
QUADRO NORMATIVO
Il Regolamento UE dell’8 giugno 2016 n. 1011 (c.d. REGOLAMENTO BENCHMARK o BRM) rubricato “Sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014” entrato in vigore il 1 gennaio 2018 ha fatto dell’Unione Europea una delle prime aree a prevedere un regime regolamentare onnicomprensivo e obbligatorio che norma tutti i benchmark finanziari.
Il REGOLAMENTO BENCHMARK proibisce agli utilizzatori sottoposti alla supervisione europea di fare uso di un tasso benchmark, a meno che l’amministratore dell’indice non abbia ricevuto l’approvazione da un regolatore nazionale appartenente ad uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e a meno che il tasso di riferimento ed il suo amministratore non siano iscritti nel registro dei tassi benchmark tenuto presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA).
I tassi benchmark sono di fondamentale importanza per la stabilità finanziaria. Pertanto, rivestono un ruolo centrale nei mercati finanziari, in quanto sono ampiamente usati nel contesto economico da individui ed organizzazioni. I più comuni tassi benchmark sono l’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e EUROSHORT-TERM RATE (ESTR).
Attualmente è in corso una consultazione da parte della Commissione Europea per valutare una proposta di modifica della Benchmark Regulation che mira a limitare il perimetro della regulation (e quindi i requisiti di governance e controllo) ai soli tassi benchmark significativi e critici. Tale modifica, tutt’ora in fase di analisi, dovrebbe diventare operativa a partire dal 1 gennaio 2026.
Il REGOLAMENTO BENCHMARK, al fine di minimizzare il rischio che uno o più tassi benchmark di riferimento possano subire una variazione sostanziale o essere dismessi nonostante i finanziati continuino ad avere delle esposizioni indicizzate a quei tassi benchmark, stabilisce che i contratti devono contenere delle CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SOSTITUZIONE (c.d. CLAUSOLE DI FALLBACK) che permettano di individuare un tasso benchmark di riferimento alternativo quale sostituto e le ragioni alla base della scelta.
Il REGOLAMENTO BENCHMARK stabilisce inoltre che, qualora le CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SOSTITUZIONE (c.d. CLAUSOLE DI FALLBACK) trovassero applicazione, gli intermediari devono assicurare sia che i contratti siano il più possibile coerenti con le previsioni originarie sia che il tasso benchmark di riferimento alternativo sia un tasso trasparente ed equo.
REGOLAMENTO BENCHMARK 2016 TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE
REGOLAMENTO BENCHMARK 2016 TESTO VIGENTE (a seguito delle modifiche del REGOLAMENTO (UE) 2021/168 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2021)
Il Decreto legislativo 7 Dicembre 2023, n. 207, entrato in vigore l’11 gennaio 2024 ha introdotto nel Testo Unico Bancario (TUB) l’art. 118 bis.
La norma dispone che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet i PIANI DI SOSTITUZIONE dei tassi benchmark di riferimento previsti dall’articolo 28 par. 2 del REGOLAMENTO BENCHMARK e utilizzati per la parametrizzazione dei tassi di interesse applicati ai contratti.
I PIANI DI SOSTITUZIONE specificano le azioni che sono intraprese in caso di variazioni sostanziali o cessazione dei tassi benchmark di riferimento e si applicano ai contratti relativi a prodotti e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB.
ART. 118 bis TUB VIGENTE
Ai clienti delle banche ad inizio 2025 è arrivato un avviso di modifica del contratto da parte delle banche. La scadenza fissata per gli istituti è quella del 10 gennaio 2025, entro la quale banche e intermediari finanziari avrebbero dovuto inviare alla propria clientela una comunicazione con evidenziata la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto” per l’introduzione nel regolamento pattizio della CLAUSOLA CONTRATTUALE DI SOSTITUZIONE (c.d. CLAUSOLA DI FALLBACK)in applicazione del nuovo art. 118 bis del TUB, relativo ai PIANI DI SOSTITUZIONE da pubblicare sul sito internet dell’intermediario.
Si evidenzia che anche se la comunicazione è fatta in ottemperanza alla normativa, non si tratta di una mera formalità.
Qualora non siano rispettate le modalità prescritte dalla normativa è prevista l’inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dei tassi benchmark di riferimento e in tal caso, troverà applicazione l’indice sostitutivo definito ai sensi del REGOLAMENTO BENCHMARK. Nel caso in cui, invece, il tasso benchmark di riferimento non sia definito, troverà applicazione il tasso previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB, ovvero il tasso previsto dall’art. 125-bis, comma 7, lett. a), del TUB per i contratti di credito di cui al Titolo VI, Capo II, del TUB in materia di credito al consumo.
