Nel rinviare all’articolo L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL SISTEMA “FRANCESE” per informazioni più dettagliate sia sull’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in GENERALE sia sull’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME COMPOSTO degli interessi quando NON è indicato in contratto il TAE calcolato con il REGIME ANATOCISTICO sia sull’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME SEMPLICE degli interessi perchè NON è indicato in contratto il TAE calcolato con il REGIME LINEARE in conseguenza del riconoscimento giudiziale della violazione della norma imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c., in considerazione che la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 17/07/2023 n. 1190, Presidente Dott. Maria Tulumello, Consigliere Dott. Vittoria Gabriele, Consigliere Relatore Dott. Annamaria Laneri, ha riformato la sentenza del Tribunale di Cremona del 23/04/2019 n. 287, G.o.t. Avv. Nunzia Corini, nostro malgrado siamo costretti a confutare da un punto di vista matematico, empirico e giuridico quanto dedotto in sentenza dal Giudice di primo grado per contrastare i principi di diritto affermati nella pronuncia del Collegio bresciano.
Come scrive il nostro padre costituente Calamandrei in “Elogio di un giudice scritto da un avvocato”, la verità storica (nel nostro caso matematica) è spesso diversa dalla verità processuale. La gente comune si auspica che l’obiettivo fondamentale del giudice consista nel far emergere la verità storica affinché tra questa e il giudizio finale vi sia una perfetta coincidenza. Un’unica cosa è certa: la forza della VERITÀ è dirompente, è una valanga che non può essere arrestata.
PREMESSA METODOLOGICA
- Dato che NON abbiamo a disposizione sia i 4 contratti di finanziamento rateale sia l’elaborato peritale del CTU Dott. Paolo Stella Monfredini nominato dal Giudice di prime cure, NON siamo in grado di esprimere considerazioni certe sulla sussistenza dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in GENERALE;
- Dato che NON abbiamo a disposizione sia i 4 contratti di finanziamento rateale sia l’elaborato peritale del CTU Dott. Paolo Stella Monfredini nominato dal Giudice di prime cure, per la determinazione dei conteggi sia dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME COMPOSTO degli interessi sia della percentuale dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME SEMPLICE degli interessi sia del quantitativo della TENTATA TRUFFA del tasso corrispettivo sia dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso alla fase fisiologica del contratto, abbiamo utilizzato i dati dedotti sia nella sentenza del Tribunale di Cremona del 23/04/2019 n. 287 sia nella sentenza della Corte di Appello di Brescia del 17/07/2023 n. 1190;
- Tutti i conteggi allegati sia dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME COMPOSTO degli interessi sia della percentuale dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME SEMPLICE degli interessi sia del quantitativo della TENTATA TRUFFA del tasso corrispettivo sia dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso alla fase fisiologica del contratto sono stati determinati tenendo conto di quanto illustrato matematicamente, empiricamente e giuridicamente nell’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020, nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022, nell’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, nell’articolo NEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONE del 08 giugno 2021, nell’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021 e nell’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023;
- Tutti i conteggi allegati sia dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME COMPOSTO degli interessi sia della percentuale dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME SEMPLICE degli interessi sia del quantitativo della TENTATA TRUFFA del tasso corrispettivo sia dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso alla fase fisiologica del contratto sono stati determinati con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perchè il SOFTWARE GRATUITO MUTUI di questo sito internet elabora, ovviamente, solo dei calcoli parziali.
TRIBUNALE DI CREMONA, SENTENZA DEL 23/04/2019 N. 287
Si legge nella sentenza che gli avvocati di parte attrice hanno domandato giudizialmente “la declaratoria di gratuità dei mutui per USURARIETÀ dei tassi e comunque la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. (dunque l’illegittimità degli interessi) per INDETERMINATEZZA derivante dall’applicazione dell’ammortamento “ALLA FRANCESE” e conseguente compensazione tra quanto pagato in eccesso e quanto richiesto dalla banca” perchè, da una parte, “tutti i contratti di mutuo e il finanziamento chirografario sarebbero colpiti da USURA ORIGINARIA per effetto della sommatoria dei tassi corrispettivo e moratorio” e, dall’altra parte, perchè “il piano di ammortamento cosiddetto “ALLA FRANCESE” comporterebbe l’applicazione di un TASSO EFFETTIVO superiore a QUELLO NOMINALE indicato in contratto per effetto di anatocismo, dal momento che le rate erano state calcolate con la FORMULA DELL’INTERESSE COMPOSTO, non espressamente indicata in contratto”.
Nella pronuncia giudiziale si legge che gli avvocati della Banca hanno affermato che “la FORMULA del calcolo della rata costante secondo l’ammortamento ALLA FRANCESE non determinava la produzione di interessi anatocistici nonostante l’utilizzo dell’INTERESSE COMPOSTO, e che – ai fini della verifica dell‘USURA – il tasso di mora non potesse essere cumulato al tasso di interesse corrispettivo”.
Il G.o.t. Avv. Nunzia Corini ha decretato che “A prescindere dalla questione dell’ANATOCISMO nel piano di ammortamento ALLA FRANCESE, che la dottrina matematica in questi ultimi tempi ha iniziato a rivalutare con contributi tecnici utili anche al giurista (mentre la giurisprudenza dominante sembra essersi attestata sull’argomento che l’anatocismo è escluso dal fatto che l’interesse di ogni rata si calcola sul debito residuo del periodo precedente), e sebbene il concetto di INTERESSE COMPOSTO noto alla matematica finanziaria non sia necessariamente equivalente a quello di ANATOCISMO coniato dal legislatore, resta il fatto che il regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante, non è stato esplicitato in alcuno dei mutui oggetto di causa. E siccome l’ammortamento ALLA FRANCESE non è l’unico che consente di pervenire ad una rata costante (come il C.T.U. ha più volte dimostrato in altre perizie), la questione è rilevante ai fini della determinatezza della clausola inerente il calcolo degli interessi, poiché – a seconda del regime finanziario adottato – diverso è il monte interessi che ne deriva. … (…) … Da quanto sopra discende la violazione dell’art. 1284, comma 3, c.c., non in quanto l’ordinamento vieti l’utilizzo della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA (a meno che produca ANATOCISMO), bensì perché non può affermarsi la conformità a detta norma del criterio di determinazione degli interessi (nella specie ultralegali) indicato in contratto, che produce effetti invalidanti anche sulla volontà contrattuale del mutuatario in merito alla relativa clausola, poiché – come espresso dalla S.C. – se le difficoltà di calcolo non rilevano, i criteri di calcolo devono però essere riportati con esattezza in contratto. Perciò la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel mutuo, da un punto di vista giuridico, non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c. … (…) … In nessun punto delle difese attoree si eccepisce che senza la clausola, affermata e poi risultata nulla, il mutuatario non avrebbero stipulato i contratti; di conseguenza opera la sostituzione delle clausole nulle ex art. 1419, comma 2, c.c., e quindi – ai sensi del terzo comma dell’art. 1284 c.c. – l’applicazione del tasso di INTERESSE LEGALE in luogo di quello ultralegale. … (…) … Stante la carenza dei documenti necessari, il C.T.U. non ha potuto determinare l’entità delle rate costanti al tasso sostitutivo sopra indicato e in regime finanziario di INTERESSE SEMPLICE, per cui non è possibile allo stato stabilire gli importi pagati in eccesso dalla mutuataria (in caso di adempimento fino ad oggi dell’obbligo restitutorio) o la minor somma dovuta alla banca (in caso di inadempimento). … (…) … Il piano di ammortamento dei quattro mutui oggetto di causa, dovranno quindi essere ricalcolati a rata costante in regime di INTERESSE SEMPLICE e, a parziale modifica di quanto ritenuto in altre decisioni, con applicazione del TASSO LEGALE, fermi restando gli oneri e le spese pattuiti”.
