TRIBUNALE DI CREMONA, SENTENZA DEL 12-01-2022 N. 8

L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice

La sentenza del Tribunale di Cremona del 12/01/2022 n. 8 stabilisce che “… (…) … in difetto di specificazione del regime finanziario, dovrà applicarsi quello in CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, essendo l’unico in linea con il disposto dell’art. 821 c.c. … (…) …” perché “… (…) … è la proprietà di proporzionalità a distinguere il regime dell’interesse semplice … Tale criterio di proporzionalità, si trova specificato nell’art. 821 del codice civile: “I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto” ed è stato più volte richiamato nelle sentenze di Cassazione Civile del 27/01/1964 n.191, di Cassazione Civile del 25/10/1972 n. 3224, di Cassazione Civile del 23/11/1974 n. 3797 e di Cassazione Civile Sez. Tributaria del 07/10/2011 n. 20600, che presentano, tutte, stessa massima:Trova applicazione il principio generale in base al quale, ove occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l’importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l’ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare (art 821 terzo comma cod civ)”. In questo senso, il fatto che l’ammontare degli interessi per un periodo infrannuale sia direttamente proporzionale al numero di giorni da considerare rispetto ai giorni dell’anno, dà la certezza che il regime a cui si riferiscono le sentenze è quello semplice e non può essere quello composto. Infatti, solo nel regime semplice questo criterio di diretta proporzionalità è garantito, mentre nel regime composto ciò non avviene”.

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice

La sentenza del Tribunale di Cremona del 12/01/2022 n. 8 stabilisce che “In dottrina è stato affermato che “… il monte interessi, corrispondente all’effettivo esborso, è dipendente, oltre che dal TAN, dal regime impiegato; questo peculiare aspetto rimane facilmente sottratto all’attenzione dell’operatore retail che associa al TAN la misura del prezzo”. Poiché gli interessi prodotti dall’utilizzo dell’ammortamento alla FRANCESE sono superiori (in quanto risentono della capitalizzazione insita nella formula strutturata sulla produzione di interessi in misura esponenziale), sarebbe sufficiente, ai fini della determinatezza, che fosse indicata in contratto l’aliquota (più alta) corrispondente agli interessi espressi in REGIME SEMPLICE, che chiarirebbe qual è l’effettivo prezzo (limitatamente al tasso) del contratto. In sostanza, un T.A.N. in REGIME COMPOSTO e l’equivalente T.A.N. in REGIME SEMPLICE “conduce al medesimo risultato economico, ma solo quest’ultimo costituisce l’effettivo prezzo, espressione economica del costo in ragione d’anno al quale va incontro il mutuatario” … (…) … È perciò consequenziale ritenere che le clausole inerenti il calcolo degli interessi nel contratto in questione non siano determinate, posto che ad un medesimo T.A.N. possono corrispondere monti interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato. Poiché per un medesimo tasso espresso dal TAN, l’ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che regolano le modalità di produzione e pagamento, il prezzo del finanziamento può risultare, per l’operatore economico, formalmente inespresso e indeterminato. La legge matematica che regola la determinazione dell’oggetto del contratto rimane celata nell’implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell’art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l’esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di ‘eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto’, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall’art. 1284 c.c. (sulla validità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi stipulata ex art. 1284 c.c., cfr Cass. n. 25205/2014; conf. Cass. n. 8028/2018)”.

Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto

La sentenza del Tribunale di Cremona del 12/01/2022 n. 8 stabilisce che “Il REGIME COMPOSTO, utilizzato nella specie per il calcolo delle rate costanti dei due mutui, genera per la parte mutuataria un significativo maggior onere, in termini di interessi, rispetto a quello SEMPLICE. Da ciò la questione, sollevata in dottrina già da alcuni tempi, se l’incremento del monte interessi determinato dall’impiego del REGIME COMPOSTO per il calcolo della rata sia da considerare tra i costi del mutuo rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G. In una recente sentenza del Tribunale di Roma n. 2188/2021, giudice dott. Basile, è stato ritenuto – in adesione alla seconda C.T.U. esperita in quel giudizio – che “… alla stregua di una corretta interpretazione della norma di cui all’art. 644, IV co., c.p., … tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all’erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nel regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA nella redazione del piano di ammortamento (alla FRANCESE) …” … (…) … La rilevanza al fine della determinazione del T.E.G. dell’onere occulto generato dal REGIME FINANZIARIO COMPOSTO di calcolo delle rate era stata in precedenza già riconosciuta, con dovizia di argomentazioni, dal Tribunale di Massa sentenze n. 90/2020 e n. 384/2020 pronunciate dal giudice Dott. Provenzano. Anche la Corte d’Appello di Bari, sentenza n. 1890/2020, c.i. rel. dott.ssa Romano, ha evidenziato che la previsione contrattuale relativa al tasso di interesse, espresso dal T.A.N., è “… insufficiente a determinare il monte interessi (espressione del
prezzo effettivo del finanziamento) in caso di adozione – non dichiarata in contratto – del regime di capitalizzazione composta”, aggiungendo la rilevanza dei costi occulti, costituiti “… in difetto di pattuizione scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi, il “differenziale di costo” implicato dall’impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice”… (…) … Chiarito ciò, occorre ora determinare in concreto l’incidenza sul T.E.G. dell’onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario.”

Si evidenzia che la sentenza NON è stata appellata.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”