Si legge nella motivazione che le “elementari nozioni di tecnica bancaria portano a credere, sul filo della scolastica distinzione tra operazioni bancarie attive ed operazioni bancarie passive, che l’attività consistente nell’erogazione del credito, rendendo la banca creditrice del capitale e degli interessi, costituisce operazione attiva, con la conseguenza che, per il periodo successivo all’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il tasso sostitutivo, come sancito dal suo art. 5, comma 1, lett. a), non va identificato in quello MASSIMO previsto per i BOT, bensì in quello MINIMO“.
CASSAZIONE, SENTENZA DEL 24-12-2020 N. 29576
Si legge nella motivazione che “Ritiene il Collegio che il congegno integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, del Testo Unico Bancario, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, “rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”, debba essere inteso nel senso dell’applicazione del tasso MINIMO ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, ed il tasso MASSIMO ai saldi creditori (saldi avere), derivanti invece dalle operazioni passive.
La distinzione tra operazioni attive a passive va poi senz’altro effettuata sulla base delle comuni regole di tecnica bancaria, secondo cui:
– sono operazioni passive quelle di raccolta fondi, con cui la banca si procura i mezzi necessari alla sua funzione di intermediazione creditizia, così divenendo debitrice verso coloro che le forniscono i mezzi; esse determinano il sorgere di costi, costituiti da interessi passivi;
– sono operazioni attive quelle di impiego fondi, con cui la banca utilizza i mezzi in suo possesso, divenendo creditrice verso i destinatari dei fondi; esse determinano il sorgere di ricavi, costituiti da interessi e commissioni attive”.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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