Nell’evidenziare che uno dei due avvocati di parte attrice è l’Avv. Di Loreto Serafino del foro di Roma, attualmente in sospensione volontaria ai sensi dell’art.20, comma 2, L.247/2012, fondatore di SDL CENTROSTUDI SPA ed ex imputato del procedimento penale n. 2537/2017 presso il Tribunale di Brescia, Giudice Dott.ssa Chiara Desenzani, concluso il 15 novembre 2021 con la dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di truffa in quanto lo stesso risulta estinto per intervenuta prescrizione come da informazioni pubblicate dalla parte civile Deborah Betti, l’affermazione che “il piano di ammortamento cosiddetto “ALLA FRANCESE” comporterebbe l’applicazione di un TASSO EFFETTIVO superiore a QUELLO NOMINALE indicato in contratto per effetto di anatocismo, dal momento che le rate erano state calcolate con la FORMULA DELL’INTERESSE COMPOSTO, non espressamente indicata in contratto” è incompleta e, conseguentemente, fuorviante da un punto di vista matematico: infatti, se si applica REGIME COMPOSTO, il TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) è superiore al TASSO ANNUO NOMINALE degli interessi corrispettivi solo se le rate di PREAMMORTAMENTO e di AMMORTAMENTO hanno cadenza infrannuale (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale) ed è utilizzato il tasso periodale NON equivalente per determinare il loro importo. In altre parole, nel rinviare all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO del 14 luglio 2023, da un punto di vista matematico occorre precisare il tasso periodale con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO
e non con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE
Da un punto di vista giuridico, l’obbligo di usare la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO è stata sancita dalla Banca d’Italia nel PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 con la norma “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”. Conseguentemente, nella fattispecie concreta dei 4 contratti di finanziamento rateale, gli avvocati di parte attrice avrebbero dovuto contestare specificatamente che i bancari latu sensu della convenuta, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., non potevano non sapere che se è contrattualmente previsto in maniera espressa o in maniera tacita l’uso del tasso NON equivalente periodale, da una parte, il valore della rata costante posticipata INFRANNUALE è più alto in conseguenza dell’uso di questo MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO e, dall’altra, sussiste l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL TASSO CORRISPETTIVO nel REGIME COMPOSTO ex art. 117, comma 4, TUB se nel regolamento pattizio non è indicata, oltre alla percentuale del TASSO ANNUO, anche l’aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO degli interessi (ovviamente, l’aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i tassi giornalieri equivalenti ex art. 821, comma 3, c.c. e ex normativa di trasparenza deve tenere conto delle prospettate rate contrattuali sia di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia di AMMORTAMENTO poiché il debito principale, nonostante vi siano scadenze periodiche, è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico e, quindi, ogni pagamento di rata non può essere considerato un debito autonomo).
L’affermazione degli avvocati della Banca che “la FORMULA del calcolo della rata costante secondo l’ammortamento ALLA FRANCESE non determinava la produzione di interessi anatocistici nonostante l’utilizzo dell’INTERESSE COMPOSTO” è falsa da un punto di vista matematico. In primis, si evidenzia che per la sussistenza dell’ANATOCISMO matematico contrario all’art. 821, comma 3, c.c. NON occorre che vi sia il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, vale a dire la trasformazione degli interessi debitori scaduti in capitale che, a sua volta, genera altri interessi. Infatti, a pag. 31 del manuale di Eugenio Levi, Corso di Matematica Finanziaria, La Goliardica Milano, edizione del 1953, c’è il paragrafo “I,1,6 Capitalizzazione e suo significato” che enuncia che “Le leggi e i regimi di interesse si dicono anche leggi e regimi di capitalizzazione. Originalmente capitalizzazione significa capitalizzazione degli interessi, e cioè trasformazione degli interessi in capitale, e cioè il fatto per cui contrattualmente si stabilisce (nelle operazioni a lunga scadenza) che periodicamente gli interessi si aggiungono al capitale, e da quel punto in poi l’interesse si calcola sul montante (con la formula prestabilita). È questo il concetto elementare di interesse composto (o anatocismo, vedi I,3). In questo senso ci possono essere leggi di interesse senza capitalizzazione e leggi con capitalizzazione. Si è però diffusa l’abitudine di usare il termine capitalizzazione per intendere variazione dell’entità del capitale con il passare del tempo, cioè andamento del montante nel tempo. In questo senso ogni legge di interesse è una legge di capitalizzazione”. Pertanto, sin dal 1953, la dottrina matematica sottolinea espressamente che il concetto di capitalizzazione non è strettamente collegato alla trasformazione degli interessi in capitale e, quindi, la legge dell’INTERESSE COMPOSTO genera sempre ANATOCISMO matematico anche quando questo è di tipo “GENETICO” come nella determinazione della rata costante posticipata tramite la semplice applicazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE.
Per comprendere in modo inequivocabile che il sistema FRANCESE è nel REGIME ANATOCISTICO, bisogna concentrarsi sul fatto che esistono 2 formule per calcolare la rata costante posticipata, una nel REGIME SEMPLICE e una nel REGIME COMPOSTO. L’ANATOCISMO PRIMARIO degli interessi CORRISPETTIVI si evidenzia facilmente confrontando il risultato numerico del semplice impiego di queste 2 equazioni matematiche. Infatti, il valore di una rata costante posticipata, a parità di SOMMA EROGATA, di PERIODICITÀ dei rimborsi, di NUMERO di rate e di tasso annuo è più alto se si usa il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO al posto dell’impiego del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE: LA DIFFERENZA FRA IL VALORE DELLE 2 RATE MOLTIPLICATO PER IL NUMERO TOTALE DEI RIMBORSI RATEALI mostra in maniera elementare l’importo complessivo dell’ANATOCISMO “GENETICO” alla data del contratto. La 2° FASE del processo matematico del conseguenziale piano di ammortamento passa, quindi, in secondo piano perché è in questa 1° FASE che sono determinati gli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI sia nel REGIME SEMPLICE (sistema LINEARE) che nel REGIME COMPOSTO (sistema FRANCESE).
L’esistenza del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE per calcolare la rata costante posticipata consente a chiunque di capire in maniera basilare che gli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI, determinati nella 1° FASE con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (sistema FRANCESE), non possono essere definiti successivamente nella 2° FASE del piano di ammortamento come degli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI privi di ANATOCISMO perché calcolati nel REGIME SEMPLICE. Conseguentemente, l’attenzione deve essere posta sull’esistenza del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE che individua la rata costante posticipata che consente di specificare nella 1° FASE quali sono gli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI leciti ex art. 821, comma 3, c.c.: questo importo è elementarmente dato dalla DIFFERENZA FRA IL VALORE COMPLESSIVO OTTENUTO MOLTIPLICANDO LA RATA IN SEMPLICE PER IL NUMERO TOTALE DEI RIMBORSI RATEALI E L’IMPORTO DELLA SOMMA EROGATA.
