GIUDICE DI PACE DI TERAMO, SENTENZA DEL 16-02-2016 N. 135

Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto

Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE e alle sentenze TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14-07-2020 N. 2168, TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 05-08-2020 N. 384, TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA DEL 08-02-2021 N. 2188, nella nota rubricata “EFFETTI DELL’ANATOCISMO SUL T.E.G. AI FINI DELLA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA PER MUTUO CHIROGRAFARIO” pubblicata sul sito del Caso.it dal Dott. Graziano Aretusi, CTP dell’attore-opponente della sentenza del Giudice di Pace di Teramo del 16-02-2016 n. 135, si legge che “Nella quasi totalità dei mutui con ammortamento alla francese, gli istituti di credito utilizzano, per il calcolo della rata, la regola degli interessi composti, regime il quale comporta un meccanismo anatocistico di calcolo degli interessi sugli interessi. Disapplicando il regime composto degli interessi e applicando invece il regime semplice degli interessi, il tasso nominale annuo applicato all’operazione risulta superiore a quello convenuto al momento della pattuizione. I maggiori costi di interessi generati dal meccanismo anatocistico hanno effetto anche ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura. Pertanto, accertata la natura usuraria degli interessi corrisposti in forza del contratto, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1815 del cc secondo comma (“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), non deve riconoscersi alla banca alcuna somma a titolo di interessi e l’obbligo del debitore dovrà limitarsi alla sola somma capitale di quanto inizialmente erogato dall’Istituto di Credito”.

Nelle motivazioni della sentenza del Giudice di Pace di Teramo del 16-02-2016 n. 135 è stato accertato che “Nel corso del giudizio veniva svolta consulenza tecnica-contabile d’ufficio, con la nomina quale CTU della Dottoressa Donatella Piccioni. … (…) … Come risultante dalla CTU, la cui valutazione è condivisibile in quanto supportata da congrua ed esauriente motivazione e come tale idonea a fondare il convincimento del giudice, il TEG (tasso effettivo globale) applicato dalla Banca opposta è risultato essere superiore al tasso soglia, anche se nella misura minima di 8 centesimi. Detta valutazione veniva svolta sulla base del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 24.06.2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30.06.2009. Il tasso nominale annuo applicato, in regime di interessi semplici, è risultato anch’esso superiore a quello convenuto al momento della pattuizione risultando pari a 7,368% mentre quello convenuto era del 6,90%. Ricalcolando il TEG con il nuovo valore del tasso nominale annuo è risultato pari a 8,291619%, superiore al tasso soglia vigente alla data della stipula del contratto, pari a 7,785%. Può ritenersi quindi accertata la natura usuraria degli interessi corrisposti in forza del contratto”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”