LE MORATORIE DEI PAGAMENTI DEI FINANZIAMENTI RATEALI PER COVID-19 NON DEVONO ESSERE SEGNALATE IN CENTRALE RISCHI

Sul sito della Banca d’Italia sono specificate le seguenti informazioni:

4) Che succede in Centrale dei rischi se aderisco alle “moratorie” del decreto legge “Cura Italia” o ad altre stabilite nell’ambito di altri provvedimenti legislativi, accordi o protocolli di intesa? Vengo segnalato come cattivo pagatore?

No. La Banca d’Italia ha fornito agli intermediari specifiche indicazioni (vedi comunicazione del 23 marzo 2020) in caso di adesione alle “moratorie” previste dal decreto legge “Cura Italia” e da altre analoghe previsioni di legge, accordi o protocolli d’intesa. In particolare, non verranno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese. Inoltre, il cliente non potrà essere segnalato a sofferenza dal momento in cui la moratoria gli è stata concessa. È importante precisare che (i) il diretto interessato non ha diritto alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza se questa è stata iscritta in un momento antecedente la concessione della moratoria, e (ii) in Centrale dei rischi la richiesta di una moratoria non qualifica in alcun modo il richiedente come un “cattivo pagatore”. Peraltro, possono beneficiare delle moratorie solo i clienti che alla data della richiesta non hanno segnalazioni di inadempienze negli obblighi contrattuali rispetto a prestiti ricevuti (clienti in bonis).

5) Se un intermediario non rispetta le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia con la comunicazione del 23 marzo 2020 e mi classifica comunque a sofferenza che devo fare?

Tutti abbiamo il diritto di sapere se siamo segnalati nella Centrale dei rischi (CR), da chi e come. La Banca d’Italia tutela questo diritto e garantisce l’accesso gratuito ai dati della CR. Se si accede ai propri dati tramite la piattaforma Servizi online e soprattutto se si è muniti di una identità digitale (SPID o CNS) la risposta è fornita di norma in pochi minuti. In alternativa, è possibile presentare la richiesta a una delle Filiali della Banca d’Italia (tramite PEC, posta ordinaria e, in periodi normali, anche recandosi presso gli sportelli). Una volta che abbiamo acquisito i nostri dati disponibili nella CR, abbiamo il diritto di chiedere la correzione delle informazioni presenti se le riteniamo sbagliate. A tal fine possiamo rivolgerci alla banca o alla società finanziaria segnalante o presentare un esposto alla Banca d’Italia (anche in questo caso lo si può fare tramite i Servizi online).

6) Dove posso informarmi meglio sulla Centrale dei rischi della Banca d’Italia?

Sul sito della Banca d’Italia si trovano molte informazioni sulla Centrale dei rischi, ai seguenti link:

Servizi al cittadino/ accesso ai dati della centrale dei rischi

Servizi al cittadino/ accesso ai dati della centrale dei rischi/ domande frequenti

Pubblicazioni/guide della Banca d’Italia/ la Centrale dei rischi in parole semplici 

economiapertutti.bancaditalia.it/ #andratuttobene. Le risposte all’emergenza coronavirus

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.