Quanto finora illustrato in maniera basica è già sufficiente a dimostrare che le previsioni contrattuali dei 4 contratti di finanziamento rateale della fattispecie concreta hanno obbligato parte attrice a rimborsare un quantitativo illecito di interessi CORRISPETTIVI ANATOCISTICI: infatti, non può essere ignorata dai bancari latu sensu delle convenute, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., l’esistenza del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE per calcolare la rata costante posticipata. L’ANATOCISMO PRIMARIO può essere amplificato nel suo importo se, quando si usa l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO, si impiegano i principali MECCANISMI SECONDARI DI ANATOCISMO matematico contrari all’art. 821, comma 3, c.c.: il primo è quello della ponderazione dei periodi rateali diversa da quella dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (ANNO “COMMERCIALE”, ANNO CIVILE “NON CORRETTO” e ANNO “MISTO”) e, il secondo, è quello dell’impiego del tasso periodale NON equivalente per nel caso di rimborsi infrannuali.
Nel ricordare che la CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 03-09-2015 CAUSA C-89-14, a seguito di un rinvio pregiudiziale di un’ordinanza interlocutoria della CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA del 11/02/2014 n. 3006, ha confermato che in Italia è obbligatorio il REGIME SEMPLICE perché “… (…) … il diritto italiano ammette il calcolo degli interessi sugli interessi (ANATOCISMO), per qualsiasi obbligazione pecuniaria e quindi anche per i crediti dello Stato, soltanto nei limiti previsti dall’articolo 1283 del codice civile … (…) … ” , il G.o.t. Avv. Nunzia Corini NON ha correttamente motivato quando ha decretato che “Il piano di ammortamento dei quattro mutui oggetto di causa, dovranno quindi essere ricalcolati a rata costante in regime di INTERESSE SEMPLICE “ perchè NON ha indicato la normativa violata che impone il REGIME SEMPLICE e, cioè, la norma imperativa mai derogata dell’art. 821, comma 3, c.c. che sancisce il principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al CAPITALE che al TEMPO di impiego dello stesso), principio sotteso anche dal disposto dell’art. 1284 comma 1, primo inciso, in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un’aliquota percentuale del capitale “in ragione” di un determinato arco temporale (l’anno)
La conferma della NON corretta motivazione risiede anche nell’affermazione “… (…) … non in quanto l’ordinamento vieti l’utilizzo della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA (a meno che produca ANATOCISMO)” perché la legge dell’INTERESSE COMPOSTO genera sempre ANATOCISMO matematico contrario all’art. 821, comma 3, c.c. anche quando questo è di tipo “GENETICO” come nella determinazione della rata costante posticipata tramite la semplice applicazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE.
Quanto all’affermazione del G.o.t. Avv. Nunzia Corini che “resta il fatto che il regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante, non è stato esplicitato in alcuno dei mutui oggetto di causa. E siccome l’ammortamento ALLA FRANCESE non è l’unico che consente di pervenire ad una rata costante (come il C.T.U. ha più volte dimostrato in altre perizie), la questione è rilevante ai fini della determinatezza della clausola inerente il calcolo degli interessi, poiché – a seconda del regime finanziario adottato – diverso è il monte interessi che ne deriva“, affermazione che ha comportato la dichiarazione giudiziale di sussistenza dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in GENERALE, si evidenzia che sembrerebbe che negli ATTI di mutuo o nei PIANI DI AMMORTAMENTO allegati della fattispecie concreta sia presente anche la dicitura “ALLA FRANCESE”: conseguentemente, siccome in tutti i testi della dottrina matematica il nomen iuris della norma del regolamento contrattuale “ALLA FRANCESE” presuppone l’applicazione della sola formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO, applicazione confermata nella fattispecie concreta dal valore numerico delle rate di PREAMMORTAMENTO e AMMORTAMENTO presente nei PIANI DI AMMORTAMENTO allegati, è inequivocabile solo la volontà dolosa della BANCA CONVENUTA di violare la norma imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c.. In altre parole, solo l’eventuale mancata previsione contrattuale sia della “percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo di tempo determinato” sia del “criterio di calcolo” dell’aliquota del TASSO PERIODALE collegato al TASSO ANNUO CORRISPETTIVO fa venire a meno il requisito di determinabilità in GENERALE imposto sia dall’art. 1284, comma 3, c.c. sia dell’art. 1346 c.c. sia dall’art. 117, comma 4, del TUB (si rinvia alla sentenza della Cassazione del 27/11/2014 n. 25205).
Quanto all’affermazione del G.o.t. Avv. Nunzia Corini che “Il piano di ammortamento dei quattro mutui oggetto di causa, dovranno quindi essere ricalcolati a rata costante in regime di INTERESSE SEMPLICE e, a parziale modifica di quanto ritenuto in altre decisioni, con applicazione del TASSO LEGALE, fermi restando gli oneri e le spese pattuiti”, si evidenzia che l’art. 127 del TUB, comma 4, nella versione in vigore dal 19/09/2010 al 17/12/2010, e comma 2, nelle versioni in vigore dal 18/12/2010 a oggi, stabilisce che “Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice”: per conseguenza, la sussistenza di una nullità c.d. “di protezione” ex Titolo VI del TUB deve obbligare il giudice a decretare la tutela più vantaggiosa per il finanziato se la causa è stata introdotta dopo il 19/09/2010 indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto perchè l’art. 127 del TUB, comma 4 o comma 2 è una norma di natura processuale e non sostanziale. Dato che normalmente da un punto di vista empirico la SANZIONE del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB è più vantaggiosa rispetto alla SANZIONE del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284, comma 3, c.c., il giudice scegliendo la corretta SANZIONE CIVILE del TUB non preclude al finanziato la più ampia ed incisiva tutela di natura sanzionatoria anche alla luce del brocardo lex specialis derogat generali.
Utilizzando i dati dedotti sia nella sentenza del Tribunale di Cremona del 23/04/2019 n. 287 sia nella sentenza della Corte di Appello di Brescia del 17/07/2023 n. 1190, si allegano ora i conteggi sia dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME COMPOSTO degli interessi sia della percentuale dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME SEMPLICE degli interessi sia del quantitativo della TENTATA TRUFFA del tasso corrispettivo sia dell’aliquota del TEG FINANZIAMENTO strettamente connesso alla fase fisiologica del contratto determinati con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perchè il SOFTWARE GRATUITO MUTUI di questo sito internet elabora, ovviamente, solo dei calcoli parziali.
Una precisazione metodologica è opportuna perché il CTU Dott. Paolo Stella Monfredini nominato dal Giudice di prime cure ha confuso l’aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO degli interessi con la percentuale dell’INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC) (si ricorda sia che l’aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) deve essere calcolata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i tassi giornalieri equivalenti ex art. 821, comma 3, c.c. ed ex normativa di trasparenza sia che la stessa deve essere precisata tenendo conto delle prospettate rate contrattuali sia di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia di AMMORTAMENTO poiché il debito principale, nonostante vi siano scadenze periodiche, è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico e, quindi, ogni pagamento di rata non può essere considerato un debito autonomo).
Nel rinviare all’articolo IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC dove si dimostra che per determinare la percentuale dell’ISC/TAEG sia il DECRETO del MINISTERO DEL TESORO del 08-07-1992 n. 818800 sia la NORMATIVA DI TRASPARENZA della BANCA d’ITALIA tempo per tempo vigente stabiliscono l’uso della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i tassi giornalieri equivalenti, si evidenzia che l’ordinanza della Cassazione del 22-05-2023 n. 14000 ha stabilito che “4.3. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l’ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l’art. 117, comma 6 TUB. Tale impostazione giuridica è del tutto coerente con il principio di diritto – cui il Collegio intende dare continuità – enunciato da Cass. n. 39169/2021, … (…) … D’altra parte, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG, è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del CREDITO AL CONSUMO, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125 bis, comma 6 TUB … (…) …” o, meglio, nell’ambito della disciplina dell’art. 124 TUB vigente dal 01/01/1994 al 18/09/2010 e dell’art. 125 bis TUB vigente dal 19/09/2010 a oggi che stabiliscono che “il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto“.
