISCA, a differenza delle altre sanzioni che prevedono una forbice edittale, non consente valutazioni discrezionali del giudice né in ordine all'”an”, né in ordine al “quantum”, poiché è la norma che la impone in relazione ad un catalogo di reati specificamente indicati e che ne determina la misura, parametrandola sull’entità del prezzo o del profitto derivato dall’illecito. La CONFISCA di cui si discute, invero, è una sanzione che non è commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, circostanze queste che richiedono una valutazione discrezionale del giudice, ma è diretta a privare l’autore del beneficio economico tratto dall’illecito. Dunque, benché costituisca sanzione principale, ha caratteristiche peculiari, che la distinguono dalle altre previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001. Del resto e solo per completezza, deve osservarsi che, anche accedendo all’ipotesi prospettata nella sentenza in esame, di necessario scorporo dal “quantum” di profitto delle eventuali restituzioni in favore della persona offesa e da questa accettate, si sarebbe in presenza di un’operazione vincolata, matematica, che non imporrebbe valutazioni discrezionali, in quanto eseguibile sottraendo ad un valore definito (dato dal profitto complessivo inizialmente ottenuto) altro valore ben determinato (le restituzioni nelle more ipoteticamente intervenute). In conclusione, la CONFISCA di cui all’art. 19 cit. non è nella disponibilità delle parti ed è del tutto irrilevante la circostanza che “non avesse formato oggetto dell’accordo tra le parti, essendo certa la determinazione dei beni profitto da reato destinati all’ablazione (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 12508/2010 Rv. 246731). Trattasi poi di confisca obbligatoria, e quindi di un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle parti, e di cui l’imputato deve comunque tenere conto nell’operare la scelta del “patteggiamento”” (Sez. 2, n. 20046/2001 cit.). … (…) …”.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.