ESEMPIO DI CLAUSOLA DI FALLBACK
L’APPARENTE TRASPARENZA DEI NUOVI INDICI DI RIFERIMENTO GENERA MAGGIORE TRUFFA NEL REGIME COMPOSTO
Nel rinviare sia all’articolo EURIBOR: L’UNICA QUOTAZIONE UFFICIALE È QUELLA BASE 360 sia all’articolo LA TRASPARENZA DEL MAIN REFINANCING OPERATION (MRO) O TASSO BCE RISPETTO ALL’EURIBOR sia all’articolo LA TRUFFA NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE QUANDO IL PARAMETRO ASSUME VALORE NEGATIVO sia all’articolo IL PARAMETRO DELL’IRS NEI PRESTITI RATEALI A TASSO FISSO, si evidenzia che nei PIANI DI SOSTITUZIONE pubblicati sui siti internet degli intermediari si prevede per la sostituzione del tasso benchmark EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) sia il tasso benchmark EUROSHORT-TERM RATE (ESTR) sia il tasso benchmark MAIN REFINANCING OPERATIONS (MRO) sia il tasso benchmark EFTERM (Forward-looking €STR-based term rate).
Il tasso benchmark EUROSHORT-TERM RATE (ESTR) è un tasso ufficiale della BCE pubblicato dal 01/10/2019 che riflette i costi di prestito overnight non garantito in euro all’ingrosso delle banche situate nell’area dell’euro. L’ESTR viene pubblicato in ogni giorno lavorativo TARGET2 in base alle transazioni condotte e regolate nel giorno lavorativo TARGET2 precedente (la data di reporting “T”) con una data di scadenza di T+1 che si ritiene siano state eseguite a condizioni di libera concorrenza e quindi riflettono i tassi di mercato in modo imparziale.
Il tasso benchmark MAIN REFINANCING OPERATIONS (MRO) è un tasso ufficiale della BCE pubblicato dal 01/01/1999 ed è il tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento. In queste operazioni le banche possono prendere in prestito fondi dalla BCE contro ampie garanzie su base settimanale a un tasso di interesse predeterminato. Il tasso è fissato al di sopra del tasso benchmark DEPOSIT FACILITY.
Il tasso benchmark EFTERM (Forward-looking €STR-based term rate) è un tasso NON ufficiale dell’EUROPEAN MONEY MARKETS INSTITUTE (EMMI) pubblicato dal 14/11/2022 ed è un tasso benchmark a termine basato sull’EUROSHORT-TERM RATE (ESTR) prospettico calcolato per cinque scadenze, note come “tenori”: una settimana e uno, tre, sei e dodici mesi. Il tasso benchmark EFTERM misura l’evoluzione media prevista (ovvero prospettica) dei costi di prestito overnight non garantiti all’ingrosso in euro delle banche dell’area euro su periodi di durata definiti.
Sebbene sia il tasso benchmark EUROSHORT-TERM RATE (ESTR) sia il tasso benchmark MAIN REFINANCING OPERATIONS (MRO) sianotassi ufficialidella BCE e, quindi, come da REGOLAMENTO BENCHMARK, sianotassi trasparenti ed equi da utilizzare nelle CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SOSTITUZIONE (c.d. CLAUSOLE DI FALLBACK), il loro impiego genera una MAGGIORE TRUFFA NEL REGIME COMPOSTO perché il loro valore percentuale è generalmente più alto di quello delle aliquote sia dell’EURIBOR base 360 sia dell’EURIBOR base 365.
CONFRONTO QUOTAZIONI DAL 01/10/2019 FRA EUROSHORT-TERM RATE E EURIBOR BASE 360
CONFRONTO QUOTAZIONI DAL 01/10/2019 FRA EUROSHORT-TERM RATE E EURIBOR BASE 365
CONFRONTO QUOTAZIONI DAL 01/10/2019 FRA MAIN REFINANCING OPERATIONS E EURIBOR BASE 360
CONFRONTO QUOTAZIONI DAL 01/10/2019 FRA MAIN REFINANCING OPERATIONS E EURIBOR BASE 365
Dato che il REGOLAMENTO BENCHMARK stabilisce che, qualora le CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SOSTITUZIONE (c.d. CLAUSOLE DI FALLBACK) trovassero applicazione, gli intermediari devono assicurare che i contratti siano il più possibile coerenti con le previsioni originarie, si auspica che queste modificazioni riguardino anche lo SPREAD che deve essere sommato sia al tasso benchmark EUROSHORT-TERM RATE (ESTR) sia al tasso benchmark MAIN REFINANCING OPERATIONS (MRO) e, che, pertanto, vi sia un’effettiva vigilanza della Banca d’Italia.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.