Al contrario, la normativa che obbliga l’indicazione nel regolamento pattizio dell’aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i tassi giornalieri equivalenti, normativa sussistente quando espressamente o implicitamente è utilizzato il tasso periodale NON equivalente per determinare le prospettate rate contrattuali sia di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia di AMMORTAMENTO nei prestiti con di rimborsi infrannuali, comporta, se la stessa è violata, l’applicazione nel periodo dal 01/01/1994 al 18/09/2010 dell’art. 117, comma 7, del TUB che prevedeva “7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto“ e, nel periodo dal 19/09/2010 a oggi, dell’art. 117, comma 7, del TUB che prevede “7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione“.
I dati dedotti sia nella sentenza del Tribunale di Cremona del 23/04/2019 n. 287 sia nella sentenza della Corte di Appello di Brescia del 17/07/2023 n. 1190 sono i seguenti:
“1) mutuo agrario ipotecario di Lit. 800.000.000 (euro 413.165,52) in data 22.11.1999 da restituire in 240 rate mensili posticipate, di cui le prime 24 (con scadenza dal 22.12.1999 al 22.11.2001) dell’importo di Lit. 3.066.667 (euro 1.583,80) per soli interessi e le restanti 216 dell’importo pari, al momento della stipula, a Lit. 5.452.960 (euro 2.816,22) (con scadenza dal 22.12.2001 al 22.11.2019) comprensive di quota capitale e quota interessi, questi ultimi calcolati al tasso annuo variabile in base alla media percentuale Euribor 6 mesi, arrotondata ai 5 centesimi superiori, riferita al secondo mese solare antecedente la data di stipula del contratto ovvero la scadenza della rata in corso di ammortamento, maggiorata di uno spread pari all’1,5%, per cui la misura iniziale del saggio di interesse risulta pari al 4,60%; il contratto prevede che il tasso non possa comunque scendere al di sotto della soglia minima del 4%, prescindendosi in tal modo dalle variazioni in diminuzione del parametro di riferimento; … (…) … Il C.T.U. ha poi calcolato che: – nel mutuo del 22.11.1999 il T.A.N. (= 4,6%) è inferiore a quello effettivo, pari al 4,76%”.
“2) mutuo agrario ipotecario a stato avanzamento lavori di euro 300.000,00 in data 15.9.2004 da restituire, previo preammortamento di 12 mesi, in 168 rate mensili posticipate, pari – al momento della stipula – ad euro 2.290,89, comprensive di quota capitale e quota interessi; gli interessi sia di preammortamento sia di ammortamento sono pattuiti al tasso annuo variabile in base alla media aritmetica semplice mensile Euribor 6 mesi, arrotondata ai 5 centesimi superiori, riferita al secondo mese solare antecedente la data di stipula del contratto (pari a tale data al 2,20%) ovvero la scadenza della rata in corso di ammortamento, maggiorata di uno spread pari all’1,5%, per cui la misura iniziale del saggio di interesse risulta pari al 3,70%; il contratto prevede che il tasso non possa comunque scendere al di sotto della soglia minima del 3,25%, prescindendosi in tal modo dalle variazioni in diminuzione del parametro di riferimento; l’ISC indicato in contratto è pari al 3,874% … (…) … Il C.T.U. ha poi calcolato che: ‒ nel mutuo del 15.9.2004, a fronte di un T.A.N. del 3,7%, l’I.S.C. indicato in contratto corrisponde al tasso effettivo determinato dal C.T.U. (= 3,87%)”.
“3) contratto di mutuo chirografario (prestito agrario di dotazione) di euro 150.000,00 in data 16.2.2006, da restituire in 72 rate mensili, di cui le prime 4 (con scadenza trimestrale dal 16.5.2006 al 16.2.2007) dell’importo di euro 1.368,75 per soli interessi e le restanti 68, posticipate, dell’importo pari, al momento della stipula, ad euro 2.445,09 (con scadenza dal 16.3.2007 al 16.10.2012), comprensive di quota capitale e quota interessi; questi ultimi calcolati al tasso annuo variabile in base alla media aritmetica semplice mensile Euribor 6 mesi, arrotondata ai 10 centesimi superiori, riferita al mese solare antecedente la data di stipula del contratto (pari a tale data al 2,65%) ovvero la scadenza della rata in corso di ammortamento, maggiorata di uno spread pari all’1%, per cui la misura iniziale del saggio di interesse risulta pari al 3,65%; il contratto prevede che il tasso non possa comunque scendere al di sotto della soglia minima del 2,75%, prescindendosi in tal modo dalle variazioni in diminuzione del parametro di riferimento; l’ISC indicato in contratto è pari al 3,818% … (…) … Il C.T.U. ha poi calcolato che: ‒ nel mutuo chirografario con garanzia Confidi del 16.2.2006 il T.A.N. (= 3,65%) e l’I.S.C. (= 3,81%) indicati in contratto sono inferiori al tasso effettivo, pari al 4,09% (la maggior entità rispetto all’I.S.C. è stata attribuita dal C.T.U. al fatto che la banca – diversamente dalle istruzioni della Banca d’Italia – non ha incluso nel T.E.G., ancorché indicati in contratto, gli oneri direttamente riferibili alla specifica operazione di finanziamento; in particolare le spese di istruttoria accessorie alla pratica e le commissioni di garanzia corrisposte al Confidi all’atto dell’erogazione del credito)”.
“4) mutuo agrario ipotecario a stato avanzamento lavori di euro 1.150.000,00 in data 2.7.2007 da restituire, previo preammortamento di massimo 6 mesi (con rate trimestrali posticipate) (quindi, con 2 rate trimestrali di preammortamento), in 234 rate mensili posticipate, pari – al momento della stipula – ad euro 7.961,67, comprensive di quota capitale e quota interessi; gli interessi sia di preammortamento sia di ammortamento sono pattuiti al tasso annuo variabile in base alla media aritmetica semplice mensile Euribor 3 mesi, arrotondata ai 5 centesimi superiori, riferita al mese antecedente la data di stipula del contratto (pari a tale data al 4,15%) ovvero la scadenza della rata in corso di ammortamento, maggiorata di uno spread pari all’1,25%, per cui la misura iniziale del saggio di interesse risulta pari al 5,40%; il contratto prevede che il tasso non possa comunque scendere al di sotto della soglia minima del 2,75%, prescindendosi in tal modo dalle variazioni in diminuzione del parametro di riferimento; l’ISC indicato in contratto è pari al 5,581%. … (…) … Il C.T.U. ha poi calcolato che: ‒ nel mutuo del 2.7.2007 a stato avanzamento lavori e successivo atto in data 30.4.2008 di quietanza e determinazione dell’inizio dell’ammortamento, a fronte di un T.A.N. rispettivamente del 5,40% e del 5,85%, gli I.S.C. indicati nei due atti corrispondono sostanzialmente ai tassi effettivi determinati dal C.T.U. (= 5,585% e 6,001%)”.
