Come precisato matematicamente nel sotto-paragrafo rubricato “Il problema generale dello scambio fra più pagamenti e il principio di equivalenza” alle pagine 105/106 del manuale di Eugenio Levi, Corso di Matematica Finanziaria, La Goliardica Milano,edizione del 1953 e alle pagine 155/156/157 del manuale di Eugenio Levi, Corso di Matematica Finanziaria, La Goliardica Milano,edizione del 1959, il contratto fra le parti deve necessariamente fissare il vincolo di “un’epoca di riferimento” perché le prestazioni di una parte (l’importo della somma erogata data) e le controprestazioni dell’altra (l’importo complessivo delle rate pagate) “riportandole, con la legge di interesse o sconto prescelta, all’epoca di riferimento pure prefissata, il valore delle prime eguagli il valore delle seconde”. In altre parole, se l’atto di finanziamento prevede effettivamente il lecito REGIME SEMPLICE, nel regolamento contrattuale deve essere necessariamente stabilito anche che il valore della rata costante posticipata si deve determinare con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, o con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto: infatti, solo con la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento” le parti sanno esattamente quale deve essere l’importo della rata corretto che rispetta la volontà pattizia.
Si evidenzia che normalmente nell’atto di erogazione è previsto il REGIME COMPOSTO con il “sistema francese” della rata costante posticipata e NON è mai fissato pattiziamente in maniera espressa il vincolo di “un’epoca di riferimento” perché i bancari latu sensu, applicando il REGIME ANATOCISTICO, NON ritengono necessaria questa norma contrattuale. La motivazione dei bancari latu sensu risiede sicuramente nella circostanza che nel REGIME COMPOSTO, dato che quest’ultimo è una legge di interesse SCINDIBILE, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 e quello che si specifica con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m è identico.
Conseguentemente, da un punto di vista strettamente matematico, in sostituzione dell’illecita rata pattizia determinata dai bancari latu sensu con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO si può ricalcolare la rata costante posticipata nel REGIME SEMPLICE o con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 che individua il valore costante attraverso la determinazione degli importi delle RATE ATTUALIZZATE al momento della conclusione del contratto o con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m che individua il valore costante attraverso la determinazione degli importi dei MONTANTI al momento del termine del contratto.
In altre parole, nel ricordare che il REGIME SEMPLICE NON è una legge di interesse SCINDIBILE e, quindi, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto, entrambe le due modalità algebriche possono essere utilizzate in sostituzione da un punto di vista strettamente matematico.
In realtà, nel rinviare sia all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 sia all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, se l’interprete riconosce la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. del “sistema francese”, solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” può essere utilizzato in sostituzione da un punto di vista strettamente giuridico.
In definitiva, la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..
Si rinvia all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, all’articolo PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI, all’articolo VERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI 4 (E CONSEGUENTI INEQUIVOCABILTÀ GIURIDICHE), all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI e all’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464.