
La Commissione europea ha proposto il 30 giugno 2021 la revisione di due normative dell’UE per rafforzare i diritti dei consumatori in un mondo ridefinito dalla digitalizzazione e dalla pandemia di COVID-19. La Commissione rinforza la rete di sicurezza dei consumatori dell’UE, ad esempio facendo in modo che i prodotti pericolosi siano richiamati dal mercato o che le offerte di credito siano presentate ai consumatori in maniera chiara e facilmente leggibile su dispositivi digitali. La proposta aggiorna sia la vigente direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, sia le norme dell’UE sul credito al consumo a tutela dei consumatori.
La direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori ha istituito un quadro armonizzato a livello dell’UE per il credito al consumo e ha fornito una solida base per garantire ai consumatori europei un accesso equo al credito. Tuttavia, dall’entrata in vigore della direttiva nel 2008 la DIGITALIZZAZIONE ha profondamente modificato il processo decisionale e le abitudini dei consumatori in generale.
Scopo della revisione è far fronte a questi sviluppi e, quindi, in primo luogo adattare la normativa europea al nuovo contesto sociale per assicurare una maggior tutela dei consumatori nell’utilizzo dei dispositivi tecnologici/digitali, per poi passare ad interventi in grado di:
- migliorare le norme sulla valutazione del merito creditizio, consentendo l’utilizzo di dati specifici il cui esame dovrebbe aumentare le possibilità di prevenire eventuali situazioni di sovraindebitamento;
- includere tra i prestiti anche quelli più rischiosi attualmente non contemplati dal regolamento UE, come i prestiti inferiori a 200 euro;
- limitare il costo del credito per i consumatori;
- supportare i consumatori in difficoltà attraverso l’impiego di specifiche misure di concessione dei finanziamenti e servizi di consulenza sui debiti;
- introdurre specifici requisiti per le imprese così da valorizzare maggiormente le esigenze dei consumatori, garantendo al tempo stesso che il proprio personale abbia un’adeguata conoscenza e competenza in materia di credito.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.