CONTEGGI DEL FINANZIAMENTO DEL 22/11/1999
Nel rinviare all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021 dove si illustra compiutamente che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico, l’importo costante delle 24 rate di PREAMMORTAMENTO “di Lit. 3.066.667 (euro 1.583,80)” prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533, comma 1, c.p.p. la volontà dei bancari latu sensu della convenuta non solo di applicare il REGIME COMPOSTO ma anche di incassare illeciti ex art. 821, comma 3, c.c. interessi corrispettivi ulteriori utilizzando il MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO del tasso periodale NON equivalente (si rinvia ulteriormente all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO del 14 luglio 2023).
Conseguentemente, nella fattispecie concreta, l’importo della sola TENTATA TRUFFA DEL PREAMMORTAMENTO delle 24 rate è pari ad euro 1.581,31.
Dato che nel REGIME COMPOSTO sussiste il PRINCIPIO di SCINDIBILITÀ da un punto di vista matematico, si evidenzia che la rata costante posticipata del sistema “FRANCESE” contrattuale di “Lit. 5.452.960 (euro 2.816,22) (con scadenza dal 22.12.2001 al 22.11.2019)” è stata determinata dai bancari latu sensu della convenuta con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente.
Dato che nel REGIME SEMPLICE NON sussiste il PRINCIPIO di SCINDIBILITÀ da un punto di vista matematico, si allega il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. perché calcola l’importo delle rate contrattuali sia di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia di AMMORTAMENTO con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i tassi giornalieri equivalenti e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico.
Conseguentemente, nella fattispecie concreta, l’importo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE delle 240 rate è pari ad euro 54.016,24 mentre il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE delle 240 rate conteggiato con la modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE è pari ad euro 45.926,06 (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA. In questa sede si allega solo la formula con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE quando la rata costante posticipata si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0
In considerazione che è stata prevista pattiziamente dai bancari latu sensu della convenuta il calcolo della rata mensile posticipata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che usa il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente, gli stessi avrebbero dovuto prevedere nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo del 22/11/1999 ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia anche la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO visto che il contratto stabilisce un periodo di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO dal 22/11/1999 al 22/11/2001.
In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME COMPOSTO degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 4,600% e quella globale effettivamente applicata.
La percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO calcolato impiegando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che utilizza il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e i tassi equivalenti periodali ex art. 821, comma 3, c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia è pari al 4,699027713416%.
Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE della clausola del TASSO CORRISPETTIVO dell’atto di mutuo del 22/11/1999.
In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME SEMPLICE degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 4,600% e quella globale effettivamente applicata perché manca nel regolamento contrattuale ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO visto che il contratto stabilisce un periodo di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO dal 22/11/1999 al 22/11/2001.
La percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 6,103253149427%.
Si evidenzia che il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA, ha una percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) del 4,600%, cioè l’identica aliquota del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito.
Inoltre, si evidenzia che il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA, ha una percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) del 3,721639237576%, cioè un’aliquota inferiore rispetto alla percentuale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 4,600%.
La verifica dell’USURARIETÀ strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico e, cioè, quella che utilizza solo il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE delle 240 rate del TASSO CORRISPETTIVO di euro 45.926,06, precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 6,103253149427%: conseguentemente, NON si configura l’USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. con dolo oggettivo e soggettivo perché matematicamente NON è superata la percentuale del TSU “LEGALE” del 7,350% vigente alla data dell’atto di mutuo del 22/11/1999 (si rinvia alla giurisprudenza del GIUDICE DI PACE DI TERAMO, SENTENZA DEL 16-02-2016 N. 135, del TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, del TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384, del TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188, del TRIBUNALE DI CREMONA, SENTENZA DEL 12-01-2022 N. 8, della PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI VASTO DEL 29 MARZO 2022, della CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-11-2022 N. 33964, del TRIBUNALE PENALE ROMA, ORDINANZA GIP DEL 04-01-2023, del TRIBUNALE DI LATINA, SENTENZA DEL 19-01-2023 N. 118).
Si evidenzia che l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 6,103253149427% determinata con la formula prevista dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni USURA, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è identica a quella del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366): conseguentemente, vi è prova matematica della correttezza della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica).
CONTEGGI DEL FINANZIAMENTO DEL 15/09/2004
Nel rinviare all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021 dove si illustra compiutamente che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico, dato che è previsto un periodo di PREAMMORTAMENTO “di 12 mesi“ senza precisare espressamente l’importo della rata mensile posticipata di soli interessi, in considerazione che per determinare la rata mensile posticipata di AMMORTAMENTO i bancari latu sensu hanno impiegato la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente, sono state calcolate 12 rate di importo costante di euro 925,00 con l’identica modalità contrattuale dell’AMMORTAMENTO.
Ovviamente, l’importo costante delle 12 rate di PREAMMORTAMENTO di euro 925,00 prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533, comma 1, c.p.p. la volontà dei bancari latu sensu della convenuta non solo di applicare il REGIME COMPOSTO ma anche di incassare illeciti ex art. 821, comma 3, c.c. interessi corrispettivi ulteriori utilizzando il MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO del tasso periodale NON equivalente (si rinvia ulteriormente all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO del 14 luglio 2023).
Conseguentemente, nella fattispecie concreta, l’importo della sola TENTATA TRUFFA DEL PREAMMORTAMENTO delle 12 rate è pari ad euro 192,57.
Dato che nel REGIME COMPOSTO sussiste il PRINCIPIO di SCINDIBILITÀ da un punto di vista matematico, si evidenzia che la rata costante posticipata del sistema “FRANCESE” “pari – al momento della stipula – ad euro 2.290,89, comprensive di quota capitale e quota interessi” è stata determinata dai bancari latu sensu della convenuta con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente discendente dal TASSO ANNUO del 3,701584280018%.
Infatti, se si impiega l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente discendente dal TASSO ANNUO del 3,70% si ottiene la rata costante posticipata di importo inferiore di euro 2.290,66.
Dato che nel REGIME SEMPLICE NON sussiste il PRINCIPIO di SCINDIBILITÀ da un punto di vista matematico, si allega il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. perché calcola l’importo delle rate contrattuali sia di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia di AMMORTAMENTO con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i tassi giornalieri equivalenti e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico.
Conseguentemente, nella fattispecie concreta, l’importo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE delle 180 rate è pari ad euro 14.737,16 mentre il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE delle 180 rate conteggiato con la modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE è pari ad euro 13.024,31 (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA. In questa sede si allega solo la formula con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE quando la rata costante posticipata si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0
In considerazione che è stata prevista pattiziamente dai bancari latu sensu della convenuta il calcolo della rata mensile posticipata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che usa il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente, gli stessi avrebbero dovuto prevedere nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo del 15/09/2004 ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia anche la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO visto che il contratto stabilisce un periodo di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO dal 15/09/2004 al 15/09/2005.
In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME COMPOSTO degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 3,700% e quella globale effettivamente applicata.
La percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO calcolato impiegando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che utilizza il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e i tassi equivalenti periodali ex art. 821, comma 3, c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia è pari al 3,765802938378%.
Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE della clausola del TASSO CORRISPETTIVO dell’atto di mutuo del 15/09/2004.
In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME SEMPLICE degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 3,700% e quella globale effettivamente applicata perché manca nel regolamento contrattuale ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO visto che il contratto stabilisce un periodo di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO dal 15/09/2004 al 15/09/2005.
La percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 4,413317489828%.
Si evidenzia che il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA, ha una percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) del 3,700%, cioè l’identica aliquota del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito.
Inoltre, si evidenzia che il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA, ha una percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) del 3,225271459138%, cioè un’aliquota inferiore rispetto alla percentuale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 3,700%.
La verifica dell’USURARIETÀ strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico e, cioè, quella che utilizza solo il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE delle 180 rate del TASSO CORRISPETTIVO di euro 13.024,31, precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 4,413317489828%: conseguentemente, NON si configura l’USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. con dolo oggettivo e soggettivo perché matematicamente NON è superata la percentuale del TSU “LEGALE” del 5,805% vigente alla data dell’atto di mutuo del 15/09/2004 (si rinvia alla giurisprudenza del GIUDICE DI PACE DI TERAMO, SENTENZA DEL 16-02-2016 N. 135, del TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, del TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384, del TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188, del TRIBUNALE DI CREMONA, SENTENZA DEL 12-01-2022 N. 8, della PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI VASTO DEL 29 MARZO 2022, della CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-11-2022 N. 33964, del TRIBUNALE PENALE ROMA, ORDINANZA GIP DEL 04-01-2023, del TRIBUNALE DI LATINA, SENTENZA DEL 19-01-2023 N. 118).
Si evidenzia che l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 4,413317489828% determinata con la formula prevista dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni USURA, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è identica a quella del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366): conseguentemente, vi è prova matematica della correttezza della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica).
CONTEGGI DEL FINANZIAMENTO DEL 16/02/2006
Nel rinviare all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021 dove si illustra compiutamente che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico, l’importo costante delle 4 rate di PREAMMORTAMENTO “(con scadenza trimestrale dal 16.5.2006 al 16.2.2007) dell’importo di euro 1.368,75” prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533, comma 1, c.p.p. la volontà dei bancari latu sensu della convenuta non solo di applicare il REGIME COMPOSTO ma anche di incassare illeciti ex art. 821, comma 3, c.c. interessi corrispettivi ulteriori utilizzando il MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO del tasso periodale NON equivalente (si rinvia ulteriormente all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO del 14 luglio 2023).
Conseguentemente, nella fattispecie concreta, l’importo della sola TENTATA TRUFFA DEL PREAMMORTAMENTO delle 4 rate è pari ad euro 73,38.
Dato che nel REGIME COMPOSTO sussiste il PRINCIPIO di SCINDIBILITÀ da un punto di vista matematico, si evidenzia che la rata costante posticipata del sistema “FRANCESE” “pari, al momento della stipula, ad euro 2.445,09 (con scadenza dal 16.3.2007 al 16.10.2012), comprensive di quota capitale e quota interessi” è stata determinata dai bancari latu sensu della convenuta con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente discendente dal TASSO ANNUO del 3,648273549603%.
Infatti, se si impiega l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente discendente dal TASSO ANNUO del 3,65% si ottiene la rata costante posticipata di importo superiore di euro 2.445,21.
Dato che nel REGIME SEMPLICE NON sussiste il PRINCIPIO di SCINDIBILITÀ da un punto di vista matematico, si allega il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. perché calcola l’importo delle rate contrattuali sia di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia di AMMORTAMENTO con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i tassi giornalieri equivalenti e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico.
Conseguentemente, nella fattispecie concreta, l’importo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE delle 72 rate è pari ad euro 1.625,08 mentre il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE delle 72 rate conteggiato con la modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE è pari ad euro 1.272,09 (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA. In questa sede si allega solo la formula con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE quando la rata costante posticipata si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0
In considerazione che è stata prevista pattiziamente dai bancari latu sensu della convenuta il calcolo della rata mensile posticipata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che usa il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente, gli stessi avrebbero dovuto prevedere nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo del 16/02/2006 ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia anche la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO visto che il contratto stabilisce un periodo di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO dal 16/02/2006 al 16/02/2007.
In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME COMPOSTO degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 3,650% e quella globale effettivamente applicata.
La percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO calcolato impiegando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che utilizza il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e i tassi equivalenti periodali ex art. 821, comma 3, c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia è pari al 3,710981397228%.
Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE della clausola del TASSO CORRISPETTIVO dell’atto di mutuo del 16/02/2006.
In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME SEMPLICE degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 3,650% e quella globale effettivamente applicata perché manca nel regolamento contrattuale ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO visto che il contratto stabilisce un periodo di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO dal 16/02/2006 al 16/02/2007.
La percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 3,952728530968%.
Si evidenzia che il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA, ha una percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) del 3,650%, cioè l’identica aliquota del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito.
Inoltre, si evidenzia che il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA, ha una percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) del 3,441888081288%, cioè un’aliquota inferiore rispetto alla percentuale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 3,650%.
La verifica dell’USURARIETÀ strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico e, cioè, quella che utilizza solo il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE delle 72 rate del TASSO CORRISPETTIVO di euro 1.272,09, precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 3,952728530968%: conseguentemente, NON si configura l’USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. con dolo oggettivo e soggettivo perché matematicamente NON è superata la percentuale del TSU “LEGALE” del 5,775% vigente alla data dell’atto di mutuo del 16/02/2006 (si rinvia alla giurisprudenza del GIUDICE DI PACE DI TERAMO, SENTENZA DEL 16-02-2016 N. 135, del TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, del TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384, del TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188, del TRIBUNALE DI CREMONA, SENTENZA DEL 12-01-2022 N. 8, della PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI VASTO DEL 29 MARZO 2022, della CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-11-2022 N. 33964, del TRIBUNALE PENALE ROMA, ORDINANZA GIP DEL 04-01-2023, del TRIBUNALE DI LATINA, SENTENZA DEL 19-01-2023 N. 118).
Si evidenzia che l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 3,952728530968% determinata con la formula prevista dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni USURA, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è identica a quella del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366): conseguentemente, vi è prova matematica della correttezza della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica).
CONTEGGI DEL FINANZIAMENTO DEL 02/07/2007
Si presentano i conteggi dell’atto di mutuo agrario ipotecario a stato avanzamento lavori del 02/07/2007 in quanto nelle sentenze NON ci sono dati sufficienti del successivo atto del 30/04/2008.
Nel rinviare all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021 dove si illustra compiutamente che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico, dato che è previsto un periodo di PREAMMORTAMENTO “di massimo 6 mesi (con rate trimestrali posticipate)” e, quindi, con massimo 2 rate trimestrali di PREAMMORTAMENTO, senza precisare espressamente l’importo della rata trimestrale posticipata di soli interessi, in considerazione che per determinare la rata mensile posticipata di AMMORTAMENTO i bancari latu sensu hanno impiegato la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente, sono state calcolate 2 rate di importo costante di euro 15.525,00 con l’identica modalità contrattuale dell’AMMORTAMENTO.
Ovviamente, l’importo costante delle 2 rate di PREAMMORTAMENTO di euro 15.525,00 prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533, comma 1, c.p.p. la volontà dei bancari latu sensu della convenuta non solo di applicare il REGIME COMPOSTO ma anche di incassare illeciti ex art. 821, comma 3, c.c. interessi corrispettivi ulteriori utilizzando il MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO del tasso periodale NON equivalente (si rinvia ulteriormente all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO del 14 luglio 2023).
Dato che nel REGIME COMPOSTO sussiste il PRINCIPIO di SCINDIBILITÀ da un punto di vista matematico, si evidenzia che la rata costante posticipata del sistema “FRANCESE” “pari – al momento della stipula – ad euro 7.961,67, comprensive di quota capitale e quota interessi” è stata determinata dai bancari latu sensu della convenuta con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente discendente dal TASSO ANNUO del 5,4056385887367%.
Infatti, se si impiega l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente discendente dal TASSO ANNUO del 5,40% si ottiene la rata costante posticipata di importo inferiore di euro 7.958,04.
Dato che nel REGIME SEMPLICE NON sussiste il PRINCIPIO di SCINDIBILITÀ da un punto di vista matematico, si allega il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. perché calcola l’importo delle rate contrattuali sia di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia di AMMORTAMENTO con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i tassi giornalieri equivalenti e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico.
Conseguentemente, nella fattispecie concreta, l’importo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE delle 236 rate è pari ad euro 189.799,38 mentre il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE delle 236 rate conteggiato con la modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE è pari ad euro 157.237,64 (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA. In questa sede si allega solo la formula con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE quando la rata costante posticipata si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0
In considerazione che è stata prevista pattiziamente dai bancari latu sensu della convenuta il calcolo della rata mensile posticipata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che usa il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso mensile NON equivalente, gli stessi avrebbero dovuto prevedere nel regolamento contrattuale dell’atto di mutuo del 02/07/2007 ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia anche la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO visto che il contratto stabilisce un periodo di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO dal 02/07/2007 al 02/01/2008.
In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME COMPOSTO degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 5,400% e quella globale effettivamente applicata.
La percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO calcolato impiegando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che utilizza il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e i tassi equivalenti periodali ex art. 821, comma 3, c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia è pari al 5,538243508265%.
Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE della clausola del TASSO CORRISPETTIVO dell’atto di mutuo del 02/07/2007.
In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME SEMPLICE degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra l’aliquota globale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 5,400% e quella globale effettivamente applicata perché manca nel regolamento contrattuale ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO visto che il contratto stabilisce un periodo di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO dal 02/07/2007 al 02/01/2008.
La percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 7,4661222697188%.
Si evidenzia che il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA, ha una percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) del 5,400%, cioè l’identica aliquota del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito.
Inoltre, si evidenzia che il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA, ha una percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) del 4,259227987357%, cioè un’aliquota inferiore rispetto alla percentuale del TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO convenzionalmente stabilito del 5,400%.
La verifica dell’USURARIETÀ strettamente connessa al TASSO CORRISPETTIVO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase patologica del negozio giuridico e, cioè, quella che utilizza solo il quantitativo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA ATTUALIZZATA GLOBALE delle 236 rate del TASSO CORRISPETTIVO di euro 157.237,64, precisa un’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 7,4661222697188%: conseguentemente, NON si configura l’USURA nella forma “PRESUNTA” ex art. 644, comma 3, primo periodo, c.p. con dolo oggettivo e soggettivo perché matematicamente NON è superata la percentuale del TSU “LEGALE” del 8,370% vigente alla data dell’atto di mutuo del 02/07/2007 (si rinvia alla giurisprudenza del GIUDICE DI PACE DI TERAMO, SENTENZA DEL 16-02-2016 N. 135, del TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, del TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384, del TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188, del TRIBUNALE DI CREMONA, SENTENZA DEL 12-01-2022 N. 8, della PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI VASTO DEL 29 MARZO 2022, della CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-11-2022 N. 33964, del TRIBUNALE PENALE ROMA, ORDINANZA GIP DEL 04-01-2023, del TRIBUNALE DI LATINA, SENTENZA DEL 19-01-2023 N. 118).
Si evidenzia che l’aliquota del TEG FINANZIAMENTO del 7,4661222697188% determinata con la formula prevista dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni USURA, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è identica a quella del TAN REALE FINANZIAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366): conseguentemente, vi è prova matematica della correttezza della modalità di calcolo della DIFFERENZA di valore delle RATE ATTUALIZZATE della TENTATA TRUFFA (si rinvia alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica).
CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, SENTENZA DEL 17/07/2023 N. 1190
La Corte di Appello di Brescia nella sentenza del 17/07/2023 n. 1190 NON condivide le seguenti conclusioni del giudice di prime cure così sintetizzate dal collegio: “Il primo giudice, pur avendo escluso che il sistema di ammortamento alla francese adottato determinasse in concreto un EFFETTO ANATOCISTICO, ha poi affermato come il predetto sistema comporti che il tasso di interesse tempo per tempo applicato diverga dal tasso effettivo, con la conseguenza che il calcolo della rata costante non sarebbe stato esplicitato in alcuno dei mutui oggetto di causa; poichè l’art. 117, 4° comma, TUB, impone l’indicazione, accanto al TAN, del CRITERIO DI IMPUTAZIONE alla base del riparto della rata fra capitale ed interessi, la sua mancanza si risolverebbe, secondo il primo giudice, in una carente informazione in ordine al calcolo degli interessi che non consentirebbe di ritenere che la volontà contrattuale si sia formata sul calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta.”
In altre parole, la Corte sembra NON condividere l’affermazione del G.o.t. Avv. Nunzia Corini che “resta il fatto che il regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante, non è stato esplicitato in alcuno dei mutui oggetto di causa. E siccome l’ammortamento ALLA FRANCESE non è l’unico che consente di pervenire ad una rata costante (come il C.T.U. ha più volte dimostrato in altre perizie), la questione è rilevante ai fini della determinatezza della clausola inerente il calcolo degli interessi, poiché – a seconda del regime finanziario adottato – diverso è il monte interessi che ne deriva“, affermazione che ha comportato la dichiarazione giudiziale di sussistenza dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in GENERALE.
Preliminarmente, la Corte di Appello di Brescia nella sentenza del 17/07/2023 n. 1190 sposa la tesi errata matematicamente che la rata costante posticipata è determinata nel REGIME COMPOSTO ma il PIANO DI AMMORTAMENTO è un “separato conteggio” nel REGIME SEMPLICE: “E’ noto, poi, che il piano d’ammortamento a rata costante, c.d. francese, non è altro che una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi. Tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo, come peraltro riconosciuto, nella specie, dal giudice di prime cure e costantemente affermato da giurisprudenza di merito del tutto prevalente … (…) … Tale sorta di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all’utilizzo dell’interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell’importo della rata costante. Ciò non toglie però che, una volta fissato l’importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non su interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull’importo degli stessi.”
Si evidenzia che l’imposizione del vincolo matematico del DEBITO RESIDUO equo nel REGIME COMPOSTO determina prioritariamente nel PDA la sequenza di QUOTE CAPITALE, quindi, conseguentemente, la sequenza di QUOTE INTERESSE è prioritariamente stabilita dall’equazione RATA meno QUOTA CAPITALE uguale QUOTA INTERESSE. È pertanto evidente che, da un punto di vista matematico, nel REGIME COMPOSTO NON sussiste la necessità di effettuare alcuna moltiplicazione fra il precedente DEBITO RESIDUO e il tasso annuo o il tasso equivalente periodale (NON quello NON equivalente periodale) nel caso di rimborsi infrannuali. Questo tipo di moltiplicazione, possibile solo nel sistema FRANCESE, è una proprietà matematica del REGIME COMPOSTO che, in maniera alternativa, ridistribuisce nel piano di ammortamento degli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI ANATOCISTICI individuati precedentemente nella 1° FASE con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME ESPONENZIALE. Di conseguenza, questo tipo di moltiplicazione NON può trasformare delle singole QUOTE INTERESSE precisate nel REGIME COMPOSTO in singole QUOTE INTERESSE calcolate nel REGIME SEMPLICE (si rinvia al manuale di Franco Moriconi, Matematica Finanziaria, il Mulino Bologna, edizione del 1994 a pagina 58).
Non solo, questo tipo di moltiplicazione del sistema FRANCESE NON può trasformare algebricamente il piano di ammortamento in un “separato conteggio” nel REGIME SEMPLICE perché è indubitabile che la sequenza di singole QUOTE CAPITALE dipende esclusivamente dal PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che ha determinato nella 1° FASE espressamente gli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI ANATOCISTICI. Infatti, l’applicazione nella 1° FASE del processo matematico della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 evidenzia in maniera lampante che gli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI ANATOCISTICI GENETICI sono dati dalla sommatoria di OGNI DIFFERENZA FRA IL VALORE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATAE I SINGOLI VALORI DI CIASCUNA RATA ATTUALIZZATA.
Conseguentemente, quando si sostiene che deve escludersi la sussistenza di un FENOMENO ANATOCISTICO immanente nel “SISTEMA FRANCESE” atteso che la QUOTA INTERESSE dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e non anche sugli interessi già addebitati è un FALSO MATEMATICO anche perché il precedente DEBITO RESIDUO equo utilizzato nella moltiplicazione del REGIME COMPOSTO è matematicamente una MISCELA di QUOTE CAPITALE e di QUOTE INTERESSE.
La Corte di Appello di Brescia nella sentenza del 17/07/2023 n. 1190 quanto alla questione dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo ha così stabilito: “ritiene il Collegio che una volta che le parti abbiano raggiunto l’accordo sulla SOMMA MUTUATA, sul TASSO, sulla DURATA del prestito e sul rimborso mediante un NUMERO PREDEFINITO DI RATE, la misura della rata discenda matematicamente dagli elementi contrattuali indicati. Inoltre, l’accettazione del PIANO DI AMMORTAMENTO richiamato in contratto ricomprende anche l’accettazione delle MODALITÀ MATEMATICO-FINANZIARIE DI COSTRUZIONE DEL MEDESIMO. Nella fattispecie in esame i contratti di mutuo in esame sono a tasso variabile e ammortamento c.d. alla francese, tipologia tipicamente caratterizzata dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante cioè progressiva, in quanto all’interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente man mano che si procede verso l’ultima rata; al contrario avviene per la quota capitale. I parametri relativi alle modalità di ammortamento sono nella fattispecie ben rintracciabili all’interno delle disposizioni contrattuali e, di conseguenza, sono tali da non potersi ritenere l’indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale. Sin dal momento della stipula del contratto di mutuo il mutuatario ha avuto conoscenza sia del TASSO DI INTERESSE vigente alla data della stipula, sia dei CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUA EVENTUALE VARIAZIONE FUTURA … (…) … Tutti i mutui, quindi, sono caratterizzati dalla predisposizione di un PIANO DI PAGAMENTO a rata costante cioè progressiva, in quanto all’interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente man mano che si procede verso l’ultima rata; al contrario avviene per la quota capitale. Di conseguenza non sussiste alcuna indeterminatezza: ciò che per il primo giudice figura come indeterminato o indeterminabile, si riferisce di fatto allo svolgimento tipico dell’ammortamento c.d. alla francese, in cui le variazioni del tasso e la coesistenza di una “rata costante con quote capitali crescenti”, si integrano e rappresentano soltanto le modalità applicative di un piano di tale tipologia. Il Collegio rileva, ad ogni modo, come i parametri relativi alle MODALITÀ DI AMMORTAMENTO siano nella fattispecie ben rintracciabili all’interno delle disposizioni contrattuali e, di conseguenza, siano tali da non potersi ritenere l’indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale. Sin dal momento della stipula del contratto dei mutui per cui è causa, infatti, l’Azienda Agricola mutuataria ha avuto conoscenza sia del TASSO DI INTERESSE vigente alla data della stipula, sia dei CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUA EVENTUALE VARIAZIONE FUTURA: nei contratti viene espressamente indicato ed allegato il tipo di PIANO DI AMMORTAMENTO e viene specificato il TASSO DI INTERESSE iniziale con riferimento alla data di stipula del contratto, mentre la entità della rata nel prosieguo dipende da indici futuri che sono variabili nel tempo previsti nel contratto, in cui vengono indicati il tasso di interesse iniziale ma anche i parametri e le modalità circa le sue modificazioni successive. Il motivo va dunque accolto con conseguente revoca della dichiarazione di nullità dei mutui ex art. 1284, comma 3, cc per indeterminatezza della pattuizione inerente il calcolo degli interessi e della rideterminazione del piano di ammortamento di ciascuno dei quattro contratti di mutuo con rata costante in regime finanziario di interesse semplice ed applicazione del tasso di interesse legale, con oneri e spese pattuiti. Nell’accoglimento del precedente motivo e nella conseguente revoca della rideterminazione del piano, resta assorbito l’ultimo motivo con cui la banca appellante lamenta l’errata ed illogica rideterminazione dei piani di ammortamento per i contratti di mutuo per cui è causa.”
Quanto alla questione dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in GENERALE per la mancata esplicitazione in contratto del “regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante” si condivide la motivazione della Corte di Appello di Brescia che se in contratto è prevista la dicitura “ammortamento c.d. alla francese” è inequivocabile che vi è l’impiego “dell’interesse composto.”
Quanto alla motivazione della Corte di Appello di Brescia che “l’accettazione del PIANO DI AMMORTAMENTO richiamato in contratto ricomprende anche l’accettazione delle MODALITÀ MATEMATICO-FINANZIARIE DI COSTRUZIONE DEL MEDESIMO“ si evidenzia che la norma imperativa mai derogata dell’art. 821, comma 3, c.c. sancisce il principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al CAPITALE che al TEMPO di impiego dello stesso), principio sotteso anche dal disposto dell’art. 1284 comma 1, primo inciso, in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un’aliquota percentuale del capitale “in ragione” di un determinato arco temporale (l’anno) e, quindi, NON si può imporre giudizialmente l’accettazione da parte del cliente dell’illecito REGIME COMPOSTO sostenendo che la volontà pattizia possa derogare una norma imperativa.
Quanto alla motivazione della Corte di Appello di Brescia che “una volta che le parti abbiano raggiunto l’accordo sulla SOMMA MUTUATA, sul TASSO, sulla DURATA del prestito e sul rimborso mediante un NUMERO PREDEFINITO DI RATE, la misura della rata discenda matematicamente dagli elementi contrattuali indicati“ si evidenzia che questa affermazione è errata matematicamente e giuridicamente nel caso di prestiti con rimborsi infrannuali per tutti le evidenze sopra rappresentate in questo articolo.
Conseguentemente, tutti i conteggi dedotti dei 4 contratti di finanziamento rateale sia dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME COMPOSTO degli interessi sia della percentuale dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME SEMPLICE degli interessi provano che debba essere riformato il P.Q.M. della Corte di Appello di Brescia di “revoca la dichiarazione di nullità ex art. 1284, comma 3, cc per indeterminatezza della pattuizione inerente il calcolo degli interessi contenuta nei quattro contratti di mutuo per cui è causa e, per l’effetto, revoca la rideterminazione con rata costante in regime finanziario di interesse semplice ed applicazione del tasso di interesse legale del piano di ammortamento di ciascuno dei quattro contratti di mutuo per cui